Trib. Velletri, sentenza 25/11/2024, n. 1692

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Velletri, sentenza 25/11/2024, n. 1692
Giurisdizione : Trib. Velletri
Numero : 1692
Data del deposito : 25 novembre 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott. C S, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
(introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 6 novembre 2024 – ha pronunciato in data 24 novembre 2024, previa lettura delle note scritte depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 3735, del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2023, pendente
T R A
, Parte_1 con l'avv. DI TELLA CIPRIANO,

- ricorrente -

E
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore,
, in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore,
- convenuti (contumaci) -
I FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE CP_3
1
Con ricorso depositato in data 12/07/2023 la parte ricorrente
ha chiamato in giudizio le parti convenute indicate in Parte_1 epigrafe e – premessi i fatti costitutivi delle proprie domande – ha presentato le conclusioni di cui alla pag. 8 del ricorso, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte (chiedendo, in sintesi, di accertare il proprio diritto al pagamento della c.d. “Carta del docente”, di cui all'art. 1, co. 121, della L. n. 107/2015 e s.m.i., in relazione agli aa.ss. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e
2021/2022).
Le parti convenute, ancorché regolarmente evocate in giudizio dalla parte ricorrente, non si sono costituite nello stesso e devono pertanto ritenersi contumaci.
La causa – istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti – è stata decisa in data odierna, previa lettura delle note sostitutive dell'udienza ex art.
127-ter c.p.c. depositate dalle parti costituite.
* * *
Il ricorso è fondato, per le ragioni e nei limiti indicati appresso.
Nel caso di specie, la parte ricorrente – premesso di avere lavorato negli aa.ss. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 alle dipendenze del convenuto come docente a tempo determinato – CP_1 lamenta l'illegittimità della condotta tenuta dall'amministrazione scolastica, la quale non ha riconosciuto alla parte ricorrente, in relazione ai suddetti periodi di lavoro a tempo determinato, il diritto di beneficiare della c.d. “Carta del docente” di cui all'art. 1, co. 121, della L. n. 107/2015 e s.m.i., c.d. “Buona scuola”, attuata con D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015.
Nel dettaglio, la parte ricorrente sostiene che il diritto in questione spetti
a tutto il personale docente – tanto a tempo indeterminato quanto a tempo determinato – anche in considerazione del fatto che le mansioni assegnate e svolte dei docenti non di ruolo sono del tutto identiche a quelle assegnate e svolte dai docenti di ruolo e che pertanto, ad opinare diversamente, vi sarebbe
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una ingiusta discriminazione nei confronti dei docenti non di ruolo, in aperto contrasto con i principi costituzionali di cui agli artt. 3, 35 e 97 Cost., nonché con la clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell'Unione Europea e agli artt. 20 e
21 della CDFUE.
In punto di diritto va premesso, a tale riguardo, che l'art. 1, co. 121, della
L. n. 107/2015 e s.m.i. stabilisce che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, Controparte_4 di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali
e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”).
In merito ai criteri e alle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui sopra, l'art. 2, co. 1, del D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015 – attuativo della predetta disposizione di fonte primaria – prevede che i destinatari della
Carta (nominativa, personale e non trasferibile) sono da individuarsi nei
“docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova” e,
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al co. 4, che “La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1”.
Il D.P.C.M. del 28/11/2016 ribadisce nel medesimo senso, al comma 1 dell'art. 3, che “La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari.

2. La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio” e specifica poi, al comma 2 dell'art. 6 (rubricato “Uso della carta”), che “2. La Carta è usata attraverso buoni di spesa, generati dall'applicazione web dedicata, ai sensi dell'articolo 2, comma 3. 3. I buoni sono generati dal beneficiario, che inserisce i dati richiesti nella applicazione web dedicata, e sono impiegati per l'acquisto dei seguenti beni e servizi: a) libri e testi, anche in formato digitale, pubblicazioni e riviste comunque utili all'aggiornamento professionale;
b) hardware e software;
c) iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il ;
d) iscrizione a Controparte_4 corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale;
e) titoli di accesso per rappresentazioni teatrali e cinematografiche;
f) titoli per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo;
g) iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del
Piano nazionale di formazione, di cui articolo 1, comma 124, della legge n. 107 del 2015.

4. L'accettazione del buono da parte delle strutture, degli esercenti e degli enti previsti all'articolo 7 determina la riduzione, pari all'importo del buono medesimo, del credito disponibile in capo al beneficiario.

5. I buoni generati, ma non spesi, non determinano variazione dell'importo disponibile da parte del beneficiario.

6. Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate.

7. Le somme non
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rendicontate correttamente o eventualmente utilizzate per spese inammissibili sono recuperate
a valere sulle risorse disponibili sulla Carta con l'erogazione riferita all'anno scolastico successivo”.
In base alla disciplina appena illustrata, dunque, (a) i docenti assunti a tempo indeterminato beneficiano della suddetta carta elettronica anche se assunti con contratto a tempo parziale, anche se ancora impiegati nel periodo di prova e perfino se dichiarati inidonei per motivi di salute o in posizione di comando, distacco, fuori ruolo, mentre (b) risultano esclusi
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