Trib. Roma, sentenza 05/11/2024, n. 11099

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 05/11/2024, n. 11099
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 11099
Data del deposito : 5 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ALNA
In nome del popolo italiano
Il TRIBUNALE DI ROMA
Terza Sezione Lavoro
Il Giudice dr. ssa Sigismina Rossi, all'esito di trattazione ex art. 127 ter CPC ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 21457 /2023 R.G. promossa
Da
RA TI, rappresentata e difesa dagli avv.ti ANGELILLO ALBINO , TEMPORIN
ERICA
ricorrente
contro
RU TI AL SR , rappresentata e difesa dall' Avv. CINQUE GIOVANNI ,
Resistente
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 27.6.2023 e regolarmente notificato, SA RO lamentava di essere stata licenziata per mancato superamento del periodo di prova;
eccepiva la nullità del patto di prova e lamentava che le mansioni svolte di fatto non erano state quelle previste dal contratto;
lamentava la nullità del licenziamento per motivo illecito determinante ;
eccepiva l'omessa motivazione del licenziamento e la violazione della legge 223/91 in materia di licenziamenti collettivi;
concludeva: “accertare e dichiarare, per quanto dedotto in fatto e diritto, che il licenziamento comminato alla ricorrente è stato determinato da motivo illecito determinante emerso dalla sistematica esclusione dai processi decisionali relativi a materie di
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competenza della signora RO, relegata ad un ruolo di mero supporto operativo;
;
2) accertare
e dichiarare la nullità del patto di prova apposto al contratto di lavoro e conseguentemente la nullità, l'illegittimità o l'inefficacia del licenziamento intimato in relazione a tutto quanto dedotto ed argomentato nel presente atto, per l'effetto, piaccia all'Ill.mo giudice adito: in via principale 3)
Condannare la convenuta ex art. 2, commi 1 e ss., del dlgs. n. 23/2015 a reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro ed a corrispondere allo stesso il risarcimento del danno subìto pari all'ultima retribuzione mensile globale di fatto (€ 5.250,00) dal giorno del licenziamento sino all'effettiva reintegrazione, attesa la nullità del patto di prova e del conseguente recesso e comunque il motivo illecito determinate alla base dell'atto ;
in via subordinata 4) attesa la nullità del patto di prova condannare la convenuta ex art. 3, commi 2, del dlgs. n. 23/2015 a reintegrare la lavoratrice nel posto di lavoro ed a corrispondere alla stessa il risarcimento del danno subìto pari all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino all'effettiva reintegrazione, attesa
l'insussistenza del fatto materiale e del giustificato motivo soggettivo. 5) Accertare e dichiarare
l'insussistenza di un giustificato motivo oggettivo, soggettivo o di una giusta causa di licenziamento e per l'effetto condannare la resistente ex art. 3 comma 1 del dlgs. n. 23/2015 al pagamento di 36 mensilità dell'ultima retribuzione di fatto, stante la condotta datoriale, la situazione economica della resistente, il contesto nel quale il recesso è maturato;
in via ulteriormente gradata 6) accertata la nullità del patto di prova apposto al contratto di lavoro ed accertato quindi il difetto di motivazione dell'atto di recesso, condannare la resistente ex art. 3 comma 1 del dlgs. n. 23/2015 al pagamento dell'indennità prevista nella misura di 36 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, ovvero ex art. 4 dlgs. n. 23/2015 al pagamento dell'indennità prevista nella misura di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. In ulteriore subordine 7) accertata la violazione degli artt 4,5 e 24 della L.233 del 1991, condannare la resistente alla reintegra nel posto di lavoro della ricorrente oltre al risarcimento del danno da licenziamento illegittimo nella misura di 24 mensilità;
8) in ogni caso, accertato e dichiarato il difetto di specificità del patto di prova sottoscritto, condannare la resistente al pagamento di una indennità risarcitoria sostitutiva del periodo di prova non completato e comunque ad un risarcimento pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione di fatto;
9) con vittoria di onorari, spese e competenze del presente giudizio e rimborso del contributo unificato versato”.
Si costituiva in giudizio parte resistente, la quale contestava in fatto e in diritto e, in particolare , per quel che qui interessa, deduceva che “la ricorrente non è mai stata esclusa dalla lavorazione dei documenti, ai quali ha partecipato nei limiti delle sue reali ed effettive competenze
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legate alla pratica degli appalti pubblici, al netto di ogni profilo riconducibile alla cybersicurezza, di cui era completamente all'asciutto …. Come si evince dalla scheda di valutazione finale del 9 dicembre 2022 e dalla corrispondenza della sig.ra DI con i referenti spagnoli, sopra trascritta, il mancato superamento del periodo di prova è stato causato dalla mancanza di esperienza e competenza della sig.ra RO nel campo della cyber sicurezza, che è il “core” dell'attività economica della società convenuta, nonostante la formazione somministratale in tutte le diverse aree strutturali di esercizio (consulenza, cti, training & awareness e Offensive). Aggiungasi la riscontrata inadeguatezza della ricorrente ad operare in autonomia quale condizione indispensabile ai fini dell'attribuzione della qualifica di quadro”;
concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
All'esito di istruttoria documentale e orale, nonché di discussione in presenza, disposta ai soli fini della decisione la trattazione ai sensi dell'art. 127 bis CPC, introdotto dall'art.3 Decr, legisl.
N. 149/2022, che consente che le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal PM e dagli ausiliari del giudice, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viste le note scritte, la causa viene decisa con la presente sentenza.
La domanda può essere accolta nei termini di cui in dispositivo.
La ricorrente era stata assunta con contratto in data 10.6.2022, con inizio rapporto
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