Trib. Catania, sentenza 15/01/2025, n. 297

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catania, sentenza 15/01/2025, n. 297
Giurisdizione : Trib. Catania
Numero : 297
Data del deposito : 15 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 10018/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE - UPP
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania, ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nella causa civile di iI° iscritta al n. r.g. 10018/2020 promossa da:
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. quale impresa designata per la liquid. dei sinistri a carico
del FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA, (C.F. 00818570012), in
persona del legale rappresentante pt, rappresentato e difeso dall'avv. PETRONACI ANTONINO giusta
procura in atti
APPELLANTE
contro
NT AN (C.F. [...]), NT AR (C.F.
[...]), IZ AN (C.F. [...] rappresentati e difesi
dall'avv. VACCALLUZZO CONCETTA giusta procura in atti
APPELLATI
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Avente ad oggetto: risarcimento del danno derivante da sinistro stradale.
La causa veniva posta in decisione all'udienza del 27.06.2024, sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. (n.q. di F.G.V.S.) proponeva appello avverso la sentenza del
Giudice di Pace di Catania n. 3029/2019, depositata in data 30.12.2019, con cui era stata accolta la
domanda di risarcimento del danno proposta da IZ NN e SA NA nq. di esercenti la
patria potestà sul minore SA NT con conseguente soccombenza anche per le spese legali.
Ripercorrendo brevemente le vicende del giudizio di primo grado, affermava che la sentenza impugnata
era errata nella parte in cui era stata dichiarata la legittimazione passiva di essa appellante e lamentava
l'errata applicazione dell'art.115 co. 2 c.p.c. ritenendo di avere contestato in modo specifico le
allegazioni attoree e richiamando i principi inerenti la rigorosità dell'onere della prova per i sinistri
cagionati da veicolo non identificato;
eccepiva l'errata interpretazione delle risultanze istruttorie,
ritenendo che l'unica testimone escussa avesse reso dichiarazioni contraddittorie ed inattendibili,
evidenziando l'irrilevanza, quale elemento di prova, della querela presentata dai genitori del minore e
chiedeva, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata, dichiararsi la propria carenza di legittimazione
passiva e rigettarsi la domanda di risarcimento, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di
giudizio;
in subordine chiedeva dichiararsi un concorso di colpa a carico degli appellati.
IZ NN, SA NA e SA NT si costituivano evidenziando di avere correttamente
assolto all'onere probatorio, per aver provato la dinamica del sinistro e la condotta colposa del
conducente il veicolo rimasto sconosciuto, oltre che l'impossibilità di identificarlo, per essersi lo stesso
allontanato immediatamente omettendo di prestare soccorso e fornire le proprie generalità;
riferendo di
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aver fornito prova anche della riferibilità delle lesioni patite da SA NT al sinistro denunciato, (
come accertato anche dal C.T.U.), deducevano che la dinamica dell'incidente era stata riferita dalla
testimone escussa (OZ PA), ribadendo che al momento dell'urto, SA NT si
accingeva ad attraversare la strada nel punto in cui erano poste le apposite strisce di attraversamento
pedonale, mentre il conducente del veicolo sconosciuto percorreva la strada ad una velocità superiore ai
limiti consentiti. Deducendo infine che i danni fisici erano stati documentati, chiedeva il rigetto del
gravame
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