Trib. Modena, sentenza 02/01/2025, n. 31
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Testo completo
N. R.G. 393/2024
REPUBBLICABBLICA ITALIA
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE LAVORO
CAUSA n. r.g. 393/2024
Tra
PP DEER (C.F.: [...]), elettivamente domiciliato in
Napoli, Via L. Giordano n. 15, rappresentato e difeso dall'avv. GUIDO MARONE;
RICORRENTE
e
MINISTERO DEISTRUZIONE E DEL MERITO (C.F. 80185250588), in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Modena, Via Elia Rainusso n. 70/100, rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dalla Dott.ssa MARIA TERESA FIGLIOMENI;
RESISTENTE
Oggi 27/12/2024 il Giudice, dott. Andrea Marangoni, dà atto che:
Per DEER PP l'Avv. MARONE GUIDO ha depositato le note di trattazione scritta.
Per MINISTERO DEISTRUZIONE E DEL MERITO nessuno ha depositato le note di trattazione scritta.
Dato atto di quanto sopra, il Giudice decide la causa mediante deposito della seguente sentenza.
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
REPUBBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Andrea Marangoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 393/2024 promossa da:
PP DEER (C.F.: [...]), elettivamente domiciliato in
Napoli, Via L. Giordano n. 15, rappresentato e difeso dall'avv. GUIDO MARONE;
RICORRENTE
contro
MINISTERO DEISTRUZIONE E DEL MERITO (C.F. 80185250588), in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Modena, Via Elia Rainusso n. 70/100, rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dalla Dott.ssa MARIA TERESA FIGLIOMENI;
RESISTENTE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.03.2024, il ricorrente indicato in epigrafe, premettendo di aver prestato servizio in qualità di docente alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione in forza di plurimi contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche negli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023, 2023/2024, non avendo usufruito dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, destinata allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. «Carta Elettronica del docente»>), corrisposta dal MI esclusivamente ai docenti di ruolo, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, eccependo che la mancata erogazione dell'emolumento costituisca violazione del principio contenuto nella clausola 4 dell'Accordo quadro attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 28 giugno 1999, che stabilisce il principio di non discriminazione tra lavoratori con contratto a tempo indeterminato e lavoratori a termine, ha chiesto di: "A) per l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente, quale docente precario siccome destinatario di incarichi di supplenza annuale, per gli aa.ss.
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, ad ottenere la cd. Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e
grado, prevista dall'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107, con conseguente accredito dell'importo pari ad € 500,00 per ciascuna annualità di servizio;
B) per l'effetto, per la condanna dell'Amministrazione resistente ad erogare le somme di cui all'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015
n. 107 per ciascuna annualità effettivamente svolta con contratti a tempo determinato, per un importo complessivo pari ad € 2.000,00, mediante rilascio della Carta elettronica con le modalità previste per il personale docente di ruolo ovvero con modalità e funzionalità analoghe, e relativo accredito delle suddette somme;
C) in ogni caso, dichiarare la nullità e/o annullare o comunque disapplicare ex art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi: a) il DPCM 23 settembre 2015, recante
«Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», nella parte in cui delimita
l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale di ruolo;
b) la nota dirigenziale della Direzione
Generale per le risorse umane e finanziarie, prot. n. MIUR.AOODGRUF.0015219 del 15 ottobre
2015, recante indicazioni operative;
c) la nota dirigenziale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. MIUR.AOODIPT.000035 del 7 gennaio 2016, recante indicazioni per la definizione del piano triennale per la formazione del personale;
d) il DPCM 29 novembre
2016, recante «Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», nella parte in cui delimita l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale di ruolo;
e) qualsiasi ulteriore atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente. Con condanna delle Amministrazioni resistenti al pagamento dei diritti, degli onorari, delle spese di giudizio, oltre ad IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario avv. Guido Marone".
Si è costituito il Ministero dell'Istruzione e del Merito, chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza della pretesa attorea.
Istruita con i documenti prodotti dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito dello scambio di note scritte.
Com'è pacifico e documentato, il ricorrente ha svolto, nel corso degli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023 e 2023/2024, le supplenze indicate in ricorso.
È parimenti pacifico che, in relazione a tali contratti a termine, il ricorrente non ha ricevuto la "Carta elettronica" per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge
n. 107/2015.
Ciò posto, parte ricorrente chiede innanzitutto la condanna del Ministero all'attribuzione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la "Carta elettronica", assumendo la violazione della Direttiva
1999/70/CE che stabilisce il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e
a termine.
La domanda è fondata.
L'art. 1 comma 121 della L. n. 107/2015 così dispone: "Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico,