Trib. Como, sentenza 11/02/2025, n. 95
TRIB Como
Sentenza
11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
R.G. N. 1577/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Successivamente all'udienza del 11/02/2025, sono presenti:
per VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A., l'avv. Barbara Milli, in sostituzione dell'avv. Maurizio
Hazan e dell'avv. Stefano Taurini;
per SICUREZZA E AMBIENTE S.P.A., l'avv. Alessandro Nai, in sostituzione dell'avv. Anna Camera
e dell'avv. Valentina Percopo.
L'avv. Milli precisa le conclusioni come in atti e discute oralmente la causa, insistendo per la riforma della sentenza di primo grado per tutte le ragioni meglio argomentate in atti.
L'avv. Nai precisa le conclusioni e discute la causa riportandosi ai precedenti scritti difensivi ed insistendo per la conferma della sentenza di primo grado.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, provvede come da separata sentenza che costituisce parte integrante del verbale di udienza.
Il giudice dott. Paolo Bertollini
pagina 1 di 10
R.G. N. 1577/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in funzione di giudice d'appello, nella persona del giudice dott. Paolo Bertollini, ha pronunciato ex art. 350-bis c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Secondo Grado iscritta al R.G. N. 1577/2023 promossa da:
VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A. (C.F. 01329510158), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Stefano Taurini e dell'avv. Maurizio Hazan, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Maria Cristina
Gelpi, sito in Como, via Cinque Giornate n. 61;
APPELLANTI contro
SICUREZZA E AMBIENTE S.P.A. (P.IVA 09164201007), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di risposta, dall'avv. Anna Camera
e dall'avv. Valentina Percopo, presso il cui studio sito in Pompei (NA), via Lepanto n. 84, ha eletto domicilio;
APPELLATA
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per parte appellante: “Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito – in funzione del Giudice dell'Appello – riformare la Sentenza n. 663/2022, pronunziata e pubblicata dal Giudice di Pa- ce di Como il 17 ottobre
pagina 2 di 10 2022 e pubblicata data 18 ottobre 2022, che ha definito il giudizio iscritto al n. di R.G. 2647/2021, e così provvedere: a) Accertare e dichiarare l'inammissibilità/improponibilità della richiesta risarcitoria avanzata in primo grado da Sicurezza e Ambiente – ai sensi del combinato disposto degli artt. 2054 c.c.
e 144 e 148 Cap – attesa la natura contrattuale dell'azione posta in essere dall'attrice; e/o accertare e dichiara- re il difetto di legittimazione attiva di Sicurezza e Ambiente per non aver essa titolo alla pretesa risarcitoria avanzata in detta sede;
b) Nel merito, dichiarare l'infondatezza della stessa domanda accolta in primo grado – sia in fatto che in diritto – per tutte le motivazioni ribadite nell'atto che precede, anche perché priva di prova;
In ogni caso: a) dichiarare la nullità della sentenza di primo grado per omessa motivazione del ragionamento inferenziale percorso per addivenire alla quantificazione del danno;
b) condannare Sicurezza e Ambiente alla restituzione delle somme percepite a seguito della pubblicazione della sentenza di primo grado;
c) con vittoria di spese, competenze, onorari, spese generali ed accessori di entrambi i gradi giudizio”;
Per parte appellata: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito - respinta e disattesa ogni contraria istanza - previa ogni necessaria declaratoria in rito e nel merito: 1) rigettare l'appello proposto dall'appellante
TT RA, avverso la sentenza n. 663/2022 emessa dal Giudice di Pace di Como il
18/10/2022 perché inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto e, per gli effetti, confermare la sentenza di primo grado;
2) vittoria di spese e competenze di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Sicurezza e Ambiente S.p.a. conveniva SS AG
e TT RA S.p.a. innanzi al Giudice di Pace di Como, rappresentando che, il 28.09.2018, alle ore 10.00 circa, il AG si era reso responsabile di un tamponamento a catena mentre si trovava a percorrere viale F. Roosevelt a Como, alla guida del veicolo di sua proprietà, targato DY640RH e assicurato con TT RA S.p.a., e che, a seguito di quanto sopra, si era verificato uno sversamento di sostanze liquide e solide sul manto stradale.
Premesso, quindi, di essere la società incaricata dal Comune di Como, quale ente proprietario della sede stradale e delle relative pertinenze, del compito di provvedere alle attività di ripristino delle condizioni di sicurezza e reintegra delle matrici ambientali, a seguito di incidenti stradali, giusta concessione del
27.11.2013, dietro cessione in proprio favore del credito risarcitorio nei confronti del danneggiante e della relativa compagnia assicurativa, chiedeva al Giudice di Pace di accertare e dichiarare l'esclusiva pagina 3 di 10
responsabilità del AG nella causazione del citato sinistro e, per l'effetto, di condannarlo, in solido con TT RA S.p.a., al pagamento della somma di € 967,94, ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo e con vittoria di spese.
Costituendosi in giudizio, TT RA S.p.a. contestava la legittimazione ad agire della controparte o comunque la sua titolarità attiva del rapporto, in quanto l'attrice aveva richiesto il prezzo di un servizio pubblico sulla base di una concessione che non l'autorizzava a riscuotere crediti per conto del Comune;
né il prezzo del servizio poteva essere rappresentato da un credito risarcitorio, giacché incerto nell'an e indeterminato nel quantum. Contestava inoltre la legittimità di una simile cessione, avuto riguardo al potere di firma del dirigente che aveva provveduto alla stipula della convenzione e alle previsioni di cui all'art. 202 d.lgs. n. 152 del 2006.
Infine, deduceva che la garanzia assicurativa non poteva ricomprendere anche la sanzione di cui all'art. 211 C.d.S. e contestavano l'esistenza stessa del danno dedotto dalla controparte.
Concludeva, quindi, per la declaratoria di inammissibilità o, comunque, per il rigetto nel merito della domanda attorea, previa eventuale disapplicazione incidentale della delibera con cui il Comune di Como aveva dato in concessione l'incarico di pulizia delle strade.
Il AG ometteva invece di costituirsi in giudizio, preferendo rimanere contumace.
All'esito del processo di primo grado, la domanda attorea trovava integrale accoglimento.
Il primo giudice riteneva, infatti, documentalmente provata la responsabilità del AG rispetto al tamponamento a catena occorso in data 28.09.2018, dal quale era derivata la dispersione di sostanze liquide e solide sul manto stradale, come da rapporto della Polizia Locale, e concludeva altresì nel senso della
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Successivamente all'udienza del 11/02/2025, sono presenti:
per VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A., l'avv. Barbara Milli, in sostituzione dell'avv. Maurizio
Hazan e dell'avv. Stefano Taurini;
per SICUREZZA E AMBIENTE S.P.A., l'avv. Alessandro Nai, in sostituzione dell'avv. Anna Camera
e dell'avv. Valentina Percopo.
L'avv. Milli precisa le conclusioni come in atti e discute oralmente la causa, insistendo per la riforma della sentenza di primo grado per tutte le ragioni meglio argomentate in atti.
L'avv. Nai precisa le conclusioni e discute la causa riportandosi ai precedenti scritti difensivi ed insistendo per la conferma della sentenza di primo grado.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, provvede come da separata sentenza che costituisce parte integrante del verbale di udienza.
Il giudice dott. Paolo Bertollini
pagina 1 di 10
R.G. N. 1577/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in funzione di giudice d'appello, nella persona del giudice dott. Paolo Bertollini, ha pronunciato ex art. 350-bis c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Secondo Grado iscritta al R.G. N. 1577/2023 promossa da:
VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A. (C.F. 01329510158), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Stefano Taurini e dell'avv. Maurizio Hazan, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Maria Cristina
Gelpi, sito in Como, via Cinque Giornate n. 61;
APPELLANTI contro
SICUREZZA E AMBIENTE S.P.A. (P.IVA 09164201007), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di risposta, dall'avv. Anna Camera
e dall'avv. Valentina Percopo, presso il cui studio sito in Pompei (NA), via Lepanto n. 84, ha eletto domicilio;
APPELLATA
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per parte appellante: “Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito – in funzione del Giudice dell'Appello – riformare la Sentenza n. 663/2022, pronunziata e pubblicata dal Giudice di Pa- ce di Como il 17 ottobre
pagina 2 di 10 2022 e pubblicata data 18 ottobre 2022, che ha definito il giudizio iscritto al n. di R.G. 2647/2021, e così provvedere: a) Accertare e dichiarare l'inammissibilità/improponibilità della richiesta risarcitoria avanzata in primo grado da Sicurezza e Ambiente – ai sensi del combinato disposto degli artt. 2054 c.c.
e 144 e 148 Cap – attesa la natura contrattuale dell'azione posta in essere dall'attrice; e/o accertare e dichiara- re il difetto di legittimazione attiva di Sicurezza e Ambiente per non aver essa titolo alla pretesa risarcitoria avanzata in detta sede;
b) Nel merito, dichiarare l'infondatezza della stessa domanda accolta in primo grado – sia in fatto che in diritto – per tutte le motivazioni ribadite nell'atto che precede, anche perché priva di prova;
In ogni caso: a) dichiarare la nullità della sentenza di primo grado per omessa motivazione del ragionamento inferenziale percorso per addivenire alla quantificazione del danno;
b) condannare Sicurezza e Ambiente alla restituzione delle somme percepite a seguito della pubblicazione della sentenza di primo grado;
c) con vittoria di spese, competenze, onorari, spese generali ed accessori di entrambi i gradi giudizio”;
Per parte appellata: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito - respinta e disattesa ogni contraria istanza - previa ogni necessaria declaratoria in rito e nel merito: 1) rigettare l'appello proposto dall'appellante
TT RA, avverso la sentenza n. 663/2022 emessa dal Giudice di Pace di Como il
18/10/2022 perché inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto e, per gli effetti, confermare la sentenza di primo grado;
2) vittoria di spese e competenze di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Sicurezza e Ambiente S.p.a. conveniva SS AG
e TT RA S.p.a. innanzi al Giudice di Pace di Como, rappresentando che, il 28.09.2018, alle ore 10.00 circa, il AG si era reso responsabile di un tamponamento a catena mentre si trovava a percorrere viale F. Roosevelt a Como, alla guida del veicolo di sua proprietà, targato DY640RH e assicurato con TT RA S.p.a., e che, a seguito di quanto sopra, si era verificato uno sversamento di sostanze liquide e solide sul manto stradale.
Premesso, quindi, di essere la società incaricata dal Comune di Como, quale ente proprietario della sede stradale e delle relative pertinenze, del compito di provvedere alle attività di ripristino delle condizioni di sicurezza e reintegra delle matrici ambientali, a seguito di incidenti stradali, giusta concessione del
27.11.2013, dietro cessione in proprio favore del credito risarcitorio nei confronti del danneggiante e della relativa compagnia assicurativa, chiedeva al Giudice di Pace di accertare e dichiarare l'esclusiva pagina 3 di 10
responsabilità del AG nella causazione del citato sinistro e, per l'effetto, di condannarlo, in solido con TT RA S.p.a., al pagamento della somma di € 967,94, ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo e con vittoria di spese.
Costituendosi in giudizio, TT RA S.p.a. contestava la legittimazione ad agire della controparte o comunque la sua titolarità attiva del rapporto, in quanto l'attrice aveva richiesto il prezzo di un servizio pubblico sulla base di una concessione che non l'autorizzava a riscuotere crediti per conto del Comune;
né il prezzo del servizio poteva essere rappresentato da un credito risarcitorio, giacché incerto nell'an e indeterminato nel quantum. Contestava inoltre la legittimità di una simile cessione, avuto riguardo al potere di firma del dirigente che aveva provveduto alla stipula della convenzione e alle previsioni di cui all'art. 202 d.lgs. n. 152 del 2006.
Infine, deduceva che la garanzia assicurativa non poteva ricomprendere anche la sanzione di cui all'art. 211 C.d.S. e contestavano l'esistenza stessa del danno dedotto dalla controparte.
Concludeva, quindi, per la declaratoria di inammissibilità o, comunque, per il rigetto nel merito della domanda attorea, previa eventuale disapplicazione incidentale della delibera con cui il Comune di Como aveva dato in concessione l'incarico di pulizia delle strade.
Il AG ometteva invece di costituirsi in giudizio, preferendo rimanere contumace.
All'esito del processo di primo grado, la domanda attorea trovava integrale accoglimento.
Il primo giudice riteneva, infatti, documentalmente provata la responsabilità del AG rispetto al tamponamento a catena occorso in data 28.09.2018, dal quale era derivata la dispersione di sostanze liquide e solide sul manto stradale, come da rapporto della Polizia Locale, e concludeva altresì nel senso della
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