Trib. Taranto, sentenza 03/01/2025, n. 3

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Taranto, sentenza 03/01/2025, n. 3
Giurisdizione : Trib. Taranto
Numero : 3
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

N. 128/2023 R.G.TRIB.;

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del giudice
Alberto Munno in funzione di giudice del gravame nei giudizi di appello proposti avverso le sentenze
del giudice di pace, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta il 07 gennaio 2023 nel ruolo generale affari contenziosi
sotto il numero d'ordine 128 dell'anno 2023
T R A
Agenzia delle Entrate e della Riscossione (p.iva 13756881002) corrente in Via Giuseppe Grezar n.
14 a Roma in persona del l.r.p.t. ed elettivamente domiciliata in Via F.lli Ciardo n. 73 a Gagliano
del Capo (Le) presso lo studio dell' Avv. Riccardo Monteduro dal quale è rappresentata e difesa
come da documentazione in atti;

Appellante
C O N T R O
De EN LL UA (c.f. [...]), in proprio ex art. 86 cpc come iscritto
nell'Albo degli Avvocati ed elettivamente domiciliato in Via XX Settembre n. 54 a Manduria
(Ta) presso il proprio studio professionale come da documentazione in atti;

Appellato
Comune di Maruggio (c.f. 80008990733) corrente in Via Vittorio Emanuele n. 41 a Maruggio in
persona del Sindaco protempore;

1


Appellato contumace
Ove all'udienza del 20 settembre 2024 , tenutasi con modalità telematico-cartolare ai sensi dell'art.
127ter cpc
, le parti precisavano le conclusioni nelle note telematiche autorizzate dal Tribunale che
con ordinanza riservava la causa per la decisione assegnando i termini consecutivi perentori del 12
novembre 2024 e del 02 dicembre 2024 ai sensi degli artt. 281bis, 189 e 190 c.p.c..
Svolgimento del processo
Con l'atto introduttivo De TI LL UA chiedeva ex art. 22 ls 689/1981 che il Giudice di Pace fissasse udienza di comparizione nei confronti del Comune di Maruggio e dell'Agenzia delle
Entrate e della Riscossione e proponeva opposizione avverso la notifica ricevuta in 23 settembre
2022 della cartella esattoriale n. 106 2022 00104905 89 000 emessa dall'AdER quale Concessionaria
per la Riscossione del Comune di Maruggio (Ta) in forza di un verbale di accertamento di infrazione
al Codice della Strada assertivamente notificato il 15 ottobre 2018 per l'importo di euro 164,83
deducendo: 1) inesistenza della preventiva notificazione del verbale di accertamento al CdS,
risiedendo sin dal 06 agosto 2009 in Contrada Mirante snc a Maruggio;
2) invalidità della notifica
della cartella esattoriale a mezzo di posta elettronica certificata;
3) invalidità della notifica della
cartella esattoriale in quanto proveniente da un indirizzo di posta elettronica diverso da quello
ufficialmente abilitato;
4) invalidità della notifica in quanto eseguita con documento in formato pdf
semplice e non in formato PADES ovverosia pdf con firma digitale o in formato file.p7m CADES.
Concludeva chiedendo: la sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella esattoriale;
nel merito
annullare la cartella esattoriale ed ogni atto propedeutico o connesso, con il ristoro delle spese di lite.
Si costituiva con comparsa di risposta l'Agenzia delle Entrate e della Riscossione chiedendo: la
declaratoria di inammissibilità della opposizione qualificanda sub art. 617 cpc;
declaratoria di difetto
di legittimazione passiva di essa deducente, con domanda di manleva nei confronti del Comune di
Maruggio;
il rigetto in ogni caso delle domande dell'opponente per infondatezza.
Con sentenza n. 2955/2022 emessa in data 24 novembre 2022 all'esito del giudizio vertito col numero
4798/2022, il Giudice di Pace di Taranto così stabiliva:
2 “Accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla la cartella di pagamento n. 106 2022 0010490589000 emessa dall'Agenzia delle Entrate e della Riscossione di Taranto notificata in data 23.09.2022.
Compensa le spese.”
Così argomentava il GdP la propria decisione:
“….anche a voler ritenere regolarmente notificato il verbale de quo, la notifica della cartella
impugnata proveniente da un indirizzo di posta elettronica non risultante dai pubblici registri deve essere ritenuta nulla. L'accoglimento latu sensu induce a compensare le spese di giudizio.”
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate e della Riscossione
rassegnando le seguenti conclusioni:
“per tutti i motivi e le censure suesposte ACCOGLIERE IL PRESENTE APPELLO, ed, in totale
riforma della impugnata sentenza n.2955/2022 del 24.11.2022 e depositata in cancelleria in data
09.12.2022, comunicata in data 12.12.2022 ed in pari data notificata al sottoscritto procuratore
domiciliatario di Agenzia delle Entrate Riscossione dal ricorrente in via preliminare ed in rito
ACCERTARE e DICHIARARE l'inammissibilità della domanda, volta alla contestazione della
regolarità formale della notifica, poiché integrante opposizione agli atti esecutivi ex art.617 cpc e
per questo di competenza funzionale esclusiva del Tribunale in Funzione di Giudice dell'Esecuzione;

in via subordinata ed in rito ACCERTARE e DICHIARARE la regolarità della notifica della cartella
di pagamento 10620220010490589000 ed in ogni caso ACCERTARE E DICHIARARE qualsivoglia
vizio della notificazione sanato dalla proposta opposizione in applicazione dell'art.156 cpc. In caso di appello incidentale da parte dell'appellato in ordine
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