Trib. Cagliari, sentenza 04/12/2024, n. 2552

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Cagliari, sentenza 04/12/2024, n. 2552
Giurisdizione : Trib. Cagliari
Numero : 2552
Data del deposito : 4 dicembre 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6813 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2018,
promossa da:
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Cagliari, Parte_1
presso lo studio dell'avv. TERESA PALOMBA, che la rappresenta e difende per procura speciale,
Ricorrente
contro
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Cagliari, Controparte_1
presso lo studio dell'avv. STEFANINO CASTI, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
Resistente
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO,
Intervenuto per legge
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della ricorrente: “Voglia il Tribunale adito:
1
1) Pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi e con Parte_1 Controparte_1
addebito di colpa al CP_1
2) Disporre l'affidamento condiviso del figlio minore in favore di entrambi i genitori, _1
indicando quale residenza anagrafica prevalente quella materna sita in Capoterra, Via Marconi n.23;

3) Determinare il diritto di visita del signor secondo le esigenze del figlio minore e Controparte_1
compatibilmente alle occupazioni scolastiche e sportive di quest'ultimo. In considerazione dell'età
del minore, sarà lo stesso a concordare con il padre i giorni e gli orari delle visite.
4) Determinare a carico del l'obbligo di corrispondere, entro il cinque di ogni mese, la CP_1
somma di € 2.000,00 in favore della di cui € 1.600,00 a titolo di mantenimento in favore dei Pt_1
figli e ed € 400,00 a titolo di assegno di mantenimento del coniuge, somma da Per_2 _1
rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie che si
renderanno necessarie nell'interesse dei figli. Si precisa che per spese straordinarie s'intenderanno
quelle sportive, mediche non coperte dal SSN, scolastiche ( tasse universitarie, mensa, gite di
istruzione, campus estivi, libri di inizio anno e corredo scolastico) abbigliamento almeno una volta
all'anno. Quanto alle spese scolastiche si precisa che le tasse universitarie e i libri di inizio anno non
necessiteranno di preventivo consenso, mentre tutte le altre dovranno essere preventivamente
concertate e documentate. Si precisa, altresì, che il contributo di mantenimento del coniuge, così
come quantificato, s'intende comprensivo del canone corrisposto per la locazione dell'immobile
ove la ricorrente intende trasferirsi, rinunciando alla assegnazione della casa coniugale.”
Conclusioni Sub procedimento 6813/2018 – 2: “Voglia il Tribunale adito:
“Si chiede che il Giudice in riforma dell'ordinanza presidenziale, emessa in data 13.05.2019, voglia
aumentare il contributo di mantenimento a carico del e a favore della ricorrente e dei figli CP_1
minori con lei conviventi.”
Nell'interesse del resistente: “Voglia il Tribunale adito:
1) Pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi e senza alcuna Controparte_1 Parte_1
statuizione di addebito, con ogni conseguente obbligo di legge.
2
2) Disporre l'affidamento condiviso del minore con domiciliazione dello stesso presso la _1
madre e determinando il diritto di visita del padre secondo le esigenze del minore figlio.
3) Disporre a carico di un contributo per il mantenimento dei figli e Controparte_1 Per_2 _1
nella misura non superiore ad € 800,00 (ottocento/00=) pari ad € 400,00 (quattrocento/00) per
ciascuno, oltre il 50% delle spese straordinarie che si rendessero per i medesimi necessarie.
4) Disporre che nulla è dovuto a a titolo di assegno di mantenimento. Parte_1
5) Con vittoria di spese e compensi del giudizio.”
Conclusioni Sub procedimento 6813/2018 – 2:
“- Rigettare l'avverso ricorso in quanto infondato in fatto e diritto.
- In ogni caso: con vittoria delle spese e dei compensi di lite.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 27/07/2018, premesso di avere contratto matrimonio Parte_1
con in data 18/07/1998, e che dall'unione coniugale erano nati i figli Controparte_1 Per_2
(21/10/1998) e (4/03/2004);
che a causa della condotta aggressiva e violenta del _1 CP_1
era stata costretta a lasciare l'abitazione familiare, e a trasferirsi con i propri figli presso la madre;

che aveva individuato un immobile in Capoterra per il canone di
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