Trib. Trento, sentenza 23/05/2024, n. 112

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Trento, sentenza 23/05/2024, n. 112
Giurisdizione : Trib. Trento
Numero : 112
Data del deposito : 23 maggio 2024

Testo completo

N. R.G. 414/2022
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott.
Giorgio Flaim pronunzia la seguente

S E N T E N Z A
nella causa per controversia in materia di assistenza obbligatoria promossa con ricorso
depositato in data 24.9.2022
d a

Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe De Santis
pec Email_1
ricorrente
c o n t r o

Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,
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rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento
pec Email_2
convenuta

CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
Procedere, ove lo ritenga opportuno, a rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in ordine ai superiori punti come sollevati al Capo E), e relative
richieste conclusive. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire la
retribuzione globale di fatto delle giornate lavorative ingiustamente non retribuite a
far data dal 20.10.2021 sino alla data del 30.4.2022 dovute a causa e colpa della illegittima sospensione di fatto applicata dalla Società datoriale e, per l'effetto,
condannare la stessa a corrispondere detta retribuzione globale di fatto, nella misura
di Euro 14.726,17, in conseguenza dell'applicazione della predetta normativa
emergenziale illegittimamente applicata, nonché per il mancato assolvimento del
cosiddetto obbligo di repechage, come da prospetto analitico di cui sopra, (cfr Doc. n.
23) con l'adozione dei più opportuni provvedimenti del caso e/o disapplicando la
suindicata normativa interna in contrasto con la superiore normativa unionale,
chiarendo quali siano i soggetti effettivamente deputati ai controlli del certificato verde
ID ai sensi dell'art. 10, comma 3, del Regolamento UE n. 953/2021 e della nota ref.
Ares (2021) 5285082 del 26.8.2021, JUST.C3/AF/ks (2021)5917238 della Commissione
Europea, Direzione Generale Giustizia, Direzione C.3, Protezione dei dati (cfr Doc. n.
21), oltre alla somma, prudenzialmente indicata, in misura Euro 5.000,00 a titolo di
danni non patrimoniali, biologici, esistenziali e morali, in particolare riguardo alla
sofferenza e alla discriminazione subita, di cui si chiede la liquidazione, anche in via
pagina 2 di 65 equitativa, nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, nonché alle spese
mediche sostenute, pari a Euro 46,70, per la complessiva somma di Euro 19.772,87.
Con condanna del datore di lavoro resistente, in persona del legale rappresentante p.t.,
alle spese di lite ed al compenso professionale di cui si chiede la liquidazione ex DM n.
55/2014 e s.m.i.

CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
Respingere il ricorso in esame, poiché inammissibile e comunque infondato sotto
ogni dedotto profilo, in ogni caso con conseguente condanna della controparte alle spese di giudizio
MOTIVAZIONE
le domande proposte dal ricorrente
Il ricorrente – Parte_1
premesso che:
egli lavora alle dipendenze dell'ente convenuto Controparte_1
, con inquadramento nella categoria C - livello base - posizione
[...]
retributiva 1° - figura professionale di assistente amministrativo
[...]
-personale dell'area non dirigenziale, Org_1
il segretario supplente dell'ente, con nota del 20.10.2021 (doc. 8 fasc. ric.), gli
comunicava, ai sensi dell'art. 1 D.L. 21.9.2021, n. 127 conv. in L. 19.11.2021, n. 165
(il quale ha introdotto l'art. 9-quinquies D.L. 22.4.2021, n. 52 conv. in L. 17.6.2021,
n. 87), che – accertato il mancato possesso della certificazione verde COVID-19 ex art. 9 stesso D.L. 52/2021, richiesta dall'art. 9-quinquies co.1 stesso D.L. 52/2021 al personale del settore pubblico ai fini dell'accesso ai luoghi in cui le prestazioni pagina 3 di 65
vengono eseguite – “la Sua assenza è da considerarsi ingiustificata e lo sarà fino
alla riammissione in servizio (comunque entro il 31.12.2021) dietro presentazione di un Green Pass valido”,
il segretario supplente dell'ente, con nota del 28.12.2021 (doc. 13 fasc. ric.), gli comunicava, ai sensi dell'art. 8 co.3 D.L. 24.12.2021 n. 221 conv. in L. 18.2.2022, n.
11 (il quale ha modificato l'art. 9-quinquies D.L. 52/2021), che – accertato il mancato
possesso della certificazione verde COVID-19 ex art. 9 stesso D.L. 52/2021 richiesta dall'art. 9-quinquies co.1 stesso D.L. 52/2021 al personale del settore pubblico ai fini dell'accesso ai luoghi in cui le prestazioni vengono eseguite – “la Sua assenza è da
considerarsi ingiustificata e lo sarà fino alla riammissione in servizio (comunque entro il 31.3.2022) dietro presentazione di un valido”, Org_2
il segretario supplente dell'ente, con nota del 30.3.2022 (doc. 15 fasc. ric.), gli comunicava, ai sensi dell'art. 6 co. 6 D.L. 24.3.2022, n. 24 conv. in L. 19.5.2022, n.
52 (il quale ha modificato l'art. 9-quinquies D.L. 52/2021 conv. in L. 87/2021), che –
accertato il mancato possesso della certificazione verde COVID-19 ex art. 9 stesso
D.L. 52/2021 richiesta dall'art. 9-quinquies co.1 stesso D.L. 52/2021 al personale del settore pubblico ai fini dell'accesso ai luoghi in cui le prestazioni vengono eseguite –
la Sua assenza è da considerarsi ingiustificata e lo sarà fino alla riammissione in
servizio (comunque entro il 30.4.2022) dietro presentazione di un Org_2
valido”,
in data 1.5.2022 egli rientrava in servizio –
propone:
domanda volta ad accertare, in suo favore, il diritto a percepire la retribuzione globale
di fatto relativa al periodo dal 20 ottobre 2021 al 30 aprile 2022, con conseguente
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condanna dell'ente convenuto al pagamento, in Controparte_1
suo favore, della somma di € 14.726,17;

domanda di condanna dell'ente convenuto al pagamento, in suo favore, della somma di € 5.000,00, a titolo di “danni non patrimoniali, biologici, esistenziali e morali”;

domanda di condanna dell'ente convenuto al pagamento, in suo favore, della somma di € 46,70, a titolo di rimborso delle “spese mediche sostenute”.
le ragioni della decisione
Il ricorrente fonda le proprie domande: Parte_1
A) sul “contrasto tra normativa nazionale e regolamento UE n. 953/2021”;

B) sul “contrasto tra le disposizioni interne e la direttiva 54/2000. sospensione ingiustificata del dipendente, mancato rispetto della direttiva 54/2000 sulla tutela dei lavoratori da agenti biologici da parte del datore. violazione dell'art. 2087 cc ed applicazione dell'art. 44 tusl. obbligo di repechage”;

C) sulla “decisione giudiziale di uno Stato membro dell'Unione particolarmente rilevante in ordine al caso concreto in questione – regolamento UE 679/2016 articolo 36.4 GDPR. competenza immediata e diretta dei tribunali nazionali sul controllo di compatibilità della normativa interna con il regolamento UE 679/2016 GDPR”;

D) sulla “violazione articolo 9 regolamento 679/16 – non conformità della normativa a parere dell'autorità nazionale competente”.
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Inoltre afferma l' “assoluta ascientificità' posta alla base dei decreti legge in questione, che si basano su dati erronei ed inutilizzabili, acquisiti in violazione delle linee guida dell
[...]
e del Organizzazione_3 Organizzazione_4
[...]
- - -
ad A)
Se nel titolo del motivo parte ricorrente richiama il Reg. (CE) 14/06/2021, n.
2021/953/UE (“REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di
vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID
digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19”), nel primo rigo dell'illustrazione del motivo asserisce che l'ente
convenuto avrebbe violato il Reg. (CE) 27/04/2016, n. 2016/679/UE (“REGOLAMENTO
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” e la Dir. 18/09/2000, n. 2000/54/CE (“Direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti
da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)”).
Tuttavia l'incertezza dei dati normativi invocati dal ricorrente non esonera questo giudice
dal procedere a una catalogazione delle molte deduzioni, svolte nel motivo, in ragione
della pertinenza alla singola disciplina: pagina 6 di 65 a) Reg. (CE) 27/04/2016, n. 2016/679/UE
a)
Il ricorrente richiama la nota ref. Ares (2021) 5285082 del 26.8.2021,
JUST.C3/AF/ks(2021)5917238, emessa dalla Commissione Europea, Direzione Generale
Giustizia, Direzione C.3, Protezione (doc. 21 fasc. ric.), secondo cui: “L'uso domestico
dei certificati COVID-19 per scopi diversi dall'agevolazione della libera circolazione all'interno dell'Unione europea non rientra nel campo di applicazione del regolamento… In tale contesto, gli Stati membri possono effettivamente utilizzare il
certificato digitale UE COVID per scopi nazionali, ma sono tenuti a fornire una base
giuridica nel diritto nazionale. Tale diritto nazionale deve essere conforme al diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati e ai principi di effettività, necessità e
proporzionalità. Il assegna il compito di far rispettare la protezione dei dati alle Org_5
autorità nazionali di vigilanza e ai tribunali”.
b)
Il ricorrente afferma che “non è dato sapere se i soggetti deputati ai controlli fossero stati formati in tale ambito, né la base legale e la finalità del trattamento dati, come espressamente stabilito dal Regolamento UE 679/2016”;
in proposito sostiene che “le certificazioni verdi COVID-19 non possono essere revocate e/o sospese senza la creazione e l'utilizzo di una black list di codici QR quindi senza l'utilizzo e la creazione di una banca dati”;
inoltre il “metodo di verifica della
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