Trib. Lecce, sentenza 19/03/2024, n. 1056

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Lecce, sentenza 19/03/2024, n. 1056
Giurisdizione : Trib. Lecce
Numero : 1056
Data del deposito : 19 marzo 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
III Sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Ottaviano, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11711/2017 promossa da:
VU KA NE (C.F. [...]) rappresentata e difesa dall'avv.
LUCERI MARCO (C.F. [...]), presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta mandato in atti;
Attrice/Opponente
CONTRO
PRONIPOTE SPV S.R.L. (C.F. 05090390260) - in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa, in qualità di mandataria, Link Finanziaria s.r.l. (P.I. 14992181009) rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Rignanese (CF [...]), presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta mandato in atti;
Convenuta/Opposta
CONCLUSIONI delle parti
Come da allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni che siglati dal giudice formano parte integrante della presente decisione.
pagina 1 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso datato 24.08.2016 UK KA ED, in veste di debitrice esecutata, ha proposto opposizione nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n° 400/2016, pendente davanti al Tribunale di Lecce.
A sostegno dell'opposizione ha formulato diverse deduzioni. Con un primo motivo ha eccepito
l'assenza di un valido titolo esecutivo in quanto il debito derivante dal contratto di mutuo fondiario del 29.10.1981 per atto Notaio Avv. Antonio Rescio, Rep. N. 14466, Racc. n. 3677, accollato dalla UK a seguito dall'acquisto di alcuni immobili in Galatina avvenuto in data
19.09.1983, era stato oggetto di transazione con la AN TA s.r.l. nel novembre 2011.
Transazione da ritenersi ancora in essere in quanto l'allora AN TA s.r.l., a fronte dell'inadempimento di alcune rate tra dicembre 2013 e maggio 2014, poi corrisposte in un'unica soluzione in data 27.06.2014, non aveva dichiarato di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui al contratto di transazione.
Ha dedotto, poi, la prescrizione del diritto a procedere ad esecuzione forzata per omesso rinnovo dell'iscrizione ipotecaria e l'assoluta genericità, incertezza e indeterminatezza sulle somme per cui veniva eseguito il pignoramento.
Con ordinanza del 20.10.2017 il g. e. ha rigettato la richiesta di sospensione assegnando termine per l'introduzione del giudizio di merito. Detto provvedimento è stato oggetto di reclamo ex art. 669-terdecies, proposto dall'originaria opponente. Il reclamo è stato accolto dal Collegio con provvedimento del 13.02.2018 con il quale è stata disposta la sospensione della procedura esecutiva n. 400/2016 r.g.e.
Nelle more della decisione collegiale la UK introduce, con tempestivo atto di citazione, il presente giudizio di merito chiedendo testualmente all'intestato Tribunale di: “1) accertare e dichiarare la validità dell'accordo transattivo sottoscritto tra le parti e le motivazioni di cui in narrativa e per l'effetto – dichiarare l'inefficacia e/o nullità e/o annullabilità del pignoramento immobiliare notificato in data 26.5.2016 a VU KA NE e di tutti gli atti esecutivi conseguenti;
- estinguere la proc. esec. N. 400/2016. In subordine, 2) accertare e

pagina 2 di 8 dichiarare l'inesistenza del diritto di AN TA s.r.l. a procedere ad esecuzione forzata nei confronti di UK KA ED per mancanza di un titolo esecutivo idoneo per i motivi sopra esposti e, per l'effetto, - dichiarare l'inefficacia e/o nullità e/o annullabilità del pignoramento immobiliare notificato in data 26.5.2016 e di tutti gli atti esecutivi conseguenti;
- estinguere la proc. esec. n. 400/2016. In subordine 3) accertare e dichiarare che il diritto di AN TA

s.r.l. a procedere ad esecuzione forzata nei confronti di UK KA ED, si sia prescritto ai sensi degli artt. 2934 e segg. c.c. per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, dichiarare
l'inefficacia e/o nullità e/o annullabilità del pignoramento immobiliare notificato in data
26.5.2016 a UK KA ED e di tutti gli atti esecutivi conseguenti;
- estinguere la proc. esec. N. 400/2016. In subordine, 4) accertare e dichiarare la effettiva sorte capitale che UK

KA ED doveva corrispondere, in favore di AN TA s.r.l.;
accertare e dichiarare che i tassi effettivamente applicati al contratto di mutuo e all'atto finale di erogazione e quietanza sono usurari per le ragioni di cui sopra;
- accertare e dichiarare la nullità ab origine delle clausole del contratto di mutuo e dell'atto di quietanza che determinano gli interessi, ai sensi degli artt. 644 c.p. e 1815 c.c.;
accertare e dichiarare, per l'effetto, il consequenziale diritto di UK YE ED ad ottenere la restituzione di tutti gli interessi corrisposti, nonché di tutte le altre eventuali spese sostenute
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi