Trib. Urbino, sentenza 11/11/2024, n. 236
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Testo completo
N.678 / 2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. E d L PRESIDENTE dott. G C GIUDICE dott.ssa V C GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 678 del ruolo generale degli affari contenziosi per
l'anno 2022, posta in decisione all'udienza del 21 maggio 2024, con concessione dei termini ex art.
190 c.p.c., e vertente
TRA
nato a [...] il [...], residente in [...] Parte_1
Via dell'Artigianato n. 20, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. S A,
-Ricorrente-
E
nata a [...] il [...], ed ivi residente, Via dell'Artigianato n. 20, Controparte_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. A P.
-Resistente -
Con l'intervento del P.M.
OGGETTO: Divorzio giudiziale
CONCLUSIONI: Come da fogli di Pc depositati in via telematica.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16 novembre 2022 e ritualmente notificato, il sig. , Parte_2
adiva l'intestato Tribunale deducendo che:
- a seguito del matrimonio contratto in data 30/07/1989 con la sig.ra , dal quale Controparte_1
nascevano le due figlie, ed , rispettivamente in data 09/01/1990 e 29/07/2000 i coniugi Per_1 Per_2
decidevano di separarsi alle condizioni di seguito testualmente riportate:
“- la casa coniugale è assegnata alla moglie la quale continuerà ad abitarvi Controparte_1
insieme alla figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente, fino al raggiungimento Per_2
dell'indipendenza economica da parte della medesima figlia;
- alla moglie è assegnata anche una porzione del piano terra dell'immobile di circa mq. 30 in cui è situata la casa coniugale da utilizzare come garage, con apertura telecomandata;
mentre la restante porzione del piano terra ed i tre garages posti al piano interrato del medesimo immobile rimarranno nell'esclusivo possesso e godimento del Sig. il quale s'impegna ad Parte_1
ultimare i lavori di divisione dei locali del piano terra entro la data del 10.12.2018;
- entro la medesima data del 10.12.2018 la Sig.ra s'impegna a restituire al marito Controparte_1
tutti gli scatoloni presenti nella soffitta della casa coniugale contenenti effetti personali e beni di proprietà esclusiva del Sig. così come ogni altro oggetto di proprietà del Parte_1
medesimo presente all'interno della casa coniugale, tra i quali: documenti Parte_1
contabili relativi alla impresa artigiana del presenti all'interno del cassetto del mobile Pt_1
della cucina;
l'orologio d'oro da uomo;
collezione delle Ferrari, gadjets, schede telefoniche, autoradio d'epoca presenti all'interno del mobiletti nella mansarda, quadri, fotografie ricordo dei viaggi e souvenir;
videocassette. Mobiletto con collezioni di monete esterne e italiane d'epoca;
- entro la predetta data del 10.12.2018 la moglie s'impegna a richiedere la volturazione a proprio nome delle utenze ed imposte (immondizia) relative alla casa coniugale, le quali, tuttavia, sino alla data del 31.12.2018 verranno pagate dal Sig. Parte_1
- il Sig. corrisponderà alla Sig.ra un contributo per il Parte_1 Controparte_1
mantenimento della figlia , maggiorenne non economicamente autosufficiente, pari ad € Per_2
400,00 mensili indicizzati oltre il 50% delle spese straordinarie (scolastiche di formazione;
mediche ed ospedaliere;
sportive, ricreative, ecc), secondo protocollo del Tribunale di Ancona, nonché un contributo per il mantenimento della stessa moglie di € 250,00 mensili, del pari indicizzati, da corrispondere entro il giorno 15 di ogni mese”,
- la situazione patrimoniale del ricorrente è andata ulteriormente deteriorandosi e lo stesso, alla data del ricorso, aveva un debito residuo dei mutui contratti con , Fiditalia e pari a € CP_2 Contr
47.908,35 (cfr doc. n. 9), un debito di € 15.812,82 nei confronti di per avvisi Controparte_4
bonari, (cfr doc. n. 10), un debito di € 10.000,00 nei confronti di enti non ancora in cartella e/o
rateizzati (cfr doc. n. 11) oltre € 24.741,35 a titolo di utilizzo fidi presso le banche , Banca Contr
Malatestiana e Banca BPER;
- dall'ultimo bilancio di esercizio il risulta godere (cfr. doc. n. 12) di un reddito imponibile Pt_1
di € 5.476,00 per il 2021 (esercizio 2020), di € 13.286,00 per il 2020 (esercizio 2019) ed €
16.056,00 per il 2019 (esercizio 2018).
- l'indebitamento è, quantomeno in parte, imputabile alla stessa resistente la quale, in costanza di matrimonio, collaborava nella gestione amministrativa dell'azienda, asseritamente eseguendo i pagamenti a favore dei fornitori e creditori vari;
- la sig.ra e la figlia secondogenita hanno entrambe una propria indipendenza Controparte_1 Per_2
economica atteso che la resistente, oltre a godere della disponibilità della casa coniugale di proprietà esclusiva del marito, è stabilmente impiegata presso la tabaccheria a insegna “Il Girasole”, sita in Via dell'Artigianato, nel Comune di Mercatale di Sassocorvaro, gestita da , Per_1
primogenita della coppia;
- la secondogenita , dopo avere terminato un corso professionale da estetista a Sassocorvaro, è Per_2
impiegata presso il centro estetico “Norma” di Borgo Pace.
Tanto premesso, essendo trascorsi più di sei mesi dalla pronuncia di separazione consensuale senza ricostituzione della convivenza familiare ed essendo pertanto definitivamente cessata tra i coniugi stessi ogni comunione materiale e spirituale, con vittoria di spese, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“ 1) pronunciare ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 3 comma 3° lettere b della L.
1/12/1970 n. 898 come modificato dalla L. 74/87 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Sassocorvaro (PS), in data 30/07/1989 tra e Parte_1 Controparte_1
trascritto negli atti di matrimonio del Comune di Sassocorvaro al Numero 8 Parte II Serie A e conseguentemente ordinare all'ufficiale di stato civile del comune di Sassocorvaro di procedere all'annotazione della sentenza e delle ulteriori incombenze di cui al R. D. 9/7/1939 N. 1238 e successive modifiche.
2) Dichiarare i coniugi economicamente indipendenti e per l'effetto che nessun contributo a titolo di mantenimento dovrà essere versato nei confronti della resistente . Controparte_1
3) Dichiarare che nulla è dovuto dal ricorrente a titolo di mantenimento della figlia Persona_3
in ragione dell'indipendenza economica raggiunta dalla stessa, per le causali esposte in narrativa.
4) Disporre la restituzione della casa coniugale in favore del ricorrente, di sua proprietà, in ragione di quanto esposto ai punti che precedono.
5) Emettere ogni altro provvedimento utile o necessario”.
Con memoria di costituzione ritualmente depositata, la sig.ra dichiarandosi in Controparte_1
accordo sulla sola richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, contestava tutto quanto dedotto dal sig. In particolare deduceva che: Pt_1
- , ancora convivente con la madre, è stata assunta in un centro estetico con contratto di Per_2
apprendistato, trasformato in contratto a tempo indeterminato nel 2021 con reddito annuale di €
10.820,88 (cfr. all. 3);
la predetta assunzione, pur modificando favorevolmente la condizione economica della figlia ma non al punto da ritenere che la medesima abbia conseguito la indipendenza economica;
- la resistente, dal giugno 2020 presta collaborazione per due ore giornaliere nella attività della figlia maggiore impegnata in un lavoro avviato da poco tempo tanto che, impossibilitata ad Per_1
assumere una dipendente per mancanza di mezzi, la figlia si è rivolta alla madre Per_1
assumendola, obbligatoriamente per giustificarne la presenza nell'esercizio, con un orario minimo e una retribuzione di circa euro 400,00 mensili (cfr. all. 4) che però non è stata in grado di corrispondere;
- di fatto la signora attualmente è priva di reddito, atteso che dal mese di Aprile del 2022 il CP_1
ricorrente è totalmente inadempiente nei confronti suoi e della figlia. Il nucleo familiare costituito dalla resistente e dalla figlia minore può quindi contare su un reddito teorico di circa euro Per_2
16.000,00 ma di fatto oggi dispone del solo stipendio di per far fronte alle primarie esigenze e Per_2
ai costi di gestione della abitazione che, per la sola spesa del gas e della energia elettrica riferita all'anno 2022, somma ad € 2.500,00 (cfr all. 6);
- contrariamente alla condotta del ricorrente, la resistente non avrebbe esitato a trovare lavoro. La sua storia personale depone in tal senso: ha iniziato a lavorare come apprendista all'età di quattordici anni con una ditta artigiana del territorio fino al 1990, quando si è posta in maternità;
dal gennaio 1991 è stata assunta come coadiuvante nell'impresa artigiana del ricorrente (all. 8) prestando fino al 2016 servizio di assistenza contabile e di copertura dell'officina per le frequentissime assenze del marito, il quale, dal 1995 al 2016 ha omesso di versare la relativa contribuzione arrecandole grave danno ai fini previdenziali;
- nel totale disinteresse dell'altro genitore la signora per i motivi esposti, dovendo prestare CP_1
aiuto ed assistenza ad entrambe le figlie, non è stata nella condizione di ricercare un lavoro nè sarebbe in grado di reperire e sostenere i costi di una diversa soluzione abitativa.
Sulla scorta di tali argomentazioni, con vittoria di spese e competenza domandava all'adito
Tribunale di:
“1 – dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 30.07.1989 tra
e trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. E d L PRESIDENTE dott. G C GIUDICE dott.ssa V C GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 678 del ruolo generale degli affari contenziosi per
l'anno 2022, posta in decisione all'udienza del 21 maggio 2024, con concessione dei termini ex art.
190 c.p.c., e vertente
TRA
nato a [...] il [...], residente in [...] Parte_1
Via dell'Artigianato n. 20, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. S A,
-Ricorrente-
E
nata a [...] il [...], ed ivi residente, Via dell'Artigianato n. 20, Controparte_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. A P.
-Resistente -
Con l'intervento del P.M.
OGGETTO: Divorzio giudiziale
CONCLUSIONI: Come da fogli di Pc depositati in via telematica.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16 novembre 2022 e ritualmente notificato, il sig. , Parte_2
adiva l'intestato Tribunale deducendo che:
- a seguito del matrimonio contratto in data 30/07/1989 con la sig.ra , dal quale Controparte_1
nascevano le due figlie, ed , rispettivamente in data 09/01/1990 e 29/07/2000 i coniugi Per_1 Per_2
decidevano di separarsi alle condizioni di seguito testualmente riportate:
“- la casa coniugale è assegnata alla moglie la quale continuerà ad abitarvi Controparte_1
insieme alla figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente, fino al raggiungimento Per_2
dell'indipendenza economica da parte della medesima figlia;
- alla moglie è assegnata anche una porzione del piano terra dell'immobile di circa mq. 30 in cui è situata la casa coniugale da utilizzare come garage, con apertura telecomandata;
mentre la restante porzione del piano terra ed i tre garages posti al piano interrato del medesimo immobile rimarranno nell'esclusivo possesso e godimento del Sig. il quale s'impegna ad Parte_1
ultimare i lavori di divisione dei locali del piano terra entro la data del 10.12.2018;
- entro la medesima data del 10.12.2018 la Sig.ra s'impegna a restituire al marito Controparte_1
tutti gli scatoloni presenti nella soffitta della casa coniugale contenenti effetti personali e beni di proprietà esclusiva del Sig. così come ogni altro oggetto di proprietà del Parte_1
medesimo presente all'interno della casa coniugale, tra i quali: documenti Parte_1
contabili relativi alla impresa artigiana del presenti all'interno del cassetto del mobile Pt_1
della cucina;
l'orologio d'oro da uomo;
collezione delle Ferrari, gadjets, schede telefoniche, autoradio d'epoca presenti all'interno del mobiletti nella mansarda, quadri, fotografie ricordo dei viaggi e souvenir;
videocassette. Mobiletto con collezioni di monete esterne e italiane d'epoca;
- entro la predetta data del 10.12.2018 la moglie s'impegna a richiedere la volturazione a proprio nome delle utenze ed imposte (immondizia) relative alla casa coniugale, le quali, tuttavia, sino alla data del 31.12.2018 verranno pagate dal Sig. Parte_1
- il Sig. corrisponderà alla Sig.ra un contributo per il Parte_1 Controparte_1
mantenimento della figlia , maggiorenne non economicamente autosufficiente, pari ad € Per_2
400,00 mensili indicizzati oltre il 50% delle spese straordinarie (scolastiche di formazione;
mediche ed ospedaliere;
sportive, ricreative, ecc), secondo protocollo del Tribunale di Ancona, nonché un contributo per il mantenimento della stessa moglie di € 250,00 mensili, del pari indicizzati, da corrispondere entro il giorno 15 di ogni mese”,
- la situazione patrimoniale del ricorrente è andata ulteriormente deteriorandosi e lo stesso, alla data del ricorso, aveva un debito residuo dei mutui contratti con , Fiditalia e pari a € CP_2 Contr
47.908,35 (cfr doc. n. 9), un debito di € 15.812,82 nei confronti di per avvisi Controparte_4
bonari, (cfr doc. n. 10), un debito di € 10.000,00 nei confronti di enti non ancora in cartella e/o
rateizzati (cfr doc. n. 11) oltre € 24.741,35 a titolo di utilizzo fidi presso le banche , Banca Contr
Malatestiana e Banca BPER;
- dall'ultimo bilancio di esercizio il risulta godere (cfr. doc. n. 12) di un reddito imponibile Pt_1
di € 5.476,00 per il 2021 (esercizio 2020), di € 13.286,00 per il 2020 (esercizio 2019) ed €
16.056,00 per il 2019 (esercizio 2018).
- l'indebitamento è, quantomeno in parte, imputabile alla stessa resistente la quale, in costanza di matrimonio, collaborava nella gestione amministrativa dell'azienda, asseritamente eseguendo i pagamenti a favore dei fornitori e creditori vari;
- la sig.ra e la figlia secondogenita hanno entrambe una propria indipendenza Controparte_1 Per_2
economica atteso che la resistente, oltre a godere della disponibilità della casa coniugale di proprietà esclusiva del marito, è stabilmente impiegata presso la tabaccheria a insegna “Il Girasole”, sita in Via dell'Artigianato, nel Comune di Mercatale di Sassocorvaro, gestita da , Per_1
primogenita della coppia;
- la secondogenita , dopo avere terminato un corso professionale da estetista a Sassocorvaro, è Per_2
impiegata presso il centro estetico “Norma” di Borgo Pace.
Tanto premesso, essendo trascorsi più di sei mesi dalla pronuncia di separazione consensuale senza ricostituzione della convivenza familiare ed essendo pertanto definitivamente cessata tra i coniugi stessi ogni comunione materiale e spirituale, con vittoria di spese, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“ 1) pronunciare ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 3 comma 3° lettere b della L.
1/12/1970 n. 898 come modificato dalla L. 74/87 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Sassocorvaro (PS), in data 30/07/1989 tra e Parte_1 Controparte_1
trascritto negli atti di matrimonio del Comune di Sassocorvaro al Numero 8 Parte II Serie A e conseguentemente ordinare all'ufficiale di stato civile del comune di Sassocorvaro di procedere all'annotazione della sentenza e delle ulteriori incombenze di cui al R. D. 9/7/1939 N. 1238 e successive modifiche.
2) Dichiarare i coniugi economicamente indipendenti e per l'effetto che nessun contributo a titolo di mantenimento dovrà essere versato nei confronti della resistente . Controparte_1
3) Dichiarare che nulla è dovuto dal ricorrente a titolo di mantenimento della figlia Persona_3
in ragione dell'indipendenza economica raggiunta dalla stessa, per le causali esposte in narrativa.
4) Disporre la restituzione della casa coniugale in favore del ricorrente, di sua proprietà, in ragione di quanto esposto ai punti che precedono.
5) Emettere ogni altro provvedimento utile o necessario”.
Con memoria di costituzione ritualmente depositata, la sig.ra dichiarandosi in Controparte_1
accordo sulla sola richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, contestava tutto quanto dedotto dal sig. In particolare deduceva che: Pt_1
- , ancora convivente con la madre, è stata assunta in un centro estetico con contratto di Per_2
apprendistato, trasformato in contratto a tempo indeterminato nel 2021 con reddito annuale di €
10.820,88 (cfr. all. 3);
la predetta assunzione, pur modificando favorevolmente la condizione economica della figlia ma non al punto da ritenere che la medesima abbia conseguito la indipendenza economica;
- la resistente, dal giugno 2020 presta collaborazione per due ore giornaliere nella attività della figlia maggiore impegnata in un lavoro avviato da poco tempo tanto che, impossibilitata ad Per_1
assumere una dipendente per mancanza di mezzi, la figlia si è rivolta alla madre Per_1
assumendola, obbligatoriamente per giustificarne la presenza nell'esercizio, con un orario minimo e una retribuzione di circa euro 400,00 mensili (cfr. all. 4) che però non è stata in grado di corrispondere;
- di fatto la signora attualmente è priva di reddito, atteso che dal mese di Aprile del 2022 il CP_1
ricorrente è totalmente inadempiente nei confronti suoi e della figlia. Il nucleo familiare costituito dalla resistente e dalla figlia minore può quindi contare su un reddito teorico di circa euro Per_2
16.000,00 ma di fatto oggi dispone del solo stipendio di per far fronte alle primarie esigenze e Per_2
ai costi di gestione della abitazione che, per la sola spesa del gas e della energia elettrica riferita all'anno 2022, somma ad € 2.500,00 (cfr all. 6);
- contrariamente alla condotta del ricorrente, la resistente non avrebbe esitato a trovare lavoro. La sua storia personale depone in tal senso: ha iniziato a lavorare come apprendista all'età di quattordici anni con una ditta artigiana del territorio fino al 1990, quando si è posta in maternità;
dal gennaio 1991 è stata assunta come coadiuvante nell'impresa artigiana del ricorrente (all. 8) prestando fino al 2016 servizio di assistenza contabile e di copertura dell'officina per le frequentissime assenze del marito, il quale, dal 1995 al 2016 ha omesso di versare la relativa contribuzione arrecandole grave danno ai fini previdenziali;
- nel totale disinteresse dell'altro genitore la signora per i motivi esposti, dovendo prestare CP_1
aiuto ed assistenza ad entrambe le figlie, non è stata nella condizione di ricercare un lavoro nè sarebbe in grado di reperire e sostenere i costi di una diversa soluzione abitativa.
Sulla scorta di tali argomentazioni, con vittoria di spese e competenza domandava all'adito
Tribunale di:
“1 – dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 30.07.1989 tra
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