Trib. Messina, sentenza 04/12/2024, n. 2295
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Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo, in esito all'udienza del 3 dicembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 5472/2023 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. prof. Gandolfo Maurizio Ballistreri e dall'avv. Graziella Pitrone giusta procura allegata in atti. RICORRENTE
CONTRO
, p.iva , in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Caterina Tomasello e
Carmela Puglisi del ruolo professionale, giusta procura allegata in atti. RESISTENTE
OGGETTO: aumenti contrattuali ex art. 10 comma 2 ACN 2010 pediatri libera scelta
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 20.10.2023 , premettendo di esercitare la Parte_1 professione di medico pediatra di libera scelta in convenzione con l' esponeva: CP_2 che il 9 marzo 2010, ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, era stato sottoscritto l'Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con i medici specialistici pediatri di libera scelta, tra la e le Organizzazioni Pt_2
sindacali di categoria, per il biennio economico 2008- 2009 a integrazione dell'Accordo
Collettivo nazionale 2005-2009, ratificato dalla Conferenza Stato Regioni il 8 Luglio 2010 e pubblicato nella G.U. n. 176 del 30.7.2010 - Suppl. Ordinario n.175;
1
che in materia di giurisdizione si applicava il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, atteso che
Contr l' è atto di autonomia contrattuale collettiva per un settore pubblico e che il rapporto Cont convenzionale tra il Medico pediatra e l' aveva incontrovertibilmente i caratteri ex art. 409, comma 3, c.p.c.;
che l'Accordo Collettivo Nazionale richiamato era previsto dal D.Lgs. 30 dicembre
1992, n. 502, recante il riordino della disciplina in materia sanitaria, che all'art. 8 aveva previsto che il rapporto tra il , i medici di medicina generale ed i pediatri di Controparte_4
libera scelta fosse disciplinato da apposite convenzioni di durata triennale conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati, ai sensi della L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 4, comma 9, con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale;
che il 19 aprile 2011 era stato sottoscritto nella Regione siciliana l'Accordo Integrativo
Regionale, ratificato nella seduta del comitato regionale permanente di pediatria di libera scelta del 3 maggio 2011, a mente dell'Accordo Collettivo Nazionale, e che era stato pubblicato in
G.U.R.S. l'11 luglio 2011;
che l' aveva predisposto i conteggi per gli incrementi contrattuali CP_2 individuati dall'art. 10 comma 2 ACN/10 dei PLS (pari a euro 1,54 destinato all'AIR) e che tale atto configurava un riconoscimento di credito retributivo in favore degli aventi diritto medici pediatri di libera scelta;
che detti conteggi costituivano parte integrante della delibera n. 1895/DG del 29 luglio
2015, con cui l' aveva deliberato di “liquidare e pagare ai medici pediatri di libera CP_2
scelta gli arretrati di cui art. 10 comma 2 ACN/10 dei PLS (pari a euro 1,54% destinato all'AIR)”, assunta con efficacia “immediatamente esecutiva”;
che con delibera n. 2083/DG del 2 settembre 2015, l' aveva revocato la CP_2
Cont precedente delibera e che, con atto di significazione e diffida notificato all' il 18.09.2015 si era chiesta la corresponsione delle indennità retributive di cui all'art. 10, comma 2, del Contr richiamato , come da delibera n. 1895/DG del 29 luglio 2015;
che il ricorrente aveva adito il Tribunale del Lavoro di Messina per il riconoscimento di quanto domandato, ottenendo sentenza favorevole, e che, con atto di significazione e diffida
Cont notificato ritualmente all' il 19.01.2021 si era chiesta la corresponsione delle somme di cui alla delibera n. 1895/DG del 29 luglio 2015, maturate successivamente al mese di luglio 2015
e fino al 31 dicembre 2022, quantificate in € 9.518,07. Cont Nell'affermare la legittimazione processuale passiva dell' deduceva che l'art. 10 dell'Accordo collettivo poneva in capo all' un'obbligazione pecuniaria di natura CP_2
2
retributiva da corrispondersi mensilmente per tutte le annualità di vigenza dell'accordo stesso, anche in relazione agli accordi decentrati regionali, nei confronti di tutti i medici pediatri in regime di convenzione. Sottolineava che era stata la stessa a qualificare le somme CP_2 dovute (e riconosciute dalla stessa) quali “indennità retributive ex art. 10, comma 2, A.C.N.
2010, pediatri libera scelta”, e pertanto parte costitutiva dell'obbligazione retributiva in capo al datore di lavoro e del sinallagma contrattuale. CP_2
Richiamava sentenze del Tribunale di Messina e di altri Giudici di merito che avevano già accolto tali domande, e giurisprudenza di legittimità che aveva confermato che il rapporto convenzionale dei pediatri di libera scelta e dei medici di medicina generale con il s.s.n. era disciplinato, quanto agli aspetti economici, dagli accordi collettivi nazionali e integrativi, ai quali dovevano conformarsi, a pena di nullità, i contratti individuali, ai sensi del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 8 e che tale disciplina non poteva essere derogata da quella speciale prevista per il rientro da disavanzi economici e che le sopravvenute esigenze di riduzione della spesa dovevano essere fatte valere nel rispetto delle procedure di negoziazione collettiva e degli ambiti di competenza dei diversi livelli di contrattazione, dovendo pertanto considerarsi illegittimo l'atto unilaterale di riduzione del compenso adottato dalla P.A., posto che il rapporto convenzionale si svolgeva su un piano di parità ed i comportamenti delle parti andavano valutati secondo i principi propri che regolavano l'esercizio dell'autonomia privata.
Chiedeva, pertanto, la condanna dell' al pagamento in suo favore della CP_2 somma corrispondente all'indennità retributiva discendente dall'art. 10 comma 2 CP_5
(pari a euro 1,54 destinato all'AIR), pari ad € 9.518,07, oltre a interessi e rivalutazione
[...]
monetaria, e a prevedere alla regolare corresponsione su base mensile delle somme derivanti dall'indennità retributiva de quo. Con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi ex art. 93
c.p.c. in favore dei propri procuratori dichiaratisi anticipatari.
2.- L si costituiva in giudizio con memoria Controparte_1
depositata in data 10.5.2024, eccependo preliminarmente la mancata integrità del contraddittorio essendo litisconsorte necessario l'Assessorato Regionale della Salute, dal quale provenivano le disposizioni cui essa doveva obbligatoriamente uniformarsi. CP_1
Eccepiva altresì la prescrizione del credito per decorso del termine quinquennale ex art.
2948 c.c.
Nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda attorea, rilevando di aver revocato la deliberazione n.
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