Trib. Novara, sentenza 09/12/2024, n. 740

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Novara, sentenza 09/12/2024, n. 740
Giurisdizione : Trib. Novara
Numero : 740
Data del deposito : 9 dicembre 2024

Testo completo

N. R.G. 1684/2023

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott.ssa Annalisa Boido GIUDICE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1684 /2023, promossa da
(c.f. ), nt. a GENOVA (GE) il 09/09/1971. Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. BERTONA MARCELLA Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ) nt. a FOLIGNO (PG) il 08/06/1970 Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: Scioglimento del matrimonio

CONCLUSIONI DELLE PARTI Per parte ricorrente (come da foglio di p.c. del 2.9.2024) contrariis reiectis dichiarare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto tra la SInora e il SI. Parte_1 in Tuoro Sul Trasimeno (PT) l'11.07.1998, trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Controparte_1 suddetto Comune al n. 6, parte I, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza che sarà emessa e agli altri adempimenti di rito anche con sentenza parziale di divorzio alle seguenti CONDIZIONI


1. I figli ed sono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione Persona_1 Persona_2 prevalente delle figlie con la madre ove ella fisserà la residenza.



2. Il padre corrisponderà per ciascuna delle figlie un assegno mensile di euro 325,80 (diconsi trecentoventicinquevirgolaottanta) od altra maggiore somma meglio vista dal Tribunale in esito alle produzioni e

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indagini svolte a carico del padre, in ogni caso da versarsi alla SI.ra in via anticipata entro il giorno 15 Pt_1 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;

3. Le spese straordinarie delle figlie saranno a carico di ambedue i genitori nella misura del 50% per come individuate nel Protocollo del Tribunale di Torino di seguito riportato, salvo quelle coperte (ove sia possibile) dall'assicurazione sanitaria paterna e che pertanto rimarranno coperte da detta assicurazione il cui premio sarà interamente a carico esclusivo del padre onerato di fornire alla SI.ra ogni anno il relativo contratto, la quietanza di pagamento Pt_1 ed ogni informazione utile e/o necessaria per farne beneficiare le figlie. Protocollo:



1. Spese mediche (da documentare anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a. Visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b. Cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c. Trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d. Tickets sanitari;
coperte dalla Compagnia Assicuratrice se la polizza paterna lo consente nei termini suindicati.



2. Spese mediche (da documentare anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a. Cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.;
b. Cure termali e fisioterapiche;
c. Trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d. Farmaci particolari;
coperte dalla Compagnia Assicuratrice se la polizza paterna lo consente nei termini suindicati.



3. Spese scolastiche (da documentare anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a. Tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b. Libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente;
c. Gite scolastiche senza pernottamento;
d. Trasporto pubblico.



4. Spese scolastiche (da documentare anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a. Tasse scolastiche universitarie di istituti privati;
b. Corsi di specializzazione;

c. Gite scolastiche con pernottamento;
d. Corsi di recupero e lezioni private;
e. Alloggio presso sia la sede universitario che in affitto;
f. Materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. acquisto ad inizio anno scolastico);

5. Spese extrascolastiche (da documentare anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a. Corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b. Viaggi e vacanze;
c. Tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola, centro ricreativo e gruppo estivo;
d. Abbigliamento e calzature. Con impegno al rimborso, una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta.

4. Il padre vedrà le figlie liberamente e comunque la figlia secondogenita almeno come segue: il padre potrà vedere R_

, compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi della stessa e lavorativi di entrambi i genitori, almeno due pomeriggi la settimana dalle ore 18.00 alle ore 21.00 e, a fine settimana alternati, dal venerdì alle ore 19.00 alla domenica alle ore 19.00. Per le festività di Natale e Pasqua, la secondogenita rimarrà alternativamente con la madre e con il padre ed il giorno successivo (S. AN e AS) con l'altro genitore e così per gli anni successivi;
sempre

Pag. 2 in via alternata le minori trascorreranno la giornata di Capodanno e quelle del compleanno e dell'onomastico con l'uno o con l'altro genitore. Durante il periodo estivo, le minori trascorreranno con ciascun genitore gg 15 anche non consecutivi, previa comunicazione di periodo e località entro la fine del mese di giugno di ogni anno. L'alternanza tra i genitori dovrà, comunque, sempre tenere in considerazione le necessità.


5. Il SI. provvederà a corrispondere alla SI.ra a titolo di assegno divorzile ed a favore della CP_1 Pt_1 stessa un importo di euro 600,00 (diconsi euro seicentovirgolazerozero) od altro meglio visto dal Tribunale anche in esito alle produzioni ed indagini svolte a carico del convenuto. Tale assegno dovrà essere corrisposto in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT.



6. I coniugi esprimono reciproco assenso/consenso al rilascio e rinnovo dei documenti personali validi per l'espatrio per sé e per le figlie. Con vittoria del compenso professionale oltre rimborso forfettario ed oneri di legge.

Per il P.M. Conclude per l'accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice circa la determinazione delle condizioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE



1. Sui fatti di causa
Con ricorso depositato in data 8.8.2023 rappresentava di aver contratto Parte_1 matrimonio civile in Tuoro sul Trasimeno (PG) in data 11.07.1998 con Controparte_1
Dall'unione nascevano le figlie in data 1.12.2005, economicamente non autosufficiente, in R_1 quanto studentessa, ed nata il [...], ancora minorenne. R_2
Con ricorso congiunto depositato in data 15.6.2021 i coniugi presentavano domanda di separazione, poi omologata in data 23.9.2021, alle seguenti condizioni: “2) La casa coniugale … condotta in locazione, continuerà ad essere abitata dal SI. … La SI.ra provvederà a Controparte_1 Pt_1 trasferire la propria residenza all'interno del territorio comunale di Castelletto S/T… 3) Le figlie minori e R_1 R_
vengono affidate in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre. Il padre potrà vedere le figlie, compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi delle minori e lavorativi di entrambi i genitori, almeno due pomeriggi la settimana dalle ore 18.00 alle ore 21.00 e, a fine settimana alternati, dal venerdì alle ore 19.00 alla domenica alle ore 19.00. Per le festività di Natale e Pasqua, la secondogenita rimarrà alternativamente con la madre e con il padre ed il giorno successivo (S. AN e AS) con l'altro genitore e così per gli anni successivi;
sempre in via alternata le minori trascorreranno la giornata di Capodanno e quella del compleanno e dell'onomastico con l'uno o con l'altro genitore. Durante il periodo estivo, le minori trascorreranno con ciascun genitore gg 15 anche non consecutivi, previa comunicazione di periodo e località entro la fine del mese di giugno di ogni anno. L'alternanza tra i genitori dovrà, comunque, sempre tenere in considerazione le necessità, le eSIenze e la volontà dei figli minori ed è fatto salvo ogni diverso accordo migliorativo tra i medesimi.

4) Il SI. provvederà a corrispondere alla SI.ra a titolo di contributo al mantenimento Controparte_1 Pt_1 R_ delle figlie minori e l'importo complessivo mensile di € 600,00= (€300,00 per ciascuna figlia) entro R_1 il giorno 15 di ciascun mese, importo annualmente indicizzato, oltre al 50% delle spese straordinarie relative ai medesimi minori in base al Protocollo predisposto dal Tribunale di Torino e cioè ….
5) Il SI. provvederà a corrispondere alla SI.ra , sempre entro il giorno 15 di ciascun CP_1 Parte_1 mese, a titolo di contributo al mantenimento della medesima, l'importo di € 300,00=/mese, annualmente indicizzato”.
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Rappresentava la ricorrente che, dalla separazione, non veniva più ricostruita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Chiedeva, quindi, di pronunciarsi sentenza di scioglimento del matrimonio. Quanto ai profili attinenti la prole, chiedeva l'affidamento condiviso della minore
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