Trib. Catania, sentenza 04/01/2025, n. 93

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catania, sentenza 04/01/2025, n. 93
Giurisdizione : Trib. Catania
Numero : 93
Data del deposito : 4 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 4447/2021
N. RG 4447/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA Quarta Sezione Civile
Sezione Specializzata in Materia di Impresa
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio composto dai magistrati
Dott. ARno Sciacca Presidente r. Dott. Vera Marletta Giudice
Dott. Milena Auceluzzo Giudice
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 4447/2021 R.G. promossa da:
Fallimento della S. & G. s.r.l., proc. n. 51/2019 R.G.F. del Tribunale di Catania, P. IVA 04904000876, in persona del Curatore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Li Mura (c.f. [...]), con domicilio digitale: roberto.limura@pec.ordineavvocaticatania.it.
Attore contro
NÌ OR, c.f. [...], contumace.
Convenuta - Contumace
CONCLUSIONI Le parti costituite hanno concluso come da verbale d'udienza di giorno 21.10.2024, che qui si intende richiamato.
Il procedimento è stato dunque posto in decisione, con termine per comparse conclusionali.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Fallimento della S. & G. s.r.l., ammesso al patrocinio
a spese dello Stato con decreto di giorno 8.5.2020, promuoveva azione di responsabilità ex art. 146 L.F. nei confronti di NÌ OR, chiedendo un risarcimento dei danni di € 50.140,57 a causa del compimento di atti di mala gestio nell'amministrazione della società fallita.
L'attore, invero, premetteva che la società S. & G. s.r.l. aveva ad oggetto la vendita al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie e che al momento della costituzione, avvenuta il 17.6.2011,
NÌ OR e Di GR NI NI AR erano ciascuna titolare del 40% delle quote ed amministratrice della società, mentre Di GR AR risultava titolare del 20% delle quote di partecipazione al capitale sociale.
Riferiva, poi, che in data 26.6.2014 NÌ OR si dimetteva dalla carica di amministratrice e, da quel momento, sino alla sentenza dichiarativa di fallimento (n. 59/2019, pubblicata il 28.3.2019), la carica di amministratore unico era stata ricoperta dalla socia Di GR NI NI AR.
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Infine, in data 19.4.2016, NÌ OR e Di GR AR cedevano le loro quote in favore di Di GR NI NI AR che diveniva, da quel momento, titolare dell'intero capitale sociale.
Eccepiva che, dall'esame delle scritture contabili e dei libri sociali della società fallita svolto dal consulente della curatela e prodotto in giudizio (allegato n.6), erano emerse alcune gravi irregolarità nella gestione tali da rappresentare specifiche ipotesi di responsabilità a carico dei soggetti che hanno ricoperto la carica di amministratori della società e dalle quali sono derivati danni a carico della società e dei suoi creditori.
In particolare, alla data dell'1.1.2015 di apertura dell'esercizio 2015, tra le poste attive risultava un conto denominato “Crediti per Anticipi vari” che ammontava ad € 50.140,57, costituito da somme prelevate dagli amministratori e per le quali mancava alcuna giustificazione o alcuna indicazione della relativa destinazione, tuttavia, dalla documentazione in possesso del consulente, non era possibile ricostruire la data dei relativi prelevamenti e stabilire da chi fossero stati fatti.
Considerato quanto sopra, nonché la circostanza che, fino al 26.6.2014, NÌ OR e Di NO
GR NI NI AR avevano ricoperto congiuntamente il ruolo di amministratori della società poi fallita, alle stesse andava attribuita , in solido , la responsabilità per tali prelevamenti privi di alcuna giustificazione.
Evidenziava, altresì, che, nella fattispecie, non fosse configurabile alcuna prescrizione dell'azione di responsabilità nei confronti della convenuta, nonostante la stessa avesse cessato il proprio mandato il
26.6.2014, in quanto i fatti sopra rappresentati rappresentano atti distrattivi del patrimonio sociale che integrano gli elementi costitutivi del reato di bancarotta, con conseguente applicazione del più ampio termine di prescrizione di cui all'art. 2947, comma 3, c.c. con termine a quo la data di dichiarazione di fallimento.
Per tali motivi, chiedeva: “Piaccia all' Onorevole Tribunale adìto, contrariis rejectis, 1) accertare, ritenere e dichiarare la responsabilità della convenuta Signora NÌ OR per i prelevamenti indebitamente eseguiti in suo favore quale amministratore della fallita S. & G. s.r.l. ed appostati nel conto “Crediti per Anticipi vari”, come sopra specificato;
2) conseguentemente e per l'effetto, condannare la Signora NÌ OR al risarcimento, in favore della curatela, del danno subito in misura pari ad € 50.140,57, o nella misura che risulterà dovuta in corso di causa o che verrà determinata equitativamente dal Tribunale adito, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
3) in via subordinata, ritenere e dichiarare la natura indebita dei prelevamenti ingiustificati causalmente ed il diritto della Curatela del fallimento della società e, per l'effetto, condannare la convenuta alla restituzione delle somme indebitamente percette. Con vittoria di spese e compensi da porsi a carico del convenuto che dovrà eseguirne il pagamento a favore dello Stato ex art.

133 D.P.R. n.115/2002. Si chiede, comunque, la liquidazione dei compensi giudiziari relativi alla presente difesa che vanno anticipate dall'Erario dello Stato, ex art.131, comma 4, lett. a, D.P.R. n.115/2002.”.
All'esito della prima udienza del 29.6.2021 si rinviava all'udienza del 26.5.2022 (poi differita al 31.5.2022), con concessione dei termini per memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c.
Nelle memorie ex art. 183 co. 6 n.2 c.p.c., parte attrice, evidenziando che i termini a comparire risultavano insufficienti in ragione dell'efficacia ritardata della notifica effettuata ai sensi dell'art.143 c.p.c., e chiedeva, pertanto, di essere rimessa in termini ed essere autorizzata a procedere a nuova notificazione dell'atto di citazione.
In via istruttoria, chiedeva l'ammissione di interrogatorio formale della convenuta e prova per testi.
Di poi, all'esito dell'udienza cartolare del 31.5.2022, si rinviava all'udienza del 14.2.2023 (poi differita al 20.2.2023), con termine per rinnovazione della citazione entro il 30.9.2022.
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Successivamente, l'attrice depositava atto di citazione in rinnovazione, notificato a NÌ OR presso la casa comunale in data 6.9.2022.
All'esito dell'udienza del 20.2.2023, si rinviava al 4.12.2023 con concessione dei termini per memorie ex art.183 co. 6 c.p.c.
Con ordinanza relativa all'udienza del 4.12.2023, ritenuta la causa matura per la decisione, attesa l'irrilevanza dell'interrogatorio formale richiesto, si rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 21.10.2024, e, successivamente, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione del termine di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali.
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Tanto esposto, osserva il Collegio che le domande proposte da parte attrice siano fondate e meritino, quindi, di essere accolte per le ragioni che seguono.
Come emerge dalla allegata visura
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