Trib. Palermo, sentenza 07/05/2024, n. 2592
TRIB Palermo
Sentenza
7 maggio 2024
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Testo completo
N. R.G. 10995/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composto dai signori magistrati: dott.ssa Daniela Galazzi Presidente dott. Andrea Illuminati Giudice dott. Filippo Marasà Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 10995/2018 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili promosso da
A e G S.R.L. (già A e G S.p.A.) in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Cesare Glendi e Aldo Verro giuste procure in atti;
-attrice- contro
COMUNE DI PIANA DEGLI ALBANESI in persona del legale rappresentante pro- tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Luca Agostara e Domenico Agostara giusta procura in atti;
SC TO, TA IO, AR AB, AN TO,
AR ES, O' TO E LE ES, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Carmelo Pietro Russo giusta procura in atti;
AN PP, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio La Seta, giusta procura in atti;
IN RA, rappresentato e difeso dall'Avv. Filippo Di Matteo, giusta procura in atti;
IG TO, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Lelio Gurrera e Maria
Beatrice Miceli;
1
-convenuti-
OL RO;
- convenuto contumace -
RA AN, TT BE, DI CO VA ES
e OV VI, rappresentati e difesi dall'Avv.ti RA Zampardi e RG Lo Verde, giusta procura in atti;
GENERALI ITALIA S.P.A. in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentate e difesa dall'avv. Renato Magaldi giusta procura in atti;
- terzi chiamati in causa -
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate dalle parti ex art. 221, comma 4, del D.L. 19.5.2020 n. 34, conv., con modificazioni, nella Legge 17.7.2020 n. 77.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la A e G S.r.l. (già A e G S.p.A.) ha riassunto, nei confronti di tutte le altre parti, il giudizio inizialmente promosso dinanzi al Tribunale di Termini Imerese e concluso con ordinanza del 24.4.2018 di incompetenza a favore di questo Tribunale, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, premettendo in punto di fatto:
- che, con delibera n. 98 del 4.8.2009, la Giunta del Comune di Piana degli SI approvava il bando di gara ed il capitolato d'appalto per l'affidamento del servizio informativo di costituzione della banca dati tributaria finalizzata all'attività di recupero della evasione ed elusione nel pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e nel pagamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI);
- che, con determina n. 140 del 27.10.2009, il Responsabile della Direzione Pianificazione
Finanziaria del Comune di Piana degli SI, Rag. OL OC, aggiudicava definitivamente l'affidamento del servizio al raggruppamento temporaneo d'imprese
(R.T.I.), risultato vincitore della gara, costituito dalla società attrice in qualità di capogruppo mandataria e da SAGA S.p.A.;
- di aver dunque, nella predetta qualità, stipulato con il Comune di Piana degli SI in data 17.11.2009 (mediante atto a rogito del segretario comunale dott.ssa Carmela
Garagliano, n. 2377 rep.) il “contratto per l'affidamento del servizio di organizzazione e gestione del rilievo delle unità immobiliari sul territorio comunale e la costruzione della banca dati delle unità immobiliari integrate nel sistema informativo territoriale”, da eseguirsi nel termine di tre 2
anni, con il quale, in particolare, veniva affidato al R.T.I. il compito di assistere l'ente locale committente nell'espletamento delle fasi operative di cui al progetto tecnico presentato in sede di gara e di effettuare altresì tutte le attività propedeutiche necessarie per il raggiungimento degli obiettivi, nonché di fornire le ulteriori tecnologie integrative necessarie per il completamento del S.I.T. per l'aggiornamento della banca dati immobiliare e per far emergere sistematicamente l'eventuale evasione/elusione TARSU-
ICI;
- che, con accordo scritto stipulato il 3.5.2011 tra il Comune di Piana degli SI, A e
G S.r.l. e SAGA S.p.A., quest'ultima recedeva dal R.T.I., sicché tutti i rapporti attivi e passivi restavano consolidati, direttamente ed esclusivamente, in capo all'odierna attrice da un lato ed all'ente locale committente dall'altro;
- di aver correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni contrattuali, svolgendo una complessa attività consistita nell'elaborazione di avvisi di accertamento relativi sia alla
TARSU, sia all'ICI e nella redazione di ingiunzioni fiscali, per l'espletamento della quale essa appaltatrice richiedeva al Comune di Piana degli SI il pagamento del corrispettivo totale di euro 1.450.479,74, e conseguentemente emetteva, nei confronti dell'ente locale, n. 7 fatture per il complessivo importo di euro 1.757.948,35;
- di aver inoltre diritto al pagamento dei seguenti importi, del pari fatturati dall'odierna attrice nei confronti del Comune di Piana degli SI: euro 167.057,32 a titolo di interessi sul predetto corrispettivo totale, euro 80.116,00 a titolo di rimborso delle anticipate spese postali sostenute per la notifica degli atti di accertamento autorizzati dalla stazione appaltante ed euro 51.891,04 a titolo di compenso per l'avvenuto espletamento di ulteriori servizi, non previsti dal summenzionato contratto di appalto ma parimenti commissionati dall'ente locale convenuto, consistiti nella formazione del ruolo ordinario
TARSU per gli anni 2010, 2011 e 2012.
Ciò premesso, A e G S.r.l., lamentando il mancato versamento dei suddetti importi da parte del Comune di Piana degli SI, ha imputato ai convenuti IA, TA, AR,
GA TO, IN, FÒ e MI, quali componenti della Giunta comunale in carica dal giugno del 2012, di aver “azzerato” l'operazione di recupero dell'evasione della
TARSU e dell'ICI disposta dalla precedente Giunta comunale ed ha addebitato ai convenuti funzionari comunali OL OC (in carica al momento dell'avvio della procedura di affidamento ed alla data di stipula del contratto), NA CO (in 3
carica dal mese di marzo 2011 al mese di luglio 2012) e GA PP (in carica dal
1.8.2012) di aver, su disposizioni impartite dai predetti nuovi componenti della Giunta comunale, omesso di pagare le fatture emesse dall'attrice e di aver altresì omesso la regolarizzazione degli impegni di spesa per tutte le prestazioni eseguite dall'appaltatrice.
Pertanto, la società attrice ha formulato, con vittoria di spese e compensi di lite, le seguenti conclusioni:
- in via principale, previo accertamento dell'adempimento del summenzionato contratto di appalto ad opera dell'odierna attrice, condannare il Comune di Piana degli SI, “a norma di quanto previsto dagli artt. 1655 ss. cod. civ.”, al pagamento della complessiva somma di euro 2.057.013,31, o della maggior o minor somma quantificata all'esito della fase istruttoria del giudizio, oltre rivalutazione monetaria ed ulteriori interessi non fatturati;
- “In via subordinata, e per la denegata ipotesi di ritenuta non accoglibilità della domanda ut supra prioritariamente proposta, accertare e dichiarare nei confronti di tutte le altre parti convenute
e/o terzi chiamati, quali amministratori, funzionari o dipendenti o comunque soggetti che hanno reso possibile la fornitura di servizi fatta da parte attrice per il Comune di Piana degli SI, a norma di quanto previsto dagli artt. 191, comma 4, e 194, comma 1, lett. e), del D. lgs. n. 267/2000, in ragione dei fatti per ciascuno di essi specificamente indicati nella parte narrativa dell'atto introduttivo, al pagamento dell'anzidetta somma di € 2.057.013,31 o di quell'altra maggiore o minore somma come sopra specificato, con ulteriore rivalutazione ed interessi, per ciascuno di dette parti convenute e/o terze chiamate, in proporzione dei relativi titoli di responsabilità, ovvero fra loro in solido, sempre secondo quanto meglio visto dal Tribunale Ill.mo, con ogni consequenziale pronuncia e statuizione”;
- “In ulteriore subordine, e per la pur denegata ipotesi che nessuna delle precedenti domande fosse ritenuta accoglibile, accertata la sussistenza di tutti i presupposti dell'azione d'indebito arricchimento ex art. 2041 cod. civ., anche alla stregua di quanto nomofilatticamente statuito dalle
SS.UU. della Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 10798/2015, condannare il Comune di
Piana degli SI, per quanto del caso anche in via surrogatoria ex art. 2900 cod. civ. rispetto alle altre parti convenute e/o terze chiamate, ove le stesse omettessero di proporre esse stesse, anche in via riconvenzionale trasversale e/o attraverso chiamate in causa e/o in qualsiasi altro modo
l'azione di arricchimento senza causa nei confronti del Comune medesimo, con la consequenziale condanna di quest'ultimo al pagamento di ogni maggior somma determinanda in relazione all'utilitas delle opere eseguite da AeG e vantaggiosamente fruite dal Comune, a sensi dell'art. 2041
4 cod. civ., con rivalutazione ed interessi come di legge”;
- “In ogni caso, nei confronti di tutti i convenuti o di chi meglio tra essi, in via solidale o frazionata in ragione delle rispettive condotte, al risarcimento di tutti i danni contrattuali o extracontrattuali, da parte attrice subiti e subendi nel maggior importo liquidando secondo legge ed equità, con rivalutazione ed interessi come di legge, in via solidale tra loro, o, se del caso, in ragione delle rispettive accertande responsabilità, a sensi di quanto previsto dagli artt. 1223 e/o 2043 e seguenti cod. civ.”.
Costituitosi nel presente giudizio, il Comune di Piana degli SI – premesso che il bando di gara e le Determinazioni del Responsabile del Direzione Pianificazione
Finanziaria del Comune di Piana degli SI (Rag. OL OC) n. 129/2009 e
140/2009, aventi ad oggetto, rispettivamente, l'approvazione del verbale di gara e la definitiva aggiudicazione dell'affidamento all'originario R.T.I., non prevedevano alcuna copertura finanziaria ed impegno di spesa in relazione al servizio oggetto di appalto – ha eccepito l'inesatto adempimento delle prestazioni contrattuali e l'errata quantificazione del corrispettivo da parte della società appaltatrice, nonché l'illegittimo esercizio,
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composto dai signori magistrati: dott.ssa Daniela Galazzi Presidente dott. Andrea Illuminati Giudice dott. Filippo Marasà Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 10995/2018 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili promosso da
A e G S.R.L. (già A e G S.p.A.) in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Cesare Glendi e Aldo Verro giuste procure in atti;
-attrice- contro
COMUNE DI PIANA DEGLI ALBANESI in persona del legale rappresentante pro- tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Luca Agostara e Domenico Agostara giusta procura in atti;
SC TO, TA IO, AR AB, AN TO,
AR ES, O' TO E LE ES, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Carmelo Pietro Russo giusta procura in atti;
AN PP, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio La Seta, giusta procura in atti;
IN RA, rappresentato e difeso dall'Avv. Filippo Di Matteo, giusta procura in atti;
IG TO, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Lelio Gurrera e Maria
Beatrice Miceli;
1
-convenuti-
OL RO;
- convenuto contumace -
RA AN, TT BE, DI CO VA ES
e OV VI, rappresentati e difesi dall'Avv.ti RA Zampardi e RG Lo Verde, giusta procura in atti;
GENERALI ITALIA S.P.A. in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentate e difesa dall'avv. Renato Magaldi giusta procura in atti;
- terzi chiamati in causa -
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate dalle parti ex art. 221, comma 4, del D.L. 19.5.2020 n. 34, conv., con modificazioni, nella Legge 17.7.2020 n. 77.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la A e G S.r.l. (già A e G S.p.A.) ha riassunto, nei confronti di tutte le altre parti, il giudizio inizialmente promosso dinanzi al Tribunale di Termini Imerese e concluso con ordinanza del 24.4.2018 di incompetenza a favore di questo Tribunale, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, premettendo in punto di fatto:
- che, con delibera n. 98 del 4.8.2009, la Giunta del Comune di Piana degli SI approvava il bando di gara ed il capitolato d'appalto per l'affidamento del servizio informativo di costituzione della banca dati tributaria finalizzata all'attività di recupero della evasione ed elusione nel pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e nel pagamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI);
- che, con determina n. 140 del 27.10.2009, il Responsabile della Direzione Pianificazione
Finanziaria del Comune di Piana degli SI, Rag. OL OC, aggiudicava definitivamente l'affidamento del servizio al raggruppamento temporaneo d'imprese
(R.T.I.), risultato vincitore della gara, costituito dalla società attrice in qualità di capogruppo mandataria e da SAGA S.p.A.;
- di aver dunque, nella predetta qualità, stipulato con il Comune di Piana degli SI in data 17.11.2009 (mediante atto a rogito del segretario comunale dott.ssa Carmela
Garagliano, n. 2377 rep.) il “contratto per l'affidamento del servizio di organizzazione e gestione del rilievo delle unità immobiliari sul territorio comunale e la costruzione della banca dati delle unità immobiliari integrate nel sistema informativo territoriale”, da eseguirsi nel termine di tre 2
anni, con il quale, in particolare, veniva affidato al R.T.I. il compito di assistere l'ente locale committente nell'espletamento delle fasi operative di cui al progetto tecnico presentato in sede di gara e di effettuare altresì tutte le attività propedeutiche necessarie per il raggiungimento degli obiettivi, nonché di fornire le ulteriori tecnologie integrative necessarie per il completamento del S.I.T. per l'aggiornamento della banca dati immobiliare e per far emergere sistematicamente l'eventuale evasione/elusione TARSU-
ICI;
- che, con accordo scritto stipulato il 3.5.2011 tra il Comune di Piana degli SI, A e
G S.r.l. e SAGA S.p.A., quest'ultima recedeva dal R.T.I., sicché tutti i rapporti attivi e passivi restavano consolidati, direttamente ed esclusivamente, in capo all'odierna attrice da un lato ed all'ente locale committente dall'altro;
- di aver correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni contrattuali, svolgendo una complessa attività consistita nell'elaborazione di avvisi di accertamento relativi sia alla
TARSU, sia all'ICI e nella redazione di ingiunzioni fiscali, per l'espletamento della quale essa appaltatrice richiedeva al Comune di Piana degli SI il pagamento del corrispettivo totale di euro 1.450.479,74, e conseguentemente emetteva, nei confronti dell'ente locale, n. 7 fatture per il complessivo importo di euro 1.757.948,35;
- di aver inoltre diritto al pagamento dei seguenti importi, del pari fatturati dall'odierna attrice nei confronti del Comune di Piana degli SI: euro 167.057,32 a titolo di interessi sul predetto corrispettivo totale, euro 80.116,00 a titolo di rimborso delle anticipate spese postali sostenute per la notifica degli atti di accertamento autorizzati dalla stazione appaltante ed euro 51.891,04 a titolo di compenso per l'avvenuto espletamento di ulteriori servizi, non previsti dal summenzionato contratto di appalto ma parimenti commissionati dall'ente locale convenuto, consistiti nella formazione del ruolo ordinario
TARSU per gli anni 2010, 2011 e 2012.
Ciò premesso, A e G S.r.l., lamentando il mancato versamento dei suddetti importi da parte del Comune di Piana degli SI, ha imputato ai convenuti IA, TA, AR,
GA TO, IN, FÒ e MI, quali componenti della Giunta comunale in carica dal giugno del 2012, di aver “azzerato” l'operazione di recupero dell'evasione della
TARSU e dell'ICI disposta dalla precedente Giunta comunale ed ha addebitato ai convenuti funzionari comunali OL OC (in carica al momento dell'avvio della procedura di affidamento ed alla data di stipula del contratto), NA CO (in 3
carica dal mese di marzo 2011 al mese di luglio 2012) e GA PP (in carica dal
1.8.2012) di aver, su disposizioni impartite dai predetti nuovi componenti della Giunta comunale, omesso di pagare le fatture emesse dall'attrice e di aver altresì omesso la regolarizzazione degli impegni di spesa per tutte le prestazioni eseguite dall'appaltatrice.
Pertanto, la società attrice ha formulato, con vittoria di spese e compensi di lite, le seguenti conclusioni:
- in via principale, previo accertamento dell'adempimento del summenzionato contratto di appalto ad opera dell'odierna attrice, condannare il Comune di Piana degli SI, “a norma di quanto previsto dagli artt. 1655 ss. cod. civ.”, al pagamento della complessiva somma di euro 2.057.013,31, o della maggior o minor somma quantificata all'esito della fase istruttoria del giudizio, oltre rivalutazione monetaria ed ulteriori interessi non fatturati;
- “In via subordinata, e per la denegata ipotesi di ritenuta non accoglibilità della domanda ut supra prioritariamente proposta, accertare e dichiarare nei confronti di tutte le altre parti convenute
e/o terzi chiamati, quali amministratori, funzionari o dipendenti o comunque soggetti che hanno reso possibile la fornitura di servizi fatta da parte attrice per il Comune di Piana degli SI, a norma di quanto previsto dagli artt. 191, comma 4, e 194, comma 1, lett. e), del D. lgs. n. 267/2000, in ragione dei fatti per ciascuno di essi specificamente indicati nella parte narrativa dell'atto introduttivo, al pagamento dell'anzidetta somma di € 2.057.013,31 o di quell'altra maggiore o minore somma come sopra specificato, con ulteriore rivalutazione ed interessi, per ciascuno di dette parti convenute e/o terze chiamate, in proporzione dei relativi titoli di responsabilità, ovvero fra loro in solido, sempre secondo quanto meglio visto dal Tribunale Ill.mo, con ogni consequenziale pronuncia e statuizione”;
- “In ulteriore subordine, e per la pur denegata ipotesi che nessuna delle precedenti domande fosse ritenuta accoglibile, accertata la sussistenza di tutti i presupposti dell'azione d'indebito arricchimento ex art. 2041 cod. civ., anche alla stregua di quanto nomofilatticamente statuito dalle
SS.UU. della Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 10798/2015, condannare il Comune di
Piana degli SI, per quanto del caso anche in via surrogatoria ex art. 2900 cod. civ. rispetto alle altre parti convenute e/o terze chiamate, ove le stesse omettessero di proporre esse stesse, anche in via riconvenzionale trasversale e/o attraverso chiamate in causa e/o in qualsiasi altro modo
l'azione di arricchimento senza causa nei confronti del Comune medesimo, con la consequenziale condanna di quest'ultimo al pagamento di ogni maggior somma determinanda in relazione all'utilitas delle opere eseguite da AeG e vantaggiosamente fruite dal Comune, a sensi dell'art. 2041
4 cod. civ., con rivalutazione ed interessi come di legge”;
- “In ogni caso, nei confronti di tutti i convenuti o di chi meglio tra essi, in via solidale o frazionata in ragione delle rispettive condotte, al risarcimento di tutti i danni contrattuali o extracontrattuali, da parte attrice subiti e subendi nel maggior importo liquidando secondo legge ed equità, con rivalutazione ed interessi come di legge, in via solidale tra loro, o, se del caso, in ragione delle rispettive accertande responsabilità, a sensi di quanto previsto dagli artt. 1223 e/o 2043 e seguenti cod. civ.”.
Costituitosi nel presente giudizio, il Comune di Piana degli SI – premesso che il bando di gara e le Determinazioni del Responsabile del Direzione Pianificazione
Finanziaria del Comune di Piana degli SI (Rag. OL OC) n. 129/2009 e
140/2009, aventi ad oggetto, rispettivamente, l'approvazione del verbale di gara e la definitiva aggiudicazione dell'affidamento all'originario R.T.I., non prevedevano alcuna copertura finanziaria ed impegno di spesa in relazione al servizio oggetto di appalto – ha eccepito l'inesatto adempimento delle prestazioni contrattuali e l'errata quantificazione del corrispettivo da parte della società appaltatrice, nonché l'illegittimo esercizio,
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