Trib. Roma, sentenza 09/01/2024, n. 378
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore
riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 31237 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2019
TRA
, nata a [...] il [...], Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Ticconi, giusta procura in atti
Ricorrente
E
, nata a [...] il [...], con il patrocinio degli Controparte_1
avv. Genny Sebastiani e Romano Rocca, giusta procura in atti
2
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI: All'udienza cartolare del 19 luglio 2023 le parti
precisavano le conclusioni come da note di trattazione scritta
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 15.5.19, ritualmente e tempestivamente
notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza,
[...]
, premesso che in data 22.6.2018 contraeva matrimonio con Parte_1
dopo una convivenza durata 9 anni e che dall'unione non Controparte_1
erano nati figli, esponeva che nel tempo la convivenza era divenuta
intollerabile in conseguenza della scoperta da parte sua di una relazione
extraconiugale del marito dopo brevissimo tempo dall'unione e dopo i
problemi derivati dall'infausto esito dei tentativi di procreazione che le
avevano determinato un grave stato ansioso-depressivo sì da provocarne un
giudizio di inidoneità al lavoro e conseguente licenziamento, relazione
confermata dall'amante del marito e, in seguito, da quest'ultimo, che l'aveva
da ultimo determinata a lasciare la casa coniugale concludeva, pertanto,
2
3
chiedendo dichiararsi la separazione personale dei coniugi con addebito al
marito, senza nessuna altra previsione, essendo entrambi autonomi.
Si costituiva il resistente che, nel merito, non si opponeva alla domanda
di separazione, ma con addebito alla moglie a cui sola era da ascriversi la
responsabilità per il fallimento dell'unione, avendo abbandonato il domicilio
coniugale, dopo aver sottratto numerosi beni comuni ed averlo ingiustamente
accusato del mancato positivo esito della fecondazione assistita, mentre da
tempo gli rifiutava ogni rapporto intimo, chiedendo, inoltre, che fosse
ordinata la restituzione dei beni quanto ai beni comuni e personali.
All'udienza presidenziale, esperito negativamente il tentativo di
conciliazione, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati, rimettendo
le parti dinnanzi a sé per il proseguo.
Successivamente, concessi i termini di cui all'art.183, VI co. c.p.c.,
ammesse ed espletate le prove orali, la causa era rinviata per precisazione
delle conclusioni al 19.7.23.
A detta udienza, trattata cartolarmente ex art.221, l.77/20, le parti
precisavano le conclusioni come in epigrafe indicate e la causa era rimessa al
Collegio per la decisione con i termini ex art.190 c.p.c.
Preliminarmente, quanto alle istanze istruttorie non ammesse il
Tribunale condivide l'ordinanza istruttoria resa dal G.I. in data 26.10.20 per
le motivazioni ivi addotte e quanto all'interrogatorio libero richiesto dal
resistente ancora in sede di scritti conclusionali, l'ordinanza del 28.9.22,
rientrando a mente dell'art.117 c.p.c. tale strumento processuale nel potere
discrezionale del Giudice, né potendo lo stesso sopperire all'onus probandi
gravante sulle parti.
3
4
Nel merito, ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la
separazione personale dei coniugi, non essendovi dubbio alcuno in ordine
all'intollerabilità della convivenza e al venir meno della comunione di vita
materiale e spirituale delle parti, come concordemente riferito dalle parti.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Con riferimento alla domanda di addebito reciprocamente svolta, deve, in
primo luogo, sottolinearsi che tale pronuncia postula l'accertamento di due
presupposti: la sussistenza di un comportamento consapevolmente contrario
ai doveri nascenti dal matrimonio e che a questo sia causalmente ricollegabile
la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza,
giustificativa della separazione medesima.
In particolare, l'indagine sull'intollerabilità della convivenza e
sull'addebitabilità non può basarsi sull'esame di singoli episodi di frattura,
ma deve derivare da una valutazione globale dei reciproci comportamenti,
quali emergono dal processo né l'indagine del Tribunale può spingersi oltre
il rigoroso accertamento di un volontario inadempimento dei doveri nascenti
dal matrimonio e del nesso di causalità tra questo e la rottura del vincolo, in
quanto si tratterebbe di accertare responsabilità di altro ordine che riguardano
la sfera strettamente intima e familiare delle persone.
La pronuncia di addebito, pertanto, non può fondarsi sulla sola violazione dei
doveri posti dall'art. 143 c.c. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario
accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già
maturata una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa,
assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale
4
5
(cfr. Cass 2012 n.8862;
Cass. 2012 n. 8873;
Cass. Sez I 2010 n. 21245;
Cass.
2001, n. 12130;
Cass. Sez. I, 1999, n 7566).
In tema di onere della prova, grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza
degli obblighi nascenti dal matrimonio ed in particolare quello di fedeltà,
l'addebito della separazione all'altro coniuge, l'onere di provare la relativa
condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione
della convivenza ( cfr., Cass. n. 16691/2020) mentre è onere di chi eccepisce
l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze
su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale
all'accertata violazione (ex multis, Cass. n. 14591/2019, Cass. n. 3923/2018).
Con specifico riferimento alla violazione dell'obbligo di fedeltà – nel caso di
specie posto dalla parte ricorrente a fondamento della propria richiesta- è stato
altresì precisato che "ai fini dell'addebito della separazione, l'inosservanza
dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente
grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della
prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza
sufficiente a giustificare
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore
riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 31237 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2019
TRA
, nata a [...] il [...], Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Ticconi, giusta procura in atti
Ricorrente
E
, nata a [...] il [...], con il patrocinio degli Controparte_1
avv. Genny Sebastiani e Romano Rocca, giusta procura in atti
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Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI: All'udienza cartolare del 19 luglio 2023 le parti
precisavano le conclusioni come da note di trattazione scritta
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 15.5.19, ritualmente e tempestivamente
notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza,
[...]
, premesso che in data 22.6.2018 contraeva matrimonio con Parte_1
dopo una convivenza durata 9 anni e che dall'unione non Controparte_1
erano nati figli, esponeva che nel tempo la convivenza era divenuta
intollerabile in conseguenza della scoperta da parte sua di una relazione
extraconiugale del marito dopo brevissimo tempo dall'unione e dopo i
problemi derivati dall'infausto esito dei tentativi di procreazione che le
avevano determinato un grave stato ansioso-depressivo sì da provocarne un
giudizio di inidoneità al lavoro e conseguente licenziamento, relazione
confermata dall'amante del marito e, in seguito, da quest'ultimo, che l'aveva
da ultimo determinata a lasciare la casa coniugale concludeva, pertanto,
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chiedendo dichiararsi la separazione personale dei coniugi con addebito al
marito, senza nessuna altra previsione, essendo entrambi autonomi.
Si costituiva il resistente che, nel merito, non si opponeva alla domanda
di separazione, ma con addebito alla moglie a cui sola era da ascriversi la
responsabilità per il fallimento dell'unione, avendo abbandonato il domicilio
coniugale, dopo aver sottratto numerosi beni comuni ed averlo ingiustamente
accusato del mancato positivo esito della fecondazione assistita, mentre da
tempo gli rifiutava ogni rapporto intimo, chiedendo, inoltre, che fosse
ordinata la restituzione dei beni quanto ai beni comuni e personali.
All'udienza presidenziale, esperito negativamente il tentativo di
conciliazione, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati, rimettendo
le parti dinnanzi a sé per il proseguo.
Successivamente, concessi i termini di cui all'art.183, VI co. c.p.c.,
ammesse ed espletate le prove orali, la causa era rinviata per precisazione
delle conclusioni al 19.7.23.
A detta udienza, trattata cartolarmente ex art.221, l.77/20, le parti
precisavano le conclusioni come in epigrafe indicate e la causa era rimessa al
Collegio per la decisione con i termini ex art.190 c.p.c.
Preliminarmente, quanto alle istanze istruttorie non ammesse il
Tribunale condivide l'ordinanza istruttoria resa dal G.I. in data 26.10.20 per
le motivazioni ivi addotte e quanto all'interrogatorio libero richiesto dal
resistente ancora in sede di scritti conclusionali, l'ordinanza del 28.9.22,
rientrando a mente dell'art.117 c.p.c. tale strumento processuale nel potere
discrezionale del Giudice, né potendo lo stesso sopperire all'onus probandi
gravante sulle parti.
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Nel merito, ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la
separazione personale dei coniugi, non essendovi dubbio alcuno in ordine
all'intollerabilità della convivenza e al venir meno della comunione di vita
materiale e spirituale delle parti, come concordemente riferito dalle parti.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Con riferimento alla domanda di addebito reciprocamente svolta, deve, in
primo luogo, sottolinearsi che tale pronuncia postula l'accertamento di due
presupposti: la sussistenza di un comportamento consapevolmente contrario
ai doveri nascenti dal matrimonio e che a questo sia causalmente ricollegabile
la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza,
giustificativa della separazione medesima.
In particolare, l'indagine sull'intollerabilità della convivenza e
sull'addebitabilità non può basarsi sull'esame di singoli episodi di frattura,
ma deve derivare da una valutazione globale dei reciproci comportamenti,
quali emergono dal processo né l'indagine del Tribunale può spingersi oltre
il rigoroso accertamento di un volontario inadempimento dei doveri nascenti
dal matrimonio e del nesso di causalità tra questo e la rottura del vincolo, in
quanto si tratterebbe di accertare responsabilità di altro ordine che riguardano
la sfera strettamente intima e familiare delle persone.
La pronuncia di addebito, pertanto, non può fondarsi sulla sola violazione dei
doveri posti dall'art. 143 c.c. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario
accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già
maturata una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa,
assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale
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(cfr. Cass 2012 n.8862;
Cass. 2012 n. 8873;
Cass. Sez I 2010 n. 21245;
Cass.
2001, n. 12130;
Cass. Sez. I, 1999, n 7566).
In tema di onere della prova, grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza
degli obblighi nascenti dal matrimonio ed in particolare quello di fedeltà,
l'addebito della separazione all'altro coniuge, l'onere di provare la relativa
condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione
della convivenza ( cfr., Cass. n. 16691/2020) mentre è onere di chi eccepisce
l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze
su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale
all'accertata violazione (ex multis, Cass. n. 14591/2019, Cass. n. 3923/2018).
Con specifico riferimento alla violazione dell'obbligo di fedeltà – nel caso di
specie posto dalla parte ricorrente a fondamento della propria richiesta- è stato
altresì precisato che "ai fini dell'addebito della separazione, l'inosservanza
dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente
grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della
prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza
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