Trib. Roma, sentenza 09/12/2024, n. 18783
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE PRIMA cosi composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel. ha emanato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 30552/2021 R.G.T.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Barbara Barbuscia, come da procura in Parte_1
atti;
ricorrente
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Simonetta Abbondanzieri, come da CP_1
procura in atti;
resistente
Con l'intervento del P.M.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 13.5.2021 il ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con la resistente dalla cui unione erano nate tre figlie, ad oggi tutte maggiorenni, e di avere ottenuto il decreto di omologa della separazione consensuale in data 22.2.2008, poi modificato dal decreto di questo Tribunale del 7.3.2014 quanto alla modalità di corresponsione dell'assegno di mantenimento, in atti, chiedeva la
cessazione degli effetti civili del matrimonio e la revoca dell'assegno di mantenimento già a suo carico per le tre figlie, ormai indipendenti;
in via subordinata chiedeva la sua diminuzione e la revoca dell'ordine di versamento diretto da parte del datore di lavoro, con versamento direttamente alle stesse figlie.
Si costituiva la resistente, la quale nulla opponeva alla pronuncia di divorzio e chiedeva la conferma delle condizioni della separazione con riferimento all'assegno di mantenimento per le figlie (euro 1.000,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie meglio indicate nel verbale di udienza del 6.2.2008, in atti) o la somma ritenuta equa, con versamento diretto da parte del datore di lavoro del ricorrente.
In sede presidenziale venivano confermate le condizioni di cui alla separazione come sopra indicate (… sentite le figlie delle parti;
rilevato che i coniugi vivono separati in forza di separazione consensuale omologata dall'intestato Tribunale con decreto in data 22.2.2008;
rilevato che in sede di separazione è stato posto a carico del ricorrente un assegno pari ad euro 1.000,00 mensili per il mantenimento delle tre figlie , ed ;
Per_1 Per_2 Per_3
rilevato che con decreto emesso dall'intestato Tribunale in data 7.3.2014 è stato disposto il pagamento diretto del predetto assegno da parte del datore di lavoro dell'odierno ricorrente;
rilevato che il ricorrente ha chiesto la revoca dell' assegno posto a suo carico per il mantenimento delle figlie ed, in subordine, la riduzione dell'importo dello stesso, deducendo che le stesse sono divenute maggiorenni ed indipendenti economicamente, con revoca della modalita' del pagamento diretto da parte del datore di lavoro e con previsione del pagamento diretto dell'assegno alle stesse in caso di sola riduzione dell'importo;
rilevato che la resistente si è opposta alla domanda di revoca dell'assegno posto a carico del ricorrente per il mantenimento delle figlie , ed nonché alla domanda di riduzione dell'importo del Per_1 Per_2 Per_3
predetto assegno contestando quanto ex adverso dedotto con riferimento all'intervenuta indipendenza economica delle figlie evidenziando che le predette sono ancora con ella conviventi e che pur essendo maggiorenni non hanno ancora raggiunto l'indipendenza economica diversamente da quanto dedotto dal ricorrente;
rilevato che la GL , che ha 27 anni, ha riferito che vive con la madre, che è iscritta al terzo anno Per_1
della facolta'di Scienze dell'Educazione e Formazione all'Universita' di Tor Vergata di Roma, che svolge, dall'anno 2020, attivita' lavorativa in favore di una cooperativa che si occupa di appalti di mense nei nidi comunali quale assistente di sala mensa per tre ore al giorno e per un massimo di quindici ore settimanali con retribuzione pari ad euro 470,00 euro mensili rilevato che la GL che ha 25 anni, ha riferito che vive con la madre e con la nonna, che solo per Per_2
un breve periodo ha vissuto con il suo fidanzato nella casa della nonna, che è iscritta al secondo anno della facolta' di Scienze della Comunicazione all'Universita' di Tor Vergata a Roma, che svolge attivita' lavorativa come banchista presso una piadineria a Roma per quattro ore al giorno con contratto a tempo determinato fino al mese di marzo 2022 e con retribuzione pari ad euro 300,00
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE PRIMA cosi composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel. ha emanato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 30552/2021 R.G.T.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Barbara Barbuscia, come da procura in Parte_1
atti;
ricorrente
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Simonetta Abbondanzieri, come da CP_1
procura in atti;
resistente
Con l'intervento del P.M.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 13.5.2021 il ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con la resistente dalla cui unione erano nate tre figlie, ad oggi tutte maggiorenni, e di avere ottenuto il decreto di omologa della separazione consensuale in data 22.2.2008, poi modificato dal decreto di questo Tribunale del 7.3.2014 quanto alla modalità di corresponsione dell'assegno di mantenimento, in atti, chiedeva la
cessazione degli effetti civili del matrimonio e la revoca dell'assegno di mantenimento già a suo carico per le tre figlie, ormai indipendenti;
in via subordinata chiedeva la sua diminuzione e la revoca dell'ordine di versamento diretto da parte del datore di lavoro, con versamento direttamente alle stesse figlie.
Si costituiva la resistente, la quale nulla opponeva alla pronuncia di divorzio e chiedeva la conferma delle condizioni della separazione con riferimento all'assegno di mantenimento per le figlie (euro 1.000,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie meglio indicate nel verbale di udienza del 6.2.2008, in atti) o la somma ritenuta equa, con versamento diretto da parte del datore di lavoro del ricorrente.
In sede presidenziale venivano confermate le condizioni di cui alla separazione come sopra indicate (… sentite le figlie delle parti;
rilevato che i coniugi vivono separati in forza di separazione consensuale omologata dall'intestato Tribunale con decreto in data 22.2.2008;
rilevato che in sede di separazione è stato posto a carico del ricorrente un assegno pari ad euro 1.000,00 mensili per il mantenimento delle tre figlie , ed ;
Per_1 Per_2 Per_3
rilevato che con decreto emesso dall'intestato Tribunale in data 7.3.2014 è stato disposto il pagamento diretto del predetto assegno da parte del datore di lavoro dell'odierno ricorrente;
rilevato che il ricorrente ha chiesto la revoca dell' assegno posto a suo carico per il mantenimento delle figlie ed, in subordine, la riduzione dell'importo dello stesso, deducendo che le stesse sono divenute maggiorenni ed indipendenti economicamente, con revoca della modalita' del pagamento diretto da parte del datore di lavoro e con previsione del pagamento diretto dell'assegno alle stesse in caso di sola riduzione dell'importo;
rilevato che la resistente si è opposta alla domanda di revoca dell'assegno posto a carico del ricorrente per il mantenimento delle figlie , ed nonché alla domanda di riduzione dell'importo del Per_1 Per_2 Per_3
predetto assegno contestando quanto ex adverso dedotto con riferimento all'intervenuta indipendenza economica delle figlie evidenziando che le predette sono ancora con ella conviventi e che pur essendo maggiorenni non hanno ancora raggiunto l'indipendenza economica diversamente da quanto dedotto dal ricorrente;
rilevato che la GL , che ha 27 anni, ha riferito che vive con la madre, che è iscritta al terzo anno Per_1
della facolta'di Scienze dell'Educazione e Formazione all'Universita' di Tor Vergata di Roma, che svolge, dall'anno 2020, attivita' lavorativa in favore di una cooperativa che si occupa di appalti di mense nei nidi comunali quale assistente di sala mensa per tre ore al giorno e per un massimo di quindici ore settimanali con retribuzione pari ad euro 470,00 euro mensili rilevato che la GL che ha 25 anni, ha riferito che vive con la madre e con la nonna, che solo per Per_2
un breve periodo ha vissuto con il suo fidanzato nella casa della nonna, che è iscritta al secondo anno della facolta' di Scienze della Comunicazione all'Universita' di Tor Vergata a Roma, che svolge attivita' lavorativa come banchista presso una piadineria a Roma per quattro ore al giorno con contratto a tempo determinato fino al mese di marzo 2022 e con retribuzione pari ad euro 300,00
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