Trib. Avezzano, sentenza 28/01/2025, n. 38
TRIB Avezzano
Sentenza
28 gennaio 2025
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28 gennaio 2025
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TRIB Avezzano
Sentenza
28 gennaio 2025
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28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
TRIBUNALE DI AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 612/2024
tra
TA GN
RICORRENTE
e
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
RESISTENTE
Oggi 28/01/2025, innanzi al giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia, sono comparsi: per parte ricorrente, l'avv. TRECCOZZI MARIA GIOVANNA in sostituzione dell'avv. MARONE GUIDO;
per parte resistente, nessuno compare.
L'avv. TRECCOZZI si riporta al ricorso e alle note conclusive. Precisa le conclusioni come da note conclusive.
Il Giudice
Esaurita la discussione orale, udite le conclusioni di parte ricorrente, pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott. Antonio Stanislao Fiduccia
N. R.G. 612/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 612/2024, promossa da:
TA GN (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv.
Guido Marone,
RICORRENTE
Contro
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, contumace
RESISTENTE
CONCLUSIONI
All'udienza del 28.1.2025, parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da verbale ed, al termine della discussione, è stata pronunciata la presente sentenza ex art. 429
c.p.c. dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Svolgimento del processo
GN NI adiva con ricorso ex art. 414 c.p.c. l'intestato Tribunale, per ivi sentire accertare il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta Elettronica per l'Aggiornamento e la Formazione del Docente di cui alla legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024 e, per
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l'effetto, condannare il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO all'assegnazione della somma di € 2.500,00.
Esponeva, in particolare, la ricorrente di essere dipendente del MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE, assunto con contratti a tempo determinato presso l'Istituto
Comprensivo di Tivoli per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022;
presso l'Istituto Comprensivo di Trasacco per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024.
Tanto premesso la ricorrente deduceva l'illegittimità - per violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/77/CE, dell'obbligo di formazione anche del personale a tempo determinato, del principio del buon andamento della P.A. ex art. 97
Cost. - dell'esclusione dei docenti a tempo determinato dal beneficio della Carta
Elettronica per l'Aggiornamento e la Formazione del Docente (c.d. Carta del docente), istituito dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, essendo stato limitato tale beneficio, in forza dell'art. 2, D.P.C.M. n. 32313 del 25.9.2015 e del successivo D.P.C.M.
28.11.2015, ai soli docenti di ruolo (assunti, cioè, a tempo indeterminato).
Il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, pur ritualmente evocato in giudizio non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia
La causa veniva istruita sulla documentazione ritualmente prodotta dalle parti.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Con riferimento alla disposizione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, nella parte in cui riconosce la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti a tempo determinato si è posto, nella giurisprudenza sia interna sia unionale, il problema di un'ingiustificata disparità di trattamento.
La giurisprudenza amministrativa ha, in particolare, rilevato come il riconoscimento della carta docenti ai soli assunti a tempo indeterminato delinei un sistema a doppia trazione (quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta;
quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico), che, tuttavia, si pone in contrasto con i precetti
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costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo, sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: tale differenziazione collide, infatti, con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti.
Ma se è così, il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 612/2024
tra
TA GN
RICORRENTE
e
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
RESISTENTE
Oggi 28/01/2025, innanzi al giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia, sono comparsi: per parte ricorrente, l'avv. TRECCOZZI MARIA GIOVANNA in sostituzione dell'avv. MARONE GUIDO;
per parte resistente, nessuno compare.
L'avv. TRECCOZZI si riporta al ricorso e alle note conclusive. Precisa le conclusioni come da note conclusive.
Il Giudice
Esaurita la discussione orale, udite le conclusioni di parte ricorrente, pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott. Antonio Stanislao Fiduccia
N. R.G. 612/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 612/2024, promossa da:
TA GN (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv.
Guido Marone,
RICORRENTE
Contro
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, contumace
RESISTENTE
CONCLUSIONI
All'udienza del 28.1.2025, parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da verbale ed, al termine della discussione, è stata pronunciata la presente sentenza ex art. 429
c.p.c. dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Svolgimento del processo
GN NI adiva con ricorso ex art. 414 c.p.c. l'intestato Tribunale, per ivi sentire accertare il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta Elettronica per l'Aggiornamento e la Formazione del Docente di cui alla legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024 e, per
Pag. 2 di 10
l'effetto, condannare il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO all'assegnazione della somma di € 2.500,00.
Esponeva, in particolare, la ricorrente di essere dipendente del MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE, assunto con contratti a tempo determinato presso l'Istituto
Comprensivo di Tivoli per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022;
presso l'Istituto Comprensivo di Trasacco per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024.
Tanto premesso la ricorrente deduceva l'illegittimità - per violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/77/CE, dell'obbligo di formazione anche del personale a tempo determinato, del principio del buon andamento della P.A. ex art. 97
Cost. - dell'esclusione dei docenti a tempo determinato dal beneficio della Carta
Elettronica per l'Aggiornamento e la Formazione del Docente (c.d. Carta del docente), istituito dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, essendo stato limitato tale beneficio, in forza dell'art. 2, D.P.C.M. n. 32313 del 25.9.2015 e del successivo D.P.C.M.
28.11.2015, ai soli docenti di ruolo (assunti, cioè, a tempo indeterminato).
Il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, pur ritualmente evocato in giudizio non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia
La causa veniva istruita sulla documentazione ritualmente prodotta dalle parti.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Con riferimento alla disposizione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, nella parte in cui riconosce la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti a tempo determinato si è posto, nella giurisprudenza sia interna sia unionale, il problema di un'ingiustificata disparità di trattamento.
La giurisprudenza amministrativa ha, in particolare, rilevato come il riconoscimento della carta docenti ai soli assunti a tempo indeterminato delinei un sistema a doppia trazione (quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta;
quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico), che, tuttavia, si pone in contrasto con i precetti
Pag. 3 di 10
costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo, sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: tale differenziazione collide, infatti, con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti.
Ma se è così, il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e
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