Trib. Cagliari, sentenza 08/03/2024, n. 736
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Testo completo
R.G. 2278/2016
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari
Sezione seconda civile
Il Tribunale di Cagliari, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Valentina
Frongia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2278 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2016, promossa da:
ND LL MA (C.F. [...]) nato a [...] il
24.12.1964 e BR MA (C.F. [...]), nato a Nurri il [...], in [...] e quali soci illimitatamente responsabili e legali rappresentanti della COS.MO.TER. S.n.c. di SS e UN AR, elettivamente domiciliati in Cagliari alla via San Lucifero n. 65 presso lo studio dell'avv. Massimo Murru, eredi di NI AT AR che li rappresenta e difende giusta procura speciale in atti, attori-opponenti in riassunzione
contro
TECNIT S.R.L. (P.I. / C.F. 02829590922), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cagliari alla via Pessina n. 13 presso lo studio dell'avv. Matteo Perra, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti convenuta - opposta
***
Con provvedimento del 14 settembre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.:
Nell'interesse degli attori-opponenti:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni avversa domanda, eccezione e conclusione: in via principale
- revocare il decreto ingiuntivo opposto per le ragioni di cui all'espositiva;
In via riconvenzionale
1 - dichiarare la risoluzione del contratto di subappalto stipulato tra l'PR AR e la CN per grave inadempimento di quest'ultima e per l'effetto
- condannare la convenuta alla ripetizione di € 70.000,00 versati dall' opponente.
- condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dall'odierna attrice che si quantificano in € 65.000,00 oltre all'I.V.A. pari a € 13.810,50.
In ogni caso
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.”.
Nell'interesse dell'opposta:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale Ordinario di Cagliari, contrariis rejectis, così giudicare:
Nel merito: per tutte le motivazioni in fatto ed in diritto meglio dedotte in narrativa, rigettare
l'opposizione per cui si procede nella misura che il Giudice riterrà di giustizia, confermando il decreto ingiuntivo n. 3122/2015 in data 22 Dicembre 2015, nella misura che il Giudice riterrà di giustizia e per l'effetto condanni la controparte al versamento nei confronti della CN srl della somma di euro 40.000,00 o la somma maggiore che il Giudice riterrà di giustizia, con rinuncia da parte dell'opposto alle domande riconvenzionali formulate, spese del giudizio, comprese quella della ctu, compensate fra le parti, e, ad ogni modo, accertare e dichiarare il grave inadempimento della PR AR NI AT in relazione all'art. 5 del contratto di subappalto;
accertare e dichiarare la legittimità della sospensione dell'esecuzione dei lavori da parte della società CN s.r.l. determinata dall'inadempimento della PR AR in relazione all'art. 5 del contratto di subappalto;
a conferma della CTU, accertare e dichiarare che tutti i danni eventualmente dimostrati dalla
PR AR sono esclusivamente ascrivibili alla condotta inadempiente della PR AR in relazione all'art. 5 del contratto di subappalto.
Qualora il Giudice ritenesse di condannare la controparte ad una somma superiore a quella indicata nella proposta conciliativa, Voglia liquidare anche i compensi di avvocato come da tabelle ministeriali per tutte le fasi del giudizio. Qualora, invece, il Giudice dovesse accogliere la domanda in misura identica alla proposta conciliativa già formulata, ex art. 91 c.p.c., primo comma, Voglia condannare la controparte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, ovvero nella fase decisionale, come da tabelle ministeriali valori medi”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo, la CN S.r.l. ha chiesto e ottenuto dal Tribunale di Cagliari
2
l'ingiunzione di pagamento (d.i. n. 3122/2015 del 22/12/2015 - r.g. 11538/2015) nei confronti della
TA Individuale PR AR NI AT in persona dell'omonimo titolare in proprio e in qualità di rappresentante dell'TI costituita dall'impresa AR NI AT e dalla
COS.MO.TER per l'importo di € 62.730,84, oltre interessi ex art. 5 d.lgs. 231/2002 e spese della procedura, dovuti a saldo dei lavori oggetto del contratto di subappalto stipulato tra l'TI suddetta e la CN S.r.l.
Avverso il suddetto decreto ingiuntivo ha proposto opposizione la TA Individuale PR AR
NI AT, in persona dell'omonimo titolare in proprio e in qualità di rappresentante dell'TI costituita dall'impresa AR NI AT e dalla COS.MO.TER, premettendo che:
- in data 19.03.2013 l'TI, costituita dall'PR AR NI AT e dalla
COS.MO.TER, si era aggiudicata i lavori di promozione di itinerari tematici che valorizzano il patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale sardo “Rete Ciclabile della Marmilla”;
- in data 14.05.2013 l'TI e il Consorzio Due Giare avevano stipulato il contratto
d'appalto, rep. 01/2013, reg. a Oristano il 27/05/2013 n. 314 serie I;
- in data 18 novembre 2013, l'PR AR NI AT, in qualità di rappresentante della TI (costituita dall'PR AR NI AT e dalla
COS.MO.TER. s.n.c.) aveva stipulato un contratto di subappalto con la CN S.r.l., con il quale quest'ultima si era obbligata a eseguire impianti di reti di telecomunicazioni e di trasmissione dati attinenti alla categoria di lavori “OS19” e distinti rispettivamente con codice “RETE WIRELESS” e “DATABASE 1” (Creazione del Software);
- l'importo del subappalto era stato stabilito in complessivi € 129.804,72, oltre a €
2.929,12 a titolo di oneri per la sicurezza, più IVA al 22%;
- l'TI AR G.B. – Cos.Mo.Ter. s.n.c., a fronte dell'esborso previsto per la lavorazione oggetto del subappalto, aveva versato alla ditta subappaltatrice CN S.r.l.
l'importo corrispondente alle fatture n. 270 del 30/12/2013 di importo lordo pari a €
67.000,00 e n. 123 del 31/05/2014 dell'importo lordo pari a € 3.000,00.
Gli attori hanno poi dedotto che:
- i lavori, consegnati in ritardo dalla CN, avevano presentato gravi irregolarità e la stessa rete wireless aveva mostrato numerosi problemi;
- l'TI AR era dunque intervenuta direttamente, a mezzo dell'associata Cos.Mo.Ter.
s.n.c. nella realizzazione di parte delle opere accessorie alla rete wi-fi (pali in acciaio e relativi plinti in c.a., armadi di palo, scavo e posa di cavidotti, opere elettriche), con un costo pari a € 25.865,84 più I.V.A al 22%;
3
- era stato registrato un ritardo nella realizzazione dei lavori relativi alla rete wireless, con conseguente applicazione della penale di € 8.040,10 da parte dell'Ente Appaltante nei confronti di TI AR G.B. Cos.Mo.Ter s.n.c.;
- i problemi relativi al malfunzionamento della rete avevano indotto l'ente committente a contestare a più riprese le carenze dei lavori (problemi legati alla rete, mancanza delle credenziali di accesso e controllo della rete wireless al fine di poterla gestire, mancata stipula del contratto triennale sulla banda internet affittata secondo capitolato, mancata consegna delle App regolarmente funzionanti);
- in ragione di tali problemi, il Responsabile Unico del Procedimento, ing. Sergio Incani, aveva affermato che la contabilità non poteva essere approvata né il lavoro poteva essere positivamente collaudato, e aveva chiesto alla Direzione Lavori l'attivazione della procedura di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 136 del D.lgs. 163/2006, per mancato rispetto della voce di elenco prezzi relativa alla rete wireless;
- con note del 18.02.2015 e del 17.03.2015 anche l'TI aveva provveduto a denunciare i predetti vizi e aveva contestualmente diffidato la CN a ripristinare il funzionamento della rete wireless e a consegnare le credenziali di accesso per la rete wireless;
- tuttavia la CN S.r.l. non aveva provveduto al ripristino della rete wireless né aveva consegnato alla stazione appaltante le credenziali di accesso alla rete;
- inoltre, con nota prot. n. 6 del 31.03.2015 e nota prot. n. 77 del 13.04.2015, la CN aveva minacciato il distacco della connettività e dichiarato sospese le attività di supporto e manutenzione dei software Myland e dei server che li ospitavano;
- a causa di tali malfunzionamenti, dei ritardi negli interventi di ripristino e della mancata consegna delle password per il controllo della rete, l'Ente Appaltante non aveva potuto liquidare l'intera voce a corpo “rete wireless”;
- al fine di superare le contestazioni emerse in corso di contabilizzazione finale dei lavori realizzati dall'PR AR, in data 26.05.2015, l'TI AR e il Consorzio Due Giare avevano stipulato un accordo di transazione, rep. 10/2015, ai sensi dell'art. 239 del d.lgs.
163/2006, in forza del quale l'impresa appaltatrice si era impegnata a: eseguire la fornitura della banda internet per tre anni, non apportare modifiche alle credenziali di accesso senza autorizzazione, eseguire la manutenzione della rete wireless per tre anni, fornire apposita fideiussione a garanzia dei suddetti interventi e accettare tali prestazioni per € 30.000,00 (per la manutenzione della rete) ed € 35.000,00 (per la fornitura della banda internet);
4
- tali compensi, tuttavia, risultavano già compresi all'interno della voce a corpo “Rete wireless” di € 166.000,00 prevista nel contratto di appalto del 2013, per cui nessun altro compenso aggiuntivo risultava dovuto dal Consorzio Due Giare;
- dal 30 giugno 2015, la CN S.r.l. aveva interrotto il contratto di fornitura con il provider Internet, e ciò aveva determinato l'impossibilità in capo alla TI di rispettare l'atto di transazione stipulato con l'Ente Due Giare;
- pertanto, con nota prot. n. 594 del 05.08.2015, il R.U.P. aveva richiesto l'attivazione della procedura di risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo, ai sensi dell'art. 136 del d.lgs. 163/2006;
- al fine di
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari
Sezione seconda civile
Il Tribunale di Cagliari, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Valentina
Frongia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2278 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2016, promossa da:
ND LL MA (C.F. [...]) nato a [...] il
24.12.1964 e BR MA (C.F. [...]), nato a Nurri il [...], in [...] e quali soci illimitatamente responsabili e legali rappresentanti della COS.MO.TER. S.n.c. di SS e UN AR, elettivamente domiciliati in Cagliari alla via San Lucifero n. 65 presso lo studio dell'avv. Massimo Murru, eredi di NI AT AR che li rappresenta e difende giusta procura speciale in atti, attori-opponenti in riassunzione
contro
TECNIT S.R.L. (P.I. / C.F. 02829590922), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cagliari alla via Pessina n. 13 presso lo studio dell'avv. Matteo Perra, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti convenuta - opposta
***
Con provvedimento del 14 settembre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.:
Nell'interesse degli attori-opponenti:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni avversa domanda, eccezione e conclusione: in via principale
- revocare il decreto ingiuntivo opposto per le ragioni di cui all'espositiva;
In via riconvenzionale
1 - dichiarare la risoluzione del contratto di subappalto stipulato tra l'PR AR e la CN per grave inadempimento di quest'ultima e per l'effetto
- condannare la convenuta alla ripetizione di € 70.000,00 versati dall' opponente.
- condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dall'odierna attrice che si quantificano in € 65.000,00 oltre all'I.V.A. pari a € 13.810,50.
In ogni caso
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.”.
Nell'interesse dell'opposta:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale Ordinario di Cagliari, contrariis rejectis, così giudicare:
Nel merito: per tutte le motivazioni in fatto ed in diritto meglio dedotte in narrativa, rigettare
l'opposizione per cui si procede nella misura che il Giudice riterrà di giustizia, confermando il decreto ingiuntivo n. 3122/2015 in data 22 Dicembre 2015, nella misura che il Giudice riterrà di giustizia e per l'effetto condanni la controparte al versamento nei confronti della CN srl della somma di euro 40.000,00 o la somma maggiore che il Giudice riterrà di giustizia, con rinuncia da parte dell'opposto alle domande riconvenzionali formulate, spese del giudizio, comprese quella della ctu, compensate fra le parti, e, ad ogni modo, accertare e dichiarare il grave inadempimento della PR AR NI AT in relazione all'art. 5 del contratto di subappalto;
accertare e dichiarare la legittimità della sospensione dell'esecuzione dei lavori da parte della società CN s.r.l. determinata dall'inadempimento della PR AR in relazione all'art. 5 del contratto di subappalto;
a conferma della CTU, accertare e dichiarare che tutti i danni eventualmente dimostrati dalla
PR AR sono esclusivamente ascrivibili alla condotta inadempiente della PR AR in relazione all'art. 5 del contratto di subappalto.
Qualora il Giudice ritenesse di condannare la controparte ad una somma superiore a quella indicata nella proposta conciliativa, Voglia liquidare anche i compensi di avvocato come da tabelle ministeriali per tutte le fasi del giudizio. Qualora, invece, il Giudice dovesse accogliere la domanda in misura identica alla proposta conciliativa già formulata, ex art. 91 c.p.c., primo comma, Voglia condannare la controparte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, ovvero nella fase decisionale, come da tabelle ministeriali valori medi”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo, la CN S.r.l. ha chiesto e ottenuto dal Tribunale di Cagliari
2
l'ingiunzione di pagamento (d.i. n. 3122/2015 del 22/12/2015 - r.g. 11538/2015) nei confronti della
TA Individuale PR AR NI AT in persona dell'omonimo titolare in proprio e in qualità di rappresentante dell'TI costituita dall'impresa AR NI AT e dalla
COS.MO.TER per l'importo di € 62.730,84, oltre interessi ex art. 5 d.lgs. 231/2002 e spese della procedura, dovuti a saldo dei lavori oggetto del contratto di subappalto stipulato tra l'TI suddetta e la CN S.r.l.
Avverso il suddetto decreto ingiuntivo ha proposto opposizione la TA Individuale PR AR
NI AT, in persona dell'omonimo titolare in proprio e in qualità di rappresentante dell'TI costituita dall'impresa AR NI AT e dalla COS.MO.TER, premettendo che:
- in data 19.03.2013 l'TI, costituita dall'PR AR NI AT e dalla
COS.MO.TER, si era aggiudicata i lavori di promozione di itinerari tematici che valorizzano il patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale sardo “Rete Ciclabile della Marmilla”;
- in data 14.05.2013 l'TI e il Consorzio Due Giare avevano stipulato il contratto
d'appalto, rep. 01/2013, reg. a Oristano il 27/05/2013 n. 314 serie I;
- in data 18 novembre 2013, l'PR AR NI AT, in qualità di rappresentante della TI (costituita dall'PR AR NI AT e dalla
COS.MO.TER. s.n.c.) aveva stipulato un contratto di subappalto con la CN S.r.l., con il quale quest'ultima si era obbligata a eseguire impianti di reti di telecomunicazioni e di trasmissione dati attinenti alla categoria di lavori “OS19” e distinti rispettivamente con codice “RETE WIRELESS” e “DATABASE 1” (Creazione del Software);
- l'importo del subappalto era stato stabilito in complessivi € 129.804,72, oltre a €
2.929,12 a titolo di oneri per la sicurezza, più IVA al 22%;
- l'TI AR G.B. – Cos.Mo.Ter. s.n.c., a fronte dell'esborso previsto per la lavorazione oggetto del subappalto, aveva versato alla ditta subappaltatrice CN S.r.l.
l'importo corrispondente alle fatture n. 270 del 30/12/2013 di importo lordo pari a €
67.000,00 e n. 123 del 31/05/2014 dell'importo lordo pari a € 3.000,00.
Gli attori hanno poi dedotto che:
- i lavori, consegnati in ritardo dalla CN, avevano presentato gravi irregolarità e la stessa rete wireless aveva mostrato numerosi problemi;
- l'TI AR era dunque intervenuta direttamente, a mezzo dell'associata Cos.Mo.Ter.
s.n.c. nella realizzazione di parte delle opere accessorie alla rete wi-fi (pali in acciaio e relativi plinti in c.a., armadi di palo, scavo e posa di cavidotti, opere elettriche), con un costo pari a € 25.865,84 più I.V.A al 22%;
3
- era stato registrato un ritardo nella realizzazione dei lavori relativi alla rete wireless, con conseguente applicazione della penale di € 8.040,10 da parte dell'Ente Appaltante nei confronti di TI AR G.B. Cos.Mo.Ter s.n.c.;
- i problemi relativi al malfunzionamento della rete avevano indotto l'ente committente a contestare a più riprese le carenze dei lavori (problemi legati alla rete, mancanza delle credenziali di accesso e controllo della rete wireless al fine di poterla gestire, mancata stipula del contratto triennale sulla banda internet affittata secondo capitolato, mancata consegna delle App regolarmente funzionanti);
- in ragione di tali problemi, il Responsabile Unico del Procedimento, ing. Sergio Incani, aveva affermato che la contabilità non poteva essere approvata né il lavoro poteva essere positivamente collaudato, e aveva chiesto alla Direzione Lavori l'attivazione della procedura di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 136 del D.lgs. 163/2006, per mancato rispetto della voce di elenco prezzi relativa alla rete wireless;
- con note del 18.02.2015 e del 17.03.2015 anche l'TI aveva provveduto a denunciare i predetti vizi e aveva contestualmente diffidato la CN a ripristinare il funzionamento della rete wireless e a consegnare le credenziali di accesso per la rete wireless;
- tuttavia la CN S.r.l. non aveva provveduto al ripristino della rete wireless né aveva consegnato alla stazione appaltante le credenziali di accesso alla rete;
- inoltre, con nota prot. n. 6 del 31.03.2015 e nota prot. n. 77 del 13.04.2015, la CN aveva minacciato il distacco della connettività e dichiarato sospese le attività di supporto e manutenzione dei software Myland e dei server che li ospitavano;
- a causa di tali malfunzionamenti, dei ritardi negli interventi di ripristino e della mancata consegna delle password per il controllo della rete, l'Ente Appaltante non aveva potuto liquidare l'intera voce a corpo “rete wireless”;
- al fine di superare le contestazioni emerse in corso di contabilizzazione finale dei lavori realizzati dall'PR AR, in data 26.05.2015, l'TI AR e il Consorzio Due Giare avevano stipulato un accordo di transazione, rep. 10/2015, ai sensi dell'art. 239 del d.lgs.
163/2006, in forza del quale l'impresa appaltatrice si era impegnata a: eseguire la fornitura della banda internet per tre anni, non apportare modifiche alle credenziali di accesso senza autorizzazione, eseguire la manutenzione della rete wireless per tre anni, fornire apposita fideiussione a garanzia dei suddetti interventi e accettare tali prestazioni per € 30.000,00 (per la manutenzione della rete) ed € 35.000,00 (per la fornitura della banda internet);
4
- tali compensi, tuttavia, risultavano già compresi all'interno della voce a corpo “Rete wireless” di € 166.000,00 prevista nel contratto di appalto del 2013, per cui nessun altro compenso aggiuntivo risultava dovuto dal Consorzio Due Giare;
- dal 30 giugno 2015, la CN S.r.l. aveva interrotto il contratto di fornitura con il provider Internet, e ciò aveva determinato l'impossibilità in capo alla TI di rispettare l'atto di transazione stipulato con l'Ente Due Giare;
- pertanto, con nota prot. n. 594 del 05.08.2015, il R.U.P. aveva richiesto l'attivazione della procedura di risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo, ai sensi dell'art. 136 del d.lgs. 163/2006;
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