Trib. Cremona, sentenza 11/11/2024, n. 242
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Testo completo
V.G. 1068/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CREMONA
Il Tribunale di Cremona, composto dai seguenti magistrati: dott. G S Presidente rel. dott. ssa B F Gdice dott.ssa F M G ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 337bis e ss. cod. civ.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. V.G. 1068/2024 promossa da:
nato a CREMA (CR) il 26/05/1979 (C.F. Parte_1
) C.F._1 con il patrocinio dell'avv. GROPPELLI ILARIA
e ata a CREMA (CR) il 30/04/1976 (C.F. Controparte_1
), C.F._2 con il patrocinio dell'avv. DE MICHELI PAOLA ricorrenti in forma congiunta
e con
l'intervento della Pubblico Ministero
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISIONE
Dalla relazione more uxorio tra le parti del presente giudizio sono nati due figli:
in data 12.09.10, e , in data 05.01.16, entrambi in Crema. Per_1 Per_2
Venuta meno la loro relazione, con ricorso congiunto del 19/06/2024 le parti hanno sottoposto a questo Tribunale, per l'omologa, le condizioni fra di esse concordate in ordine all'affido, alla collocazione, al diritto di visita ed al contributo al mantenimento della prole.
La causa è stata trattenuta in decisione il 12.09.2024.
Visti gli artt. 337bis e ss. cod. civ., ritiene il Tribunale che le condizioni concordate fra le parti siano conformi a legge e rispondano all' interesse della prole, sicché le stesse possano essere omologate.
L'ascolto della prole è da ritenersi superfluo, stante il fatto che le condizioni qui omologate sono pienamente rispondenti al principio di bigenitorialità.
Le spese di lite vanno dichiarate non ripetibili stante la natura congiunta del ricorso.
PQM
Il Tribunale di Cremona, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione,
OMOLOGA le seguenti condizioni, proposte dalle parti:
1) I figli minori e verranno affidati ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocazione paritaria tra i genitori con le seguenti modalità:
-nella settimana in cui la madre svolge il turno lavorativo dalle ore 7.30 alle ore 14.30, la sig.ra terrà con sé i minori dal lunedì Controparte_1 all'uscita da scuola (nel periodo di vacanza scolastica o di malattia dal lunedì mattina) fino alla domenica mattina quando il padre andrà a prenderli entro le 10.00 presso l'abitazione materna, fatte salve diverse esigenze dei minori;
-nella settimana in cui la madre lavora dalle ore 17.00 alle ore 00.00, il padre terrà con sé i minori dal martedì all'uscita da scuola (nel periodo di vacanza scolastica o di