Trib. Sciacca, sentenza 03/12/2024, n. 564

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Sciacca, sentenza 03/12/2024, n. 564
Giurisdizione : Trib. Sciacca
Numero : 564
Data del deposito : 3 dicembre 2024

Testo completo

R.G. 894/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sciacca
Sezione Unica
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nella seguente composizione:
- dr. Antonio Tricoli Presidente
- dr.ssa Valentina Del Rio Giudice rel.
- dr.ssa Veronica Messana Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 894/2023 promossa da:
(C.F: ), nato il [...] in Parte_1 C.F._1
SVIZZERA rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. MACALUSO ANNA ed
elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Sciacca nella Via dei Platani n.
25,
RICORRENTE
Contro
, (C.F: , nata il [...] a [...] Controparte_1 C.F._2
(C.F.: ), rappresentata e difesa per procura in atti dall' avv. SCARPINATI C.F._3
RICCARDO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sciacca (AG) nella Via Corso
Vittorio Emanuele n. 55;

CONVENUTA
Con l'intervento
Del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 19.11.2024 riportandosi ai rispettivi atti;

il Pubblico Ministero ha concluso come da visto del 21.11.2024;

Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso depositato il 17.11.2023 ha rappresentato: che il 28.07.2015 Parte_1
veniva emessa dal Tribunale di Sciacca, la sentenza n. 408/2015 che statuiva la cessazione degli effetti
civili del matrimonio contratto tra lo stesso e la sig.ra . Controparte_1
Che successivamente, all'esito del procedimento n. R.G. 261/2018, instauratosi a seguito di ricorso dello stesso per la rideterminazione del mantenimento dovuto per la figlia , Persona_1 il Tribunale, riduceva l'importo dovuto dal ricorrente in favore della figlia a titolo di mantenimento, portandolo da € 300,42 ad € 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, disponendo il
pagamento diretto in favore della figlia.
Il
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