Trib. Treviso, sentenza 02/12/2024, n. 2034

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Treviso, sentenza 02/12/2024, n. 2034
Giurisdizione : Trib. Treviso
Numero : 2034
Data del deposito : 2 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO - I^ SEZIONE CIVILE
Composto dai seguenti magistrati:
dott. Daniela Ronzani Presidente rel.
dott. Susanna Menegazzi Giudice
dott. Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile portante il n.61/2023 R.G. promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Franca Tonello con domicilio _1
eletto presso il suo studio in Noale, come da mandato in calce al ricorso.
-RICORRENTE-
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'Avv. Orsola Botter e domiciliata Controparte_1
presso il suo studio in Treviso, come da mandato allegato alla memoria di costituzione.
-CONVENUTO-
E CON L'INTERVENTO DEL nella persona del Procuratore Controparte_2
della Repubblica presso il Tribunale di Treviso.
Conclusioni del ricorrente:
Nel merito:


1.Disporsi la separazione dei coniugi con addebito a carico di Controparte_1



2.Laddove si ritenesse non sussistere i presupposti per un affido condiviso, affidarsi la

IG OR in via esclusiva al ricorrente, con collocamento e residenza Persona_1
presso lo stesso nella casa sita in Treviso, Via dell'Olmo 5.

3.Diritto di visita della madre: da regolamentarsi nell'interesse della OR, con

modalità che in ogni caso garantiscano la IG OR, se del caso in forma protetta.


4.Onerarsi la NO a corrispondere al ricorrente, quale contributo al Controparte_1

mantenimento della IG , la somma mensile pari ad almeno € 300,00 o Persona_1
quella diversa che il Tribunale riterrà equa, soggetta a rivalutazione monetaria secondo
gli indici Istat Foi, ed oltre al 50% delle spese straordinarie per la IG individuate
secondo il protocollo adottato dal Tribunale di Treviso. (AUU) al padre.
Con ogni altro provvedimento opportuno.
Con vittoria di spese ed onorari di causa.
In via istruttoria:
Qualora non si ritenesse la causa istruita, si chiede quindi l'ammissione delle istanze
istruttorie formulate nella seconda e terza memoria ex art. 183 VI co c.p.c. per quanto
non ammesse, insistendo per l'audizione della IG OR . Persona_1
Si chiede l'esibizione della documentazione lavorativa e reddituale aggiornata”.
Conclusioni della resistente:
Nel merito:
- mantenersi l'affidamento condiviso della IG OR ;
Persona_1

- disporsi il miglior collocamento della IG nell'interesse della stessa, Persona_1
stabilendosi le migliori condizioni di visita a favore del genitore non collocatario;

- rigettarsi tutte le domande svolte nei confronti della resistente ivi compresa la
domanda di addebito della separazione;

- con vittoria di spese e competenze”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ex art.132 cpc, così come modificato dalla L.18.6.2009 n.69
Fatto
Pare preliminare procedere ad una breve ricostruzione storica della vicenda di cui è
processo al fine di avere una panoramica completa utile al fine del decidere.
Il signor e la NO contraevano matrimonio _1 Controparte_1
2
concordatario in data 27.09.2014 a Treviso e nel 2015 il decideva di adottare _1
, IG della e nata il [...] a [...] una precedente Persona_1 CP_1
relazione di quest'ultima che unica l'aveva riconosciuta alla nascita.
Promuoveva azione di separazione l'odierno attore, il quale premetteva che il rapporto
coniugale con la era continuato serenamente fino al 2020 quando la moglie CP_1
aveva iniziato ad adottare atteggiamenti di intolleranza e irrequietezza che erano
colmati nell'abbandono da parte della stessa, con la IG, del tetto coniugale, avvenuto
nei primi mesi del 2021.
Il riferiva di
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