Trib. Sondrio, sentenza 12/03/2025, n. 78

TRIB Sondrio
Sentenza
12 marzo 2025
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Sentenza
12 marzo 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Sondrio, sentenza 12/03/2025, n. 78
Giurisdizione : Trib. Sondrio
Numero : 78
Data del deposito : 12 marzo 2025

Testo completo

N. R.G. 1336/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Francesca Riccardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 1336/2019 promossa da:
IMMOBILIARE DELL'OLEANDRO SRL (c.f. 02839050131), con l'avv. BELLUZZO
PIERENRICO
ATTRICE contro
IN PL (c.f. [...]) e IN IC (CF
[...]), con l'avv. GEROSA CRISTINA
CONVENUTI
Oggetto: Servitù
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, nel merito: in via principale:
- accertare e dichiarare l'illegittimo impedimento all'esercizio della servitù di passaggio, commesso dai proprietari del fondo servente sigg.ri IN CI e IN LA in danno del proprietario del fondo dominante Immobiliare dell'Oleandro S.r.l., con riferimento agli interventi eseguiti e allo stato di manutenzione della scala esterna adiacente al fabbricato sito in comune di Buglio in Monte (SO), catastalmente censito a
Foglio 10, part. 777, di proprietà dei convenuti, tenuto conto altresì degli esiti dell'espletata C.T.U.;
- per l'effetto, condannare i convenuti sig. IN CI e sig.ra IN LA, in solido tra loro, alla rimozione di ogni impedimento all'esercizio del diritto di servitù spettante all'attrice Immobiliare dell'Oleandro
pagina 1 di 12 S.r.l., nonché alla rimessione delle cose in pristino e al risarcimento del danno in favore della stessa società attrice, da liquidarsi nella somma di almeno € 22.800,00 o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia.
- Con vittoria di spese e compensi del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.
***
In ogni caso, si conclude come alle conclusioni tutte rassegnate in atti, qui per integralmente ripetute e ritrascritte, riproponendo in questa sede tutte le eccezioni processuali e di merito sollevate nel corso del giudizio, reiterando le istanze istruttorie tutte, laddove non ammesse, senza rinunciare alle stesse e dichiarando di non accettare il contraddittorio su domande e/o eccezioni nuove o diverse.”
Per parte convenuta:
“Tutto ciò premesso, i Sigg.ri IN CI e LA come sopra rappresentati e difesi, riservata al prosieguo ogni ulteriore e più ampia argomentazione, eccezione e deduzione, chiede che l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, voglia accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
- In via preliminare: dichiarare inammissibile il ricorso per inussistenza dei requisiti di cui all'art 720 bis cpc.
- Nel merito: Rigettare in toto l'avversario ricorso in quanto privo dei presupposti di legge, inammissibile, improcedibile, illegittimo e in ogni caso infondato per i motivi di cui in narrativa.
- In via riconvenzionale: accertare e dichiarare l'inadempimento da parte dell'Immobiliare dell'Oleandro Srl agli obblighi assunti con atto rep. 13219 racc 3920 del 06.06.2006; accertare e dichiarare che a causa del predetto inadempimento da parte di Immobiliare dell'Oleandro Srl l'immobile di proprietà dei Sigg.ri IN
CI e LA ha subito danni per Euro 12.400,00 più Iva oltre ad Euro 2.800,00 per oneri pratica edilizia
e per l'effetto condannare la Immobiliare dell'Oleandro, in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento delle predette somme o di quelle minore maggiori o minori che risulteranno a seguito di istruttoria.
Con integrale rifusione di spese, onorari e competenze di causa.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex articolo 702 bis c.p.c. Immobiliare Dell'Oleandro s.r.l. conveniva in giudizio IN
CI e IN LA, chiedendo che venisse accertato l'illegittimo impedimento all'esercizio della servitù di passaggio con riferimento agli interventi eseguiti e allo stato di manutenzione della scala esterna adiacente al fabbricato sito in comune di Buglio in Monte (SO), catastalmente censito a
Foglio 10, part.777, di proprietà dei convenuti, nonché chiedendo che questi ultimi venissero condannati alla rimozione di ogni impedimento all'esercizio della servitù, alla rimessione in pristino e al risarcimento del danno pari ad € 22.800,00.
pagina 2 di 12
In particolare, parte ricorrente esponeva che:
- con atto in data 06/06/2006 a rogito notaio M.B. Milvio di Sondrio, rep. n. 13219/3920 acquistava da IN CI e AZ AR l'immobile costituito da un appartamento al piano primo con annesso solaio al piano sottotetto, nel fabbricato sito in comune di Buglio in
Monte (SO), Via Bigiotti snc, catastalmente censito a Foglio 10, part. 779, sub. 6, cat. A/3, cl.
U, vani 4,5;
- nel suddetto atto di acquisto, all'art. 3 delle “Disposizioni comuni”, la parte venditrice riconosceva alla parte acquirente la servitù di passaggio, costituita per destinazione di padre di famiglia, per consentire l'accesso diretto all'immobile venduto sopra descritto, partendo dalla strada pubblica in lato a nord e insistente sul vano scala situato all'esterno, poggiante sulla parete est del limitrofo fabbricato censito a Foglio 10, part. 777, di proprietà della medesima parte venditrice;

- nello stesso atto di compravendita del 2006 si impegnava nel più breve tempo possibile, entro
60 giorni, a realizzare a proprie cure e spese una pensilina di copertura della scala suddetta;

- tuttavia, all'indomani dell'acquisto, si era resa subito conto dell'impossibilità di realizzare la pensilina di copertura, a causa del negligente stato di manutenzione in cui già allora versava il fabbricato di proprietà della parte odierna convenuta, considerato che la tettoia si sarebbe dovuta costruire in adiacenza al muro dell'edificio del sig. IN;

- nel frattempo, venivano programmati degli interventi di ristrutturazione dell'appartamento acquistato, per i quali veniva ottenuto nel 2009 apposito permesso di costruire dal Comune di
Buglio in Monte (permesso di costruire n. 51/07 del 20/06/2009), con versamento dei relativi oneri urbanistici per un importo di € 1.644,22;
- l'intervento edilizio, purtroppo, non veniva successivamente eseguito, in quanto le già menzionate e scarse condizioni manutentive dell'edificio adiacente e della scala in sasso poggiante su di esso, anch'essa vetusta come l'edificio, avevano ormai generato il rischio di crollo della scala medesima;

- nel 2013 anche il Comune di Buglio in Monte si era reso conto delle precarie condizioni di stabilità della scala suddetta e, quindi, dell'esistenza di un grave pericolo per l'incolumità pubblica, in considerazione della circostanza che sotto la scala si trovava un portico destinato al pubblico passaggio, sul quale erano peraltro già crollate alcune pietre, staccatesi dalla scala stessa e, con ordinanza datata 05/06/2013 prot. n. 11/13 R.O., il Sindaco aveva ordinato agli pagina 3 di 12
allora proprietari della scala, sig.ri IN CI e AZ AR, di procedere immediatamente alla rimozione del pericolo per l'incolumità pubblica e di eseguire entro 15 giorni adeguate opere di ripristino della scala esterna con sottostante portico;

- i proprietari sig.ri IN e AZ, a seguito dell'ordine ricevuto dal Sindaco, provvedevano a chiudere l'accesso sia al porticato, fino a quel momento aperto al pubblico passaggio, posizionandovi una rete di cantiere con segnaletica di sicurezza, sia alla scala, chiudendo il cancello di ferro posto all'inizio della stessa, mediante catena e lucchetto, di cui però non veniva consegnata copia della chiave;

- da quel momento non aveva più la materiale possibilità di esercitare il proprio diritto di servitù;
- con il passare del tempo, inoltre, la scala, ormai inutilizzata, andò ulteriormente in rovina, con il crollo di altre pietre.
Si costituivano in giudizio IN CI e IN LA, chiedendo il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto;
inoltre, in via riconvenzionale, chiedevano che venisse accertato l'inadempimento da parte di Immobiliare Dell'Oleandro s.r.l. agli obblighi assunti con atto rep. 13219 racc 3920 del 06.06.2006, con condanna della società al risarcimento del danno pari ad euro
12.400,00 più Iva oltre ad euro 2.800,00 per oneri pratica edilizia.
In particolare, parte convenuta esponeva che:
- con atto in data 06.06.2006 a rogito Notaio M.B. Milvio di Sondrio Immobiliare Dell'Oleandro
s.r.l. acquistava l'immobile costituito da un appartamento al piano primo con annesso solaio al piano sottotetto nel fabbricato sito in Comune di Buglio in Monte (SO), Via Bigiotti snc, catastalmente censito al Fg. 10, part. 779, sub 6, cat A/3 cl. U, vani 4,5;
- nel predetto atto veniva pattuito che la parte venditrice riconosceva all'acquirente la servitù di passaggio per consentire l'accesso diretto all'immobile venduto sopra descritto, partendo dalla strada pubblica in lato a nord e insistente sul vano scala situato all'esterno, poggiante sulla parete est del limitrofo fabbricato censito a Fg. 10, part 777, di proprietà della medesima parte venditrice;

- sempre nello stesso atto veniva stabilito che la società acquirente si sarebbe impegnata nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre 60 giorni dalla sottoscrizione dell'atto, a realizzare, a proprie cure e
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