Trib. Catania, sentenza 07/12/2024, n. 5517

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catania, sentenza 07/12/2024, n. 5517
Giurisdizione : Trib. Catania
Numero : 5517
Data del deposito : 7 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del 14.11.2024 con il deposito di note entro il termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni precisate come in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11054/2022 R.G,
PROMOSSA DA
STRANO PO, nato a [...] l'[...], ivi residente in [...] c.f.
[...], elettivamente domiciliato in Paternò in via Tito Speri n. 95, presso lo studio dell'avv. Salvatore Camonita, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
Ricorrente
CONTRO
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, c.f. 13756881002, con sede in Roma Via G. Grezar n. 14, in persona del procuratore speciale p.t., Fabio Giordano, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Leonardo Patanè; Resistente
E CONTRO
INPS - Istituto Nazionale Della Previdenza Sociale, c.f. 80078750587, con sede in Roma, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Catania piazza della Repubblica n. 26 -
Avvocatura sede provinciale I.N.P.S., anche quale mandatario della Società di Cartolarizzazione dei
Crediti I.N.P.S., S.C.C.I. S.p.A., con sede in Roma, rappresentato e difeso dall'avv. Livia Gaezza per mandato generale alle liti del 23.1.2023 (rep.37590), in Notaio R. Fantini di Roma;
Resistenti
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.11.2022, il ricorrente in epigrafe indicato ha adito il Tribunale di
Catania, in funzione di giudice del lavoro, proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29320229012345941/000, notificata il 7.10.2022 ad istanza della società Agenzia delle
Entrate - Riscossione S.p.A., limitatamente alle seguenti cartelle di pagamento, afferenti il mancato versamento di Modello DM 10 e Somme Aggiuntive: Cartella n. 29320030021860808000, anno di


riferimento 2000/2001, per la somma di € 66.052,15;
Cartella n. 29320040028406872000, anno di riferimento 2000 per la somma di € 5.558,28.
Parte opponente, rilevando l'omessa notifica degli atti prodromici, la prescrizione della pretesa anche successiva alla presunta notifica di questi ultimi, l'intervenuta decadenza ex art. 25 d.lgs. n.
46/99
, la nullità dell'atto per indeterminatezza delle sanzioni e degli accessori e dell'illegittimità della pretesa relativa all'aggio, ha formulato le seguenti conclusioni: “- ACCERTARE e DICHIARARE
l'inesistenza del credito e l'intervenuta decadenza del diritto della P.A., e per essa del concessionario della riscossione, di riscuotere la somma relativa all'intimazione impugnata limitatamente alle
Cartelle di Pagamento oggetto della presente opposizione, per i motivi meglio indicati in narrativa;
-

Conseguentemente, ANNULLARE e/o DICHIARARE inefficace, gli avvisi di addebito e l'intimazione impugnata, per i motivi meglio spiegati in narrativa;
- Con ogni altro consequenziale provvedimento di legge;
- Con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c., oltre R.S. 15,00 % ed accessori di legge
”.
Con decreto depositato il 2.12.2022 è stata fissata l'udienza per il 23.3.2023.
Con memoria depositata il 7.3.2023 si è tempestivamente costituito l'INPS, formulando le seguenti conclusioni: “In via preliminare e/o pregiudiziale - in relazione alla cartella n.
29320040028406872000, dichiarare la parziale incompetenza per territorio del Giudice adito in favore del Tribunale di Milano - dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'INPS in relazione ai motivi di opposizione per vizi formali ex art. 617 c.p.c. In via principale: -dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso per tardività dello stesso, ex art. 617 c.p.c. e/o ex art. 24 comma 5 del D. Lgs.
46/1999, -rigettare comunque l'opposizione avversaria proposta ai sensi dell'art.24 d.lgs. n.46/1999
e confermare gli atti impugnati, in subordine, per la parte che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria, ed, ancora, in subordine, disporre la condanna di controparte al pagamento di quanto accertato. -in ordine all'opposizione ai sensi dell'art.615 cpc, decidere secondo giustizia la domanda proposta e di conseguenza, qualora risulti accertata l'intervenuta prescrizione successiva alla notifica degli atti impugnati, dichiarare che ADER SP non ha diritto a procedere esecutivamente in forza dello stesso. Con il favore di spese ed onorari di causa ovvero con compensazione, quanto meno parziale, delle stesse, in applicazione dei criteri legali di valutazione della soccombenza reciproca”.
Ha resistito in giudizio Agenzia delle Entrate – Riscossione, così concludendo: “- In via preliminare, ritenere e dichiarare, per le ragioni sopra indicate, l'inammissibilità del ricorso per decorrenza dei termini;
-Ritenere e dichiarare, l'estraneità dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, in relazione agli atti precedenti alla notifica dell'intimazione di pagamento ;
-Rigettare in
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