Trib. Trento, sentenza 11/03/2025, n. 228
TRIB Trento
Sentenza
11 marzo 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 620/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Giuseppe Barbato, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado n° R.G. 1220/2024 promossa da:
SICIL TECNO PLUS S.R.L., con sede in Belpasso (CT), via Provinciale n° 14,
Z.I. Piano Tavola, in persona del legale rappresentante rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Maugeri
PARTE OPPONENTE
C O N T R O
S.P.A. MA-AGENZIA PER IL LAVORO, con sede in PO, via Nuova
Poggioreale n° 152, in persona del suo amministratore unico e del suo liquidatore giudiziale rappresentata e difesa dall'avv. Aniello De Ruberto
PARTE OPPOSTA
OGGETTO:
opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI:
Parte opponente così conclude:
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis
• In via preliminare accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale e funzionale del Tribunale adito in favore del Tribunale Civile di PO o in subordine della sez.
Lavoro, con conseguente revoca del D.I. opposto e relativa condanna alle spese della ricorrente;
pagina 1 di 10
• Respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi suesposti, accogliere la presente opposizione e dichiarare nullo, annullabile o con qualsiasi altra statuizione revocare il Decreto Ingiuntivo n. 43/2024 del 18.1.2024 emesso dal Giudice civile del
Tribunale di Trento all'esito del giudizio avente n. RG. 63/2024 e notificato all'odierna opponente in data 19.1.2024, con il quale è stato ingiunto il pagamento a danno della
IC NO Plus S.r.l. di pagare il complessivo importo di € 158.529,04, oltre interessi e le spese della procedura liquidate in € 2.242,00 ed € 379,50 per esborsi, oltre € 27 e il rimborso forfettario al 15%, ed oneri e accessori di legge, per le ragioni in premessa, e comunque con qualsiasi statuizione dichiarare nel merito non dovute le somme pretese;
• In subordine ridurne l'ammontare ingiunto nella misura minima dovuta in proporzione all'eventuale e dimostrata parte dell'adempimento delle prestazioni sottese alla pretesa creditoria, ovvero ridurre la somma computata a titolo di interessi moratori poiché errata ovvero riportarla al tasso legale, in ogni caso con corretto computo a partire dalla decorrenza del 5.3.2020 ovvero dall'ultimo versamento eseguito;
• Con vittoria di spese e compensi di causa anche in misura aggravata ex art. 96 c.p.c. da distrarsi in favore dell'odierno procuratore, il quale si dichiara antistatario”
Parte opposta così conclude:
“Voglia l'On.Le Tribunale adito, così provvedere:
1) Disattendere l'avversa eccezione di asserita incompetenza territoriale e funzionale, in quanto inammissibile, inefficace ed infondata, confermando la statuizione di propria competenza resa nel D.I. opposto.
2) Rigettare l'avversa opposizione, in quanto inammissibile, improcedibile ed infondata, per tutti i motivi esposti, e - per l'effetto – confermare integralmente il D.I. opposto, ovvero - in via gradata – comunque condannare la S.r.l. IC NO Plus, in persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento in favore della S.p.A. MA - Agenzia per il lavoro in C.P. di € 158.529,04, ovvero della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, per le causali di cui al D.I. opposto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi moratori dalla data dell'ingiunzione fino all'effettivo saldo.
3) Condannare la S.r.l. IC NO Plus al risarcimento equitativo dei danni per lite temeraria, ovvero al pagamento ex art. 96 c.p.c. della somma ritenuta di giustizia.
4) Con vittoria integrale delle spese e dei compensi processuali, anche per la fase monitoria, sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/22, oltre al rimborso spese generali al 15%, CPA ed IVA.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la IC NO Plus S.r.l, con sede in
Belpasso (CT), via Provinciale n° 14, Z.I. Piano Tavola, in persona del legale rappresentante, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 43/2024 dd.
18.1.2024, con cui le era stato ingiunto di pagare alla S.p.A. MA-Agenzia per il pagina 2 di 10
Lavoro (d'ora innanzi, per brevità, soltanto MA), con sede in PO, via Nuova
Poggioreale n° 152, in persona del suo amministratore unico e del suo liquidatore giudiziale, la somma di € 158.529,04 (di cui € 113.397,12 per capitale e € 45.131,92 per interessi moratori ex D.Lgs. n° 231/2002), oltre interessi e oneri di procedura, a saldo delle fatture n° 1584/EL dd. 23.1.2019 e n° 1896/EL dd. 17.5.2019 aventi a oggetto i corrispettivi relativi a contratti di somministrazione di lavoro.
Oltre a eccepire in via pregiudiziale di rito l'incompetenza per territorio del giudice adito in favore del Tribunale di PO (per non essere, in tesi, operativa la deroga convenzionale al foro alternativo di cui agli artt. 1182 c.c. e 20 c.p.c. contenuta nei contratti di somministrazione, visto che l'accordo transattivo dd. 20.1.2020 aveva novato il preesistente rapporto), nonché l'incompetenza funzionale dello stesso in favore della
Sezione Lavoro, la IC NO Plus Srl esponeva, in estrema sintesi, che: la somma capitale di € 113.397,12 era pretesa in base all'accordo transattivo dd. 20.1.2020, “novativo rispetto alle debenze precedentemente vantate e portate dalle fatture n. 851/EL del 22.2.2019, n. 1325/EL del 31.3.2019, n. 1584/EL del 23.4.2019 e n.
1896/EL del 17.5.2019”; parte dell'importo ingiunto, e precisamente € 45.131,92, era stata richiesta per un'applicazione “sproporzionata ed ingiusta” di interessi moratori;
la controparte non aveva agito per la risoluzione dell'accordo transattivo, da ritenere, quindi, ancora in corso di esecuzione, né si era avvalsa della decadenza dal beneficio del termine;
inoltre, MA avrebbe dovuto provare l'effettiva esecuzione delle opere da parte dei lavoratori somministrati, nonché l'avvenuto pagamento delle somme dovute agli stessi, nei cui confronti essa opponente era obbligata in solido con riguardo agli obblighi retributivi e previdenziali;
la somma oggetto del provvedimento monitorio era stata calcolata senza tenere conto delle somme già versate da essa ingiunta in base all'accordo transattivo;
nel caso di specie non erano applicabili gli interessi moratori di cui al D.Lgs. n°
231/2002, non rilevando in senso contrario quanto pattuito nei contratti di somministrazione, visto che la detta transazione, avendo natura novativa, aveva comportato la creazione di un nuovo rapporto in sostituzione di quello preesistente;
non era chiara la ragione per la quale MA pretendeva di far decorrere gli interessi moratori dal 2019.
La IC NO Plus Srl concludeva, quindi, chiedendo di dichiarare l'incompetenza per territorio in favore del Tribunale di PO o, in subordine, l'incompetenza funzionale in favore della Sezione Lavoro;
nel merito chiedeva di revocare il decreto ingiuntivo opposto o, in subordine, di ridurre la somma ingiunta “in proporzione all'eventuale e dimostrata parte dell'adempimento delle prestazioni sottese alla pretesa creditoria, ovvero ridurre la somma computata a titolo di interessi moratori pagina 3 di 10 poiché errata ovvero riportarla al tasso legale, in ogni caso con corretto computo a partire dalla decorrenza del 5.3.2020 ovvero dall'ultimo versamento eseguito”.
Costituitasi in giudizio in persona del suo legale rappresentante, MA contestava l'opposizione e chiedeva di rigettarla o, in subordine, di condannare l'opponente al pagamento della somma di € 158.529,04 o del diverso importo ritenuto di giustizia, nonché al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c..
Dopo aver evidenziato l'inammissibilità e comunque l'infondatezza delle eccezioni pregiudiziali di rito sollevate in citazione, MA rappresentava, fra l'altro, che:
al deposito del ricorso monitorio il piano di dilazione concordato con la controparte era da tempo scaduto;
tale accordo non aveva mai avuto un contenuto novativo e comunque, dato il tempo trascorso, doveva intendersi risolto;
gli allegati documenti (E/C e DURC) attestanti la sua regolarità contributiva nel periodo relativo alla pendenza del rapporto contrattuale, nonché i modelli SO (da cui risultava sia l'assunzione dei lavoratori, sia il loro invio in missione presso IC NO Plus), e i cedolini paga dei singoli lavoratori provavano la sussistenza del proprio credito;
essa opposta aveva agito in forza dei singoli contratti di somministrazione e gli interessi moratori commerciali le erano dovuti, oltre che in virtù del D.Lgs. 231/2002, venendo in rilievo un rapporto fra due imprese commerciali, anche in ragione dell'art. 30 dei detti contratti;
la controparte non aveva
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Giuseppe Barbato, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado n° R.G. 1220/2024 promossa da:
SICIL TECNO PLUS S.R.L., con sede in Belpasso (CT), via Provinciale n° 14,
Z.I. Piano Tavola, in persona del legale rappresentante rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Maugeri
PARTE OPPONENTE
C O N T R O
S.P.A. MA-AGENZIA PER IL LAVORO, con sede in PO, via Nuova
Poggioreale n° 152, in persona del suo amministratore unico e del suo liquidatore giudiziale rappresentata e difesa dall'avv. Aniello De Ruberto
PARTE OPPOSTA
OGGETTO:
opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI:
Parte opponente così conclude:
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis
• In via preliminare accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale e funzionale del Tribunale adito in favore del Tribunale Civile di PO o in subordine della sez.
Lavoro, con conseguente revoca del D.I. opposto e relativa condanna alle spese della ricorrente;
pagina 1 di 10
• Respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi suesposti, accogliere la presente opposizione e dichiarare nullo, annullabile o con qualsiasi altra statuizione revocare il Decreto Ingiuntivo n. 43/2024 del 18.1.2024 emesso dal Giudice civile del
Tribunale di Trento all'esito del giudizio avente n. RG. 63/2024 e notificato all'odierna opponente in data 19.1.2024, con il quale è stato ingiunto il pagamento a danno della
IC NO Plus S.r.l. di pagare il complessivo importo di € 158.529,04, oltre interessi e le spese della procedura liquidate in € 2.242,00 ed € 379,50 per esborsi, oltre € 27 e il rimborso forfettario al 15%, ed oneri e accessori di legge, per le ragioni in premessa, e comunque con qualsiasi statuizione dichiarare nel merito non dovute le somme pretese;
• In subordine ridurne l'ammontare ingiunto nella misura minima dovuta in proporzione all'eventuale e dimostrata parte dell'adempimento delle prestazioni sottese alla pretesa creditoria, ovvero ridurre la somma computata a titolo di interessi moratori poiché errata ovvero riportarla al tasso legale, in ogni caso con corretto computo a partire dalla decorrenza del 5.3.2020 ovvero dall'ultimo versamento eseguito;
• Con vittoria di spese e compensi di causa anche in misura aggravata ex art. 96 c.p.c. da distrarsi in favore dell'odierno procuratore, il quale si dichiara antistatario”
Parte opposta così conclude:
“Voglia l'On.Le Tribunale adito, così provvedere:
1) Disattendere l'avversa eccezione di asserita incompetenza territoriale e funzionale, in quanto inammissibile, inefficace ed infondata, confermando la statuizione di propria competenza resa nel D.I. opposto.
2) Rigettare l'avversa opposizione, in quanto inammissibile, improcedibile ed infondata, per tutti i motivi esposti, e - per l'effetto – confermare integralmente il D.I. opposto, ovvero - in via gradata – comunque condannare la S.r.l. IC NO Plus, in persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento in favore della S.p.A. MA - Agenzia per il lavoro in C.P. di € 158.529,04, ovvero della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, per le causali di cui al D.I. opposto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi moratori dalla data dell'ingiunzione fino all'effettivo saldo.
3) Condannare la S.r.l. IC NO Plus al risarcimento equitativo dei danni per lite temeraria, ovvero al pagamento ex art. 96 c.p.c. della somma ritenuta di giustizia.
4) Con vittoria integrale delle spese e dei compensi processuali, anche per la fase monitoria, sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/22, oltre al rimborso spese generali al 15%, CPA ed IVA.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la IC NO Plus S.r.l, con sede in
Belpasso (CT), via Provinciale n° 14, Z.I. Piano Tavola, in persona del legale rappresentante, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 43/2024 dd.
18.1.2024, con cui le era stato ingiunto di pagare alla S.p.A. MA-Agenzia per il pagina 2 di 10
Lavoro (d'ora innanzi, per brevità, soltanto MA), con sede in PO, via Nuova
Poggioreale n° 152, in persona del suo amministratore unico e del suo liquidatore giudiziale, la somma di € 158.529,04 (di cui € 113.397,12 per capitale e € 45.131,92 per interessi moratori ex D.Lgs. n° 231/2002), oltre interessi e oneri di procedura, a saldo delle fatture n° 1584/EL dd. 23.1.2019 e n° 1896/EL dd. 17.5.2019 aventi a oggetto i corrispettivi relativi a contratti di somministrazione di lavoro.
Oltre a eccepire in via pregiudiziale di rito l'incompetenza per territorio del giudice adito in favore del Tribunale di PO (per non essere, in tesi, operativa la deroga convenzionale al foro alternativo di cui agli artt. 1182 c.c. e 20 c.p.c. contenuta nei contratti di somministrazione, visto che l'accordo transattivo dd. 20.1.2020 aveva novato il preesistente rapporto), nonché l'incompetenza funzionale dello stesso in favore della
Sezione Lavoro, la IC NO Plus Srl esponeva, in estrema sintesi, che: la somma capitale di € 113.397,12 era pretesa in base all'accordo transattivo dd. 20.1.2020, “novativo rispetto alle debenze precedentemente vantate e portate dalle fatture n. 851/EL del 22.2.2019, n. 1325/EL del 31.3.2019, n. 1584/EL del 23.4.2019 e n.
1896/EL del 17.5.2019”; parte dell'importo ingiunto, e precisamente € 45.131,92, era stata richiesta per un'applicazione “sproporzionata ed ingiusta” di interessi moratori;
la controparte non aveva agito per la risoluzione dell'accordo transattivo, da ritenere, quindi, ancora in corso di esecuzione, né si era avvalsa della decadenza dal beneficio del termine;
inoltre, MA avrebbe dovuto provare l'effettiva esecuzione delle opere da parte dei lavoratori somministrati, nonché l'avvenuto pagamento delle somme dovute agli stessi, nei cui confronti essa opponente era obbligata in solido con riguardo agli obblighi retributivi e previdenziali;
la somma oggetto del provvedimento monitorio era stata calcolata senza tenere conto delle somme già versate da essa ingiunta in base all'accordo transattivo;
nel caso di specie non erano applicabili gli interessi moratori di cui al D.Lgs. n°
231/2002, non rilevando in senso contrario quanto pattuito nei contratti di somministrazione, visto che la detta transazione, avendo natura novativa, aveva comportato la creazione di un nuovo rapporto in sostituzione di quello preesistente;
non era chiara la ragione per la quale MA pretendeva di far decorrere gli interessi moratori dal 2019.
La IC NO Plus Srl concludeva, quindi, chiedendo di dichiarare l'incompetenza per territorio in favore del Tribunale di PO o, in subordine, l'incompetenza funzionale in favore della Sezione Lavoro;
nel merito chiedeva di revocare il decreto ingiuntivo opposto o, in subordine, di ridurre la somma ingiunta “in proporzione all'eventuale e dimostrata parte dell'adempimento delle prestazioni sottese alla pretesa creditoria, ovvero ridurre la somma computata a titolo di interessi moratori pagina 3 di 10 poiché errata ovvero riportarla al tasso legale, in ogni caso con corretto computo a partire dalla decorrenza del 5.3.2020 ovvero dall'ultimo versamento eseguito”.
Costituitasi in giudizio in persona del suo legale rappresentante, MA contestava l'opposizione e chiedeva di rigettarla o, in subordine, di condannare l'opponente al pagamento della somma di € 158.529,04 o del diverso importo ritenuto di giustizia, nonché al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c..
Dopo aver evidenziato l'inammissibilità e comunque l'infondatezza delle eccezioni pregiudiziali di rito sollevate in citazione, MA rappresentava, fra l'altro, che:
al deposito del ricorso monitorio il piano di dilazione concordato con la controparte era da tempo scaduto;
tale accordo non aveva mai avuto un contenuto novativo e comunque, dato il tempo trascorso, doveva intendersi risolto;
gli allegati documenti (E/C e DURC) attestanti la sua regolarità contributiva nel periodo relativo alla pendenza del rapporto contrattuale, nonché i modelli SO (da cui risultava sia l'assunzione dei lavoratori, sia il loro invio in missione presso IC NO Plus), e i cedolini paga dei singoli lavoratori provavano la sussistenza del proprio credito;
essa opposta aveva agito in forza dei singoli contratti di somministrazione e gli interessi moratori commerciali le erano dovuti, oltre che in virtù del D.Lgs. 231/2002, venendo in rilievo un rapporto fra due imprese commerciali, anche in ragione dell'art. 30 dei detti contratti;
la controparte non aveva
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