Trib. Cassino, sentenza 08/12/2024, n. 1051

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Cassino, sentenza 08/12/2024, n. 1051
Giurisdizione : Trib. Cassino
Numero : 1051
Data del deposito : 8 dicembre 2024

Testo completo

Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 256 / 2024
Il Giudice designato Annalisa Gualtieri, in funzione di Giudice del lavoro nel termine di 30 giorni decorrente dall'udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c., ha depositato
S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al 256 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA

con l'avv.to BUONAMANO ANTIMO, GIUSEPPE IZZO E FAUSTO Parte_1
FUSCO ricorrente
E
con le funzionarie dott.sse Controparte_1
MARIA GRAZIA LUPPI e CP_2
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di ricorso depositato in data 25.01.2024, parte ricorrente premesso di essere docente non di ruolo con supplenze nell'a.s. 2023/2024, attualmente in servizio presso I.C. Vitruvio Pollione di
Formia premettendo di non aver potuto usufruire, in quanto docente a tempo determinato, dell'erogazione della somma di 500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente), ha chiesto che gli venisse riconosciuto il diritto all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento la formazione del docente di ruolo delle istituzioni di ogni ordine e grado con condanna del convenuto alla corresponsione in suo favore della somma CP_3
indicata in domanda (parametrate al valore nominale della carta elettronica, pari a 500 euro), deducendo, a fondamento dell'illegittimità della denunciata condotta, l'inesistenza di qualsiasi ragione volta alla indebita esclusione degli stessi dalla platea dei destinatari dell'istituito beneficio.
Assumeva invero che la normativa nazionale, nella parte in cui limitava il riconoscimento della cd.
"Carta del docente" (legge n. 107 del 13.07.2015 cd. "Buona Scuola" – D.P.C.M. n. 32313 del
23.09.2015 e D.P.C.M. del 28.11.2016), ai soli docenti di ruolo, a tempo pieno o part-time, con esclusione, quindi, dei docenti cd. precari come la parte ricorrente, era discriminatoria per contrasto con gli articoli 3 e 35 della Costituzione e per violazione degli articoli 63 e 64 del CCNL di categoria del 29/11/2007, che prevedevano la centralità della formazione del docente, propugnando una interpretazione costituzionalmente orientata e conforme alla disciplina comunitaria, di cui alla
Direttiva Europea 1999/70 CE, così come espressa dal Consiglio di Stato e dalla Corte di Giustizia
(Cfr. CGUE. Grande Sez. 22.2.2022, causa C-430/21)
Il regolarmente citato, si costituiva in giudizio insistendo per il rigetto della domanda CP_3
perché infondata.
La causa, di natura squisitamente documentale, è stata decisa in esito all'udienza cartolare del
21.11.2024, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c.
La legge n. 107/2015 all'art. 1, commi 121-123 prevede:
“121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine
e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_4
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.
122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
[...]
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da Controparte_5
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità' digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.
123. Per le finalità di cui al comma 121 è autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni annui a decorrere dall'anno 2015”.
In attuazione di quanto previsto da tale disposto normativo, è stato adottato il D.P.C.M. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal D.P.C.M. 28 settembre 2016, entrambi annullati, nelle more della decisione della CGUE, dal Consiglio di Stato, nella parte in cui avevano individuato i destinatari del bonus nei soli docenti di ruolo: quest'ultimo, nell'identificare i «beneficiari della carta» ha confermato quanto già previsto dall'atto ministeriale previgente (art. 2) ed ha chiarito – all'art. 3 – che la platea è composta dai «docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione
e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari».
In base alla disciplina sopra riportata, dunque, il ha ritenuto che i docenti non di ruolo e CP_1
con contratto a tempo determinato (come parte ricorrente) fossero esclusi dalla cerchia dei destinatari della Carta di che trattasi.
La ricostruzione del quadro normativo, come prospettata dalla parte ricorrente, ha trovato riscontro in rilevanti decisioni giurisprudenziali, emesse sia in ambito interno, sia in ambito comunitario.
Rileva, in primo luogo, la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, con la quale il Consiglio di Stato, nel riformare la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sezione
Terza Bis, che con sentenza n. 7799/2016 del 7 luglio 2016 aveva respinto il ricorso proposto per
l'annullamento della nota del n. 15219 del 15 ottobre 2015, nella parte in cui specificava CP_3 che la "Carta del docente" e i relativi € 500,00 annui erano assegnati ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti con contratto a tempo determinato, nonché dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015, ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della Carta CP_1
Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt.
3,35 e 97 Cost.
Il Supremo Consesso ha infatti rilevato come tale esclusione creerebbe “un sistema di formazione
“a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. Ma un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti”.
Ha infatti condivisibilmente osservato che “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti.

5.3. Ma se così è – e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero
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