Trib. Ascoli Piceno, sentenza 22/11/2024, n. 350
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Giovanni Iannielli, quale Giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n. 617/2022 RG. alla udienza del 22/11/2024, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti, all'esito di discussione orale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Tra
, rapp. e dif. dagli Avv. A. Broglia Parte_1
Ricorrente
E
Controparte_1
Resistente contumace
CP_
rapp. e dif. dall'Avv. G. Vittori
Resistente
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.6.2022, il ricorrente chiedeva di accertare e dichiarare di aver prestato la propria attività lavorativa per la società resistente, dal 1.7.2020 al 31.1.2021, dal lunedì al venerdì dalle ore 05:00 alle ore
18:00;
conseguentemente, chiedeva di condannare la società Controparte_3
a corrispondergli tutte le spettanze retributive discendenti dal
[...] suddetto rapporto di lavoro, in base alle ore effettivamente prestate per il periodo di ricorrenza del rapporto lavorativo intercorso, il tutto pari ad € 8.735,69;
chiedeva, altresì, di accertare, dichiarare e condannare la società a regolarizzare la posizione contributiva presso gli enti di competenza e CP_ conseguentemente a corrispondere all' i contributi previdenziali ed assistenziali in favore del ricorrente dal 1.7.2020 al 31.1.2021, calcolati sulla base della retribuzione effettivamente dovuta, detratto quanto già versato in relazione alle somme già corrisposte e per l'effetto, di condannare la società resistente al pagamento di quanto dovuto.
Il ricorrente osservava:
di aver prestato, dal 1.7.2020 al 26.7.2021, la propria attività lavorativa alle dipendenze della , con contratto di apprendistato Controparte_3 professionalizzante a tempo parziale con la qualifica di apprendista autista di mezzo di trasporto/consegnatario/addetto al magazzinaggio, livello 4°, CCNL applicato: Trasporti e logistica cooperative;
che l'orario contrattualmente previsto era il seguente: lunedì dalle 13:00 alle 17:00;
martedì/mercoledì/giovedì/venerdì dalle 13:00 alle 18:00;
sabato e domenica riposo;
2
che, in verità, l'orario effettivamente svolto dal ricorrente, dal 1.7.2020 al
31.1.2020, era il seguente: Lunedì: dalle ore 05:00 alle ore 18:00;
Martedì: dalle ore
05:00 alle ore
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