Trib. Napoli, sentenza 07/11/2024, n. 7472
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra
Santulli, all'udienza del 7 novembre 2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 13931/23 vertente tra
rapp.to e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dagli Parte_1
Avv.ti Sergio Turrà e Daniela Vallifuoco presso lo studio del primo elett.te dom.to in
Napoli alla via G. Sanfelice 24 procura a liti in calce al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del suo legale rapp. p.t. domiciliato in Napoli, Controparte_1 via S. Lucia, 81
RESISTENTE -contumace
OGGETTO: spettanze
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 19 luglio 2023 l'istante ha adito il Tribunale chiedendo la condanna della al pagamento in suo favore della somma di € Controparte_1
19.314,27, oltre rivalutazione monetaria per i crediti monetari maturati al 31/7/1994 ed interessi sulle somme tutte, spese vinte da distrarsi Ha esposto: di essere stato dipendente della con immissione nel Ruolo Controparte_1
Ordinario della Giunta Regionale;
- con legge L. 219/1981, per l'attuazione dei piani di ricostruzione edilizia conseguenti a calamità naturali verificatesi nella Regione veniva CP_1 nominato, quale Commissario Straordinario di Governo, il Presidente della Giunta
Regionale che procedeva alla determinazione della struttura operativa degli Uffici del Commissariato;
- di aver espletato la propria attività lavorativa per il detto Commissariato, con regolare contratto di lavoro, in via diretta, ovvero in rapporto di convenzione;
- ai sensi dell'art.12 della L.28/12/86 n.730, per il personale utilizzato nell'ambito del programma straordinario era prevista l'immissione nei ruoli speciali istituendi dalla
e dagli altri Enti interessati, previo espletamento di concorso Controparte_1 riservato, all'uopo bandito;
- con le deliberazioni nn.3058/87 e 7279/87 la Giunta Regionale della CP_1 disponeva la equiparazione tra le qualifiche dell'ordinamento statale e quelli dell'ordinamento regionale, secondo i criteri previsti nell'ordinanza n.839/86 del
Coordinamento della Protezione Civile, in riferimento alla legge del luglio 1980 n.
312 richiamata all'art.9 della ridetta ordinanza;
- la aveva poi istituito- recependo l'ordinanza del Ministero della Controparte_1
Protezione Civile n.1672 del 22 marzo 1989, modificativa dell'art. 9 dell'ordinanza 839/86 -con la legge Regionale n.4 del 06/03/90, il ruolo speciale ad esaurimento del personale de quo, estendendo , a questo, il trattamento giuridico ed economico di cui alla legge regionale 16/11/89 n.23, e quindi prevedendo l'attribuzione delle medesime qualifiche in essere per i dipendenti della giunta regionale;
1
- nel 1990 con decreti resi dal Presidente della Giunta Regionale, esso istante era stato immesso nel ruolo speciale, con decorrenza dal 18/04/1990;
- con deliberazione n.1905 del 18/3/1997, la al fine di dare Controparte_1 puntuale attuazione alle direttive di cui alla ordinanza ministeriale n.1672/1989, aveva disposto il reinquadramento corrispondente alle mansioni svolte alla data di immissione in ruolo con riconoscimento dell' anzianità a far tempo dalla data iniziale di utilizzo del personale interessato, nell'ambito delle convenzioni detta, con la ricostruzione della carriera mediante l'applicazione del disposto di cui all'art.37 della
L.27/1984.
- con deliberazione n.9123 del 28/12/1998, la G.R., lo aveva reinquadrato nella qualifica 8^funzionale corrispondente alle mansioni espletate;
- con atto n. 1905 del 18/03/1997 la G.R., in applicazione delle disposizioni di cui all'art.12 comma 4 della L.730/1986 aveva disposto, in via programmatica, il