Trib. Palermo, sentenza 12/12/2024, n. 5131
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, dott. Giuseppe Tango, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n° 8080/2021 R.G.L., promossa
DA
rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Buttà ed elettivamente Parte_1
domiciliato presso il suo studio, sito in Palermo, via Marchese di Villabianca, n. 54.
- ricorrente -
C O N T R O in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bondì ed elettivamente domiciliata in Palermo, viale
Regina Margherita, 21.
- resistente -
All'udienza del 12 dicembre 2024 ha pronunciato sentenza mediante lettura del seguente
D I S P O S I T I V O
In accoglimento parziale del ricorso condanna definitivamente la parte resistente a corrispondere in favore della parte ricorrente la somma di euro 8.175,30, oltre accessori come per legge dal dovuto al soddisfo;
rigetta il ricorso per il resto.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10 settembre 2021 il ricorrente in epigrafe, dopo aver premesso di essere stato assunto in data 2 marzo 2015 dalla resistente con la qualifica di “impiegato CP_2
amministrativo” e mansioni di “addetto ad attività amministrative”, inquadrato nel livello V del
CCNL autotrasporto merci e logistica, deduceva di aver “sempre reso la prestazione in modo assolutamente difforme rispetto alle previsioni contenute nel contratto di lavoro. Egli, in particolare, costantemente ed in modo prevalente, ha disimpegnato compiti superiori al suo formale inquadramento ed osservato un orario di lavoro ben oltre i limiti previsti dalle stesse parti
e dalla contrattazione collettiva, senza mai percepire alcuna maggiorazione stipendiale. 3. Ed
1 invero, il ricorrente ha reso la propria attività oltre le 39 ore settimanali previste dal contratto, osservando i seguenti orari: dal lunedì al giovedì, dalle ore 7,00 alle ore 14,00 e dalle ore 15 alle ore 17,00;
il venerdì dalle ore 7,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00. Inoltre, dall'assunzione sino a dicembre 2018 il sig, ha lavorato ogni sabato e successivamente Pt_1
due volte al mese, dalle ore 8,30 alle ore 12,00”;
per tali ragioni conveniva in giudizio la suddetta società per sentire “accertare e dichiarare che il sig. , dalla data di assunzione e/o in Pt_1
subordine da altra data che verrà ritenuta di giustizia, ha svolto mansioni superiori riconducibili al
secondo livello del C.c.n.l. di settore;
- conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto dello stesso al pagamento delle differenze retributive, in ragione delle mansioni superiori effettivamente espletate nel medesimo periodo, pari alla differenza fra quanto effettivamente percepito dal ricorrente e quanto spettante ad un lavoratore inquadrato nel secondo livello del C.c.n.l. di settore,
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito all'effettivo soddisfo, da quantificarsi anche a seguito dell'espletanda C.T.U., la cui ammissione si chiede sin d'ora;
- condannare, altresì, la Società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle ulteriori differenze retributive per i titoli e le causali di cui in narrativa e, per
l'effetto, condannare la Società convenuta al pagamento in favore del sig. della Pt_1 complessiva somma di € 69.701,55 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione sino all'effettivo soddisfo, ovvero a quella somma maggiore o minore che dovesse risultare anche a seguito dell'espletanda C.T.U., la cui ammissione si chiede sin d'ora. Con vittoria dei compensi professionali”
Resisteva in giudizio la società convenuta, variamente contestando la fondatezza delle domande, di cui chiedeva il rigetto.
All'udienza del 25/06/2023 veniva emessa ordinanza ex art. 423, comma 1, c.p.c., con la quale parte resistente veniva condannata a corrispondere a parte ricorrente, in via provvisoria, la somma di
euro 8.175,30, a titolo di trattenute per assenze ingiustificate.
La causa, istruita mediante l'escussione dei testi , , Testimone_1 Testimone_2
e veniva decisa all'udienza del 12 dicembre 2024, come da Testimone_3 Testimone_4
dispositivo in epigrafe.
Anzitutto, per quanto concerne la domanda avente ad oggetto il riconoscimento del ricorrente ad essere inquadrato nel superiore II livello professionale del CCNL di settore con il diritto alle consequenziali differenze retributive (che era onere di parte ricorrente assolvere), anche sulla scorta delle deposizioni testimoniali, tutt'altro che convergenti nell'asseverazione delle allegazioni di cui al ricorso introduttivo, la prova non appare essere stata raggiunta.
2
È noto che “nel procedimento logico diretto ad accertare, anche se limitatamente ai fini economici, la corrispondenza tra le mansioni effettive e quelle tipiche della qualifica superiore, il giudice del merito deve seguire tre fasi tra loro interdipendenti: egli deve dapprima procedere, in
base all'interpretazione del contratto collettivo applicabile, all'individuazione delle categorie, qualifiche e gradi previsti, tenendo conto degli elementi tipici che valgano a porre i criteri discriminatori di esse nell'ambito della struttura organizzativa dell'impresa;
deve, poi, accertare - sulla base di tutte le risultanze
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, dott. Giuseppe Tango, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n° 8080/2021 R.G.L., promossa
DA
rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Buttà ed elettivamente Parte_1
domiciliato presso il suo studio, sito in Palermo, via Marchese di Villabianca, n. 54.
- ricorrente -
C O N T R O in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bondì ed elettivamente domiciliata in Palermo, viale
Regina Margherita, 21.
- resistente -
All'udienza del 12 dicembre 2024 ha pronunciato sentenza mediante lettura del seguente
D I S P O S I T I V O
In accoglimento parziale del ricorso condanna definitivamente la parte resistente a corrispondere in favore della parte ricorrente la somma di euro 8.175,30, oltre accessori come per legge dal dovuto al soddisfo;
rigetta il ricorso per il resto.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10 settembre 2021 il ricorrente in epigrafe, dopo aver premesso di essere stato assunto in data 2 marzo 2015 dalla resistente con la qualifica di “impiegato CP_2
amministrativo” e mansioni di “addetto ad attività amministrative”, inquadrato nel livello V del
CCNL autotrasporto merci e logistica, deduceva di aver “sempre reso la prestazione in modo assolutamente difforme rispetto alle previsioni contenute nel contratto di lavoro. Egli, in particolare, costantemente ed in modo prevalente, ha disimpegnato compiti superiori al suo formale inquadramento ed osservato un orario di lavoro ben oltre i limiti previsti dalle stesse parti
e dalla contrattazione collettiva, senza mai percepire alcuna maggiorazione stipendiale. 3. Ed
1 invero, il ricorrente ha reso la propria attività oltre le 39 ore settimanali previste dal contratto, osservando i seguenti orari: dal lunedì al giovedì, dalle ore 7,00 alle ore 14,00 e dalle ore 15 alle ore 17,00;
il venerdì dalle ore 7,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00. Inoltre, dall'assunzione sino a dicembre 2018 il sig, ha lavorato ogni sabato e successivamente Pt_1
due volte al mese, dalle ore 8,30 alle ore 12,00”;
per tali ragioni conveniva in giudizio la suddetta società per sentire “accertare e dichiarare che il sig. , dalla data di assunzione e/o in Pt_1
subordine da altra data che verrà ritenuta di giustizia, ha svolto mansioni superiori riconducibili al
secondo livello del C.c.n.l. di settore;
- conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto dello stesso al pagamento delle differenze retributive, in ragione delle mansioni superiori effettivamente espletate nel medesimo periodo, pari alla differenza fra quanto effettivamente percepito dal ricorrente e quanto spettante ad un lavoratore inquadrato nel secondo livello del C.c.n.l. di settore,
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito all'effettivo soddisfo, da quantificarsi anche a seguito dell'espletanda C.T.U., la cui ammissione si chiede sin d'ora;
- condannare, altresì, la Società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle ulteriori differenze retributive per i titoli e le causali di cui in narrativa e, per
l'effetto, condannare la Società convenuta al pagamento in favore del sig. della Pt_1 complessiva somma di € 69.701,55 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione sino all'effettivo soddisfo, ovvero a quella somma maggiore o minore che dovesse risultare anche a seguito dell'espletanda C.T.U., la cui ammissione si chiede sin d'ora. Con vittoria dei compensi professionali”
Resisteva in giudizio la società convenuta, variamente contestando la fondatezza delle domande, di cui chiedeva il rigetto.
All'udienza del 25/06/2023 veniva emessa ordinanza ex art. 423, comma 1, c.p.c., con la quale parte resistente veniva condannata a corrispondere a parte ricorrente, in via provvisoria, la somma di
euro 8.175,30, a titolo di trattenute per assenze ingiustificate.
La causa, istruita mediante l'escussione dei testi , , Testimone_1 Testimone_2
e veniva decisa all'udienza del 12 dicembre 2024, come da Testimone_3 Testimone_4
dispositivo in epigrafe.
Anzitutto, per quanto concerne la domanda avente ad oggetto il riconoscimento del ricorrente ad essere inquadrato nel superiore II livello professionale del CCNL di settore con il diritto alle consequenziali differenze retributive (che era onere di parte ricorrente assolvere), anche sulla scorta delle deposizioni testimoniali, tutt'altro che convergenti nell'asseverazione delle allegazioni di cui al ricorso introduttivo, la prova non appare essere stata raggiunta.
2
È noto che “nel procedimento logico diretto ad accertare, anche se limitatamente ai fini economici, la corrispondenza tra le mansioni effettive e quelle tipiche della qualifica superiore, il giudice del merito deve seguire tre fasi tra loro interdipendenti: egli deve dapprima procedere, in
base all'interpretazione del contratto collettivo applicabile, all'individuazione delle categorie, qualifiche e gradi previsti, tenendo conto degli elementi tipici che valgano a porre i criteri discriminatori di esse nell'ambito della struttura organizzativa dell'impresa;
deve, poi, accertare - sulla base di tutte le risultanze
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