Trib. Nola, sentenza 22/11/2024, n. 378

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Nola, sentenza 22/11/2024, n. 378
Giurisdizione : Trib. Nola
Numero : 378
Data del deposito : 22 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 2078/2024 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Napolitano Claudio
e da
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2
Napolitano Claudio

- ricorrenti -

con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
1


Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso congiunto iscritto a ruolo Parte_1 Parte_2
in data 13/09/2024, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 11.10.1992 regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Nola (al N. 171 , Parte II , serie A , anno 1992).
Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio sono nati tre figli: n. Nola il 10.7.1993, n. Per_1 Per_2
Napoli il 23.11.2002, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti, e Per_3
n. Napoli il 27.3.2008, le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter del 18.11.2024 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, nell'interesse delle parti e della prole.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“ 1. I coniugi liberamente ed espressamente consentono alla loro separazione personale e per l'effetto fisseranno in piena autonomia il loro domicilio, la loro residenza e la loro dimora;

2


2. I ricorrenti di fatto vivono già in uno stato di separazione di fatto, essendosi entrambi allontanati dalla casa coniugale e avendo già provveduto a prelevare tutti i loro effetti e beni personali;

3. i coniugi concordano l'affidamento congiunto del minore Persona_4
stabilendo la sua
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi