Trib. Genova, sentenza 27/11/2024, n. 3105

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Genova, sentenza 27/11/2024, n. 3105
Giurisdizione : Trib. Genova
Numero : 3105
Data del deposito : 27 novembre 2024

Testo completo

/ MINISTERO DELL'INTERNO CodiceFiscale_1
TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE XI CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano il Tribunale di Genova
in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone di
Laura Cresta Presidente Paola Bozzo-Costa Giudice Ottavio Colamartino Giudice relatore

ha pronunciato ai sensi dell'art. 275-bis comma 4 c.p.c., come richiamato dall'art- 281-terdecies
c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A Nel procedimento proposto da
, nata in [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Imperia, Via Giorgio Des Geneys 8, presso lo studio dell'Avv. Angelo
Massaro, che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE nei confronti di
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Viale Brigate Partigiane 2 è domiciliato ex lege
RESISTENTE avente ad oggetto: ricorso ex artt. 19-ter d.lgs. 150/2011 e 281-decies e ss. c.p.c.

1. , cittadina con doppia nazionalità statunitense e ucraina, ha Parte_1 proposto ricorso ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c., come richiamato dall'art. 19-ter d.lgs. 150/2011, avverso il decreto CAT. ./NR.44 DI REG, notificato il 4.7.2023, con cui il Parte_2
Questore di Imperia ha rigettato l'istanza di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale avanzata il 1/2/2023.
Ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
1
Dal certificato del casellario giudiziale non risultano precedenti penali;
non risultano inoltre carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Imperia. Dalla documentazione trasmessa dall'Ufficio Immigrazione della Questura, infine, non si evincono precedenti segnalazioni di polizia e/o notizie di reato a suo carico.
Acquisite le informazioni di cui sopra su eventuali precedenti penali, carichi pendenti, o segnalazioni di polizia del richiedente, con decreto depositato il 13/09/2023 il Giudice istruttore ha accolto l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato.
2. Il decreto del Questore impugnato trova il suo fondamento nel parere contrario (parere necessario, e ritenuto dal Questore vincolante) della Commissione territoriale di Torino – Sezione di Genova. Il parere della Commissione è motivato sulla base del fatto che sia la ricorrente che il suo figlio minore sono cittadini, oltre che di nazionalità ucraina, di nazionalità statunitense e potrebbero quindi cercare protezione negli Stati Uniti d'America, a fronte, peraltro, di un percorso di integrazione praticamente assente e privo di un riscontrabile radicamento nel territorio nazionale.


3. In ricorso
si sottolinea la grave situazione di insicurezza sussistente in Ucraina a causa del noto conflitto armato che ivi si combatte dal febbraio del 2022, circostanza che giustificherebbe il riconoscimento di protezione sussidiaria. Inoltre, la difesa ritiene apodittico il provvedimento di rigetto in quanto l'organo amministrativo non ha tenuto conto della circostanza che la ricorrente convive in Italia con il compagno, , nonché parla e studia la lingua italiana, Controparte_2 altresì essendo priva di trascorsi penalmente rilevanti.
Circa il percorso di integrazione socio-lavorativo e le relazioni familiari in Italia sono stati depositati, tra l'altro: una comunicazione di ospitalità in Sanremo, presso l'abitazione della madre del compagno della ricorrente, ;
la carta di identità del sig. , Persona_1 Controparte_2 dai quali si evince della convivenza tra i due già a partire da luglio 2023, confermata dal fatto che
l'uomo fosse presente all'udienza, in qualità di “compagno della ricorrente”. Successivamente, sono stati depositati il contratto di locazione intestato al sig. a Sanremo (IM), e diversi CP_2 ordini fatti dalla ricorrente spediti al nuovo indirizzo ove la stessa ed il figlio risultano CP_3 domiciliati;
diverse fotografie dei tre a Milano e a Sanremo nel 2019;
iscrizione e certificato di frequenza scolastica del figlio presso una scuola d'infanzia di Sanremo. Con note scritte del Per_2
2.12.2023, la difesa ribadisce l'ammissibilità della domanda di protezione sussidiaria.

4. Si è costituito il , con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, il Controparte_1 quale osserva, sulla stessa linea della Commissione nel suo parere, che non sussistono i requisiti necessari per il riconoscimento di protezione speciale e che il caso di specie presenta delle peculiarità in quanto la ricorrente ha doppia nazionalità (statunitense e ucraina). Per tale ragione, non possono ritenersi pregiudicati i suoi diritti in caso di rimpatrio nel proprio Paese (in questo caso, ovviamente, riferendosi agli Stati Uniti, date le tristi e note vicende ucraine), essendo in quest'ultimo rispettati i diritti fondamentali. Inoltre, aggiunge il , non essendovi in atti CP_1 un documentato percorso di integrazione, ma solo dichiarazioni relative alla convivenza con un cittadino italiano, peraltro non suffragata da un contratto di convivenza ex art. 1 comma 50 L.
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, non verrebbero integrati i presupposti per il riconoscimento di protezione speciale.
2


4. Nel corso dell'audizione sostenuta in udienza davanti al Giudice istruttore, la ricorrente ha dichiarato di essere arrivata in Italia, assieme al figlio, nel dicembre 2022, provenendo dagli USA ove viveva in precedenza, essendo sposata, per poi divorziarsi, con un cittadino statunitense. A domanda specifica sulle ragioni che l'hanno portata a decidere di trasferirsi in Italia, la ricorrente risponde che, vista l'attuale, terribile, situazione dell'Ucraina, avrebbe voluto far trasferire i genitori anziani in Italia, essendo più vicina degli USA, ma di non esservi riuscita in quanto il padre, nelle more, è deceduto. Inoltre, ancora prima di trasferirvisi, la ricorrente aveva iniziato una relazione con il sig. (presente durante l'audizione), scegliendo quindi di Controparte_2 ricongiungersi a lui. La relazione tra i due iniziava nel 2019, in occasione di un viaggio di lavoro dell'ex marito, a Milano. Durante una trasferta di quest'ultimo a Roma, la ricorrente restava invece
a Milano aspettando, invero invano, il padre rimasto in Ucraina: nel corso dell'attesa durata quasi un mese, la ricorrente ha conosciuto il sig. e tra i due è nata una simpatia che è sfociata CP_2 poi in una relazione sentimentale.
Al momento dell'audizione, il figlio stava frequentando la scuola, mentre la ricorrente si occupava della madre del sig. essendo la donna molto anziana e ipovedente, con CP_2
l'intenzione di iscriversi al CPIA a settembre 2024, e di migliorare così la propria conoscenza dell'italiano.
In merito invece alla situazione negli USA, la ricorrente afferma di non avere alcun familiare né legame affettivo nel Paese, avendo ottenuto la cittadinanza statunitense solo a seguito del matrimonio in precedenza contratto, e successivamente conclusosi con il divorzio.


5. Sull'ammissibilità della domanda di protezione sussidiaria.
Preliminarmente, si rappresenta che questo Collegio ritiene che la domanda relativa al riconoscimento della protezione sussidiaria sia da ritenersi inammissibile. L'istanza che il cittadino straniero rivolge alla Questura, come quella che in questo caso la signora ha avanzato al Parte_1
Questore di Imperia, è finalizzata alla valutazione dei presupposti e del conseguente e ipotetico riconoscimento della sola protezione speciale. La normativa prevede, come noto, un altro iter per esaminare le esigenze di protezione internazionale, tra le quali è ricompresa la protezione sussidiaria, iter che verrebbe eluso qualora nei casi come quello di specie si riconoscesse la possibilità di decidere sulla protezione sussidiaria anche per le domanda rivolte direttamente al
Questore per il solo riconoscimento della protezione speciale, pregiudicando, per altro verso, anche i diritti dei cittadini stranieri che invece si sottopongono ab origine a tutta la procedura di riconoscimento di protezione internazionale.
La domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria è pertanto inammissibile.


6. La protezione speciale.
Va premesso che non trova applicazione nel presente giudizio (relativo a domanda di protezione speciale presentata il 1/2/2023) la novella alla disciplina della protezione speciale apportata dal d.l. 20/2023 conv. in l. 50/2023, che ha modificato l'art. 19 co.

1.1. abrogandone i periodi terzo e quarto. Per l'espressa previsione contenuta all'art. 7 co. 2 del d.l. citato, infatti, la nuova disciplina non si applica (con riferimento sia ai presupposti della protezione speciale, sia alla convertibilità del relativo permesso di soggiorno) alle “istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto (11 marzo 2023, n.d.r.), ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto
l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente”.
3
L'art. 1 del d.l. 21 ottobre 2020, n. 130 (convertito dalla legge 173/2020) aveva riformato la disciplina delle protezioni “minori” e, per quanto qui interessa:
- alla lett. a) ha così modificato l'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98, aggiungendo nuovamente una parte che il d.l. 113/18 aveva eliminato (in grassetto le parti aggiunte dal d.l. 130/20):
“Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni
o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.
- alla lett. e) ha così modificato l'art. 19, comma 1.1 d. lgs. n. 286/1998 (in grassetto le parti aggiunte dal d.l. 130/20):


1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno

Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui
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