Trib. Oristano, sentenza 12/04/2024, n. 71
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L T R I B U N A L E D I O R I S T A N O
SEZIONE LAVORO in persona del dott. Antonio Angioi, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 20 del ruolo generale delle controversie in materia di lavoro e di previdenza o assistenza obbligatorie dell'anno 2022, proposta da
FO CO, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del prof. avv. Costantino Murgia e dell'avv. Marco Porcu, che lo rappresentano e difendono per procura speciale in calce al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, legalmente domiciliato presso
l'indirizzo di posta elettronica certificata della Direzione Provinciale di Oristano
INTIMATO – CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17 gennaio 2022, MO OR ha convenuto in giudizio l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, Direzione Provinciale di
Oristano, per sentir dichiarare nulli o annullare o disapplicare il provvedimento del 10 marzo 2021, reiettivo della richiesta di autorizzazione al versamento di contributi volontari, e la deliberazione del 20 settembre 2021, reiettiva del ricorso amministrativo, e così dichiarare il diritto del ricorrente a corrispondere, volontariamente, i contributi relativi al periodo compreso tra il 1° ottobre 1999 e il
2 ottobre 2003, ovvero, in via subordinata, rimettere la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 184 del 1997, nella parte in cui
1
non consente la contribuzione volontaria, anche in costanza di rapporto di lavoro, ai soggetti che, precedentemente, per cause a loro non imputabili, non abbiano ottenuto l'accredito della contribuzione minima, in relazione agli artt. 3, commi 1
e 2, 35, comma 1, e 38, comma 2, Cost., nonché, all'esito del giudizio di costituzionalità, annullare gli atti impugnati;
a fondamento della domanda, il ricorrente ha dedotto di esser attualmente dipendente del Ministero dell'Interno, con qualifica di Assistente Capo Tecnico della Polizia di Stato, e di non aver potuto presentare la richiesta di contribuzione volontaria, a suo tempo, per ragioni indipendenti dalla propria volontà, prima di esser assunto alle dipendenze del
Ministero.
L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, regolarmente intimato, è rimasto contumace.
La causa è stata istruita a mezzo di documenti.
A seguito di trattazione scritta, in luogo della discussione in udienza, la causa è stata contestualmente decisa.
***
1. I motivi di impugnazione sono i seguenti.
1.1. Col primo motivo, si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 184 del 1997, eccesso di potere per illogicità, difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti ed ingiustizia manifesta. Al riguardo, si segnala che la norma nulla preveda per l'ipotesi in cui si chieda di poter versare contributi per periodi non coperti da assicurazione e che la richiesta del ricorrente era finalizzata proprio al versamento di contributi per un periodo nel quale non era impiegato in alcuna attività lavorativa, cioè nel periodo compreso tra il 1° ottobre 1999 e il 2 ottobre 2003. Inoltre, considerata la tempistica con la quale erano stati accreditati i contributi per il lavoro svolto presso la ditta Cosimo
Summa, a causa di ritardi dell'allora datore di lavoro e dell'Istituto, alla fine dell'anno 2006, a seguito di denuncia di omissione contributiva, si sottolinea che non possa tenersi conto della risalente epoca alla quale sono riferibili i suddetti contributi, perché, se il ricorrente fosse stato messo nelle condizioni di farlo, avrebbe provveduto al versamento prima dell'assunzione presso l'attuale datore di
2
lavoro.
1.2. Col secondo motivo, si deduce violazione e falsa applicazione degli artt.
3, commi 1 e 2, 35, comma 1, e 38, comma 2, Cost. Al riguardo, si sostiene che, qualora l'interpretazione adottata dall'Istituto apparisse conforme alla previsione legislativa, nella parte in cui determina l'incompatibilità della contribuzione volontaria con periodi pregressi non coperti da alcun versamento, per i soggetti attualmente iscritti ad una qualsivoglia gestione previdenziale,
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L T R I B U N A L E D I O R I S T A N O
SEZIONE LAVORO in persona del dott. Antonio Angioi, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 20 del ruolo generale delle controversie in materia di lavoro e di previdenza o assistenza obbligatorie dell'anno 2022, proposta da
FO CO, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del prof. avv. Costantino Murgia e dell'avv. Marco Porcu, che lo rappresentano e difendono per procura speciale in calce al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, legalmente domiciliato presso
l'indirizzo di posta elettronica certificata della Direzione Provinciale di Oristano
INTIMATO – CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17 gennaio 2022, MO OR ha convenuto in giudizio l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, Direzione Provinciale di
Oristano, per sentir dichiarare nulli o annullare o disapplicare il provvedimento del 10 marzo 2021, reiettivo della richiesta di autorizzazione al versamento di contributi volontari, e la deliberazione del 20 settembre 2021, reiettiva del ricorso amministrativo, e così dichiarare il diritto del ricorrente a corrispondere, volontariamente, i contributi relativi al periodo compreso tra il 1° ottobre 1999 e il
2 ottobre 2003, ovvero, in via subordinata, rimettere la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 184 del 1997, nella parte in cui
1
non consente la contribuzione volontaria, anche in costanza di rapporto di lavoro, ai soggetti che, precedentemente, per cause a loro non imputabili, non abbiano ottenuto l'accredito della contribuzione minima, in relazione agli artt. 3, commi 1
e 2, 35, comma 1, e 38, comma 2, Cost., nonché, all'esito del giudizio di costituzionalità, annullare gli atti impugnati;
a fondamento della domanda, il ricorrente ha dedotto di esser attualmente dipendente del Ministero dell'Interno, con qualifica di Assistente Capo Tecnico della Polizia di Stato, e di non aver potuto presentare la richiesta di contribuzione volontaria, a suo tempo, per ragioni indipendenti dalla propria volontà, prima di esser assunto alle dipendenze del
Ministero.
L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, regolarmente intimato, è rimasto contumace.
La causa è stata istruita a mezzo di documenti.
A seguito di trattazione scritta, in luogo della discussione in udienza, la causa è stata contestualmente decisa.
***
1. I motivi di impugnazione sono i seguenti.
1.1. Col primo motivo, si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 184 del 1997, eccesso di potere per illogicità, difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti ed ingiustizia manifesta. Al riguardo, si segnala che la norma nulla preveda per l'ipotesi in cui si chieda di poter versare contributi per periodi non coperti da assicurazione e che la richiesta del ricorrente era finalizzata proprio al versamento di contributi per un periodo nel quale non era impiegato in alcuna attività lavorativa, cioè nel periodo compreso tra il 1° ottobre 1999 e il 2 ottobre 2003. Inoltre, considerata la tempistica con la quale erano stati accreditati i contributi per il lavoro svolto presso la ditta Cosimo
Summa, a causa di ritardi dell'allora datore di lavoro e dell'Istituto, alla fine dell'anno 2006, a seguito di denuncia di omissione contributiva, si sottolinea che non possa tenersi conto della risalente epoca alla quale sono riferibili i suddetti contributi, perché, se il ricorrente fosse stato messo nelle condizioni di farlo, avrebbe provveduto al versamento prima dell'assunzione presso l'attuale datore di
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lavoro.
1.2. Col secondo motivo, si deduce violazione e falsa applicazione degli artt.
3, commi 1 e 2, 35, comma 1, e 38, comma 2, Cost. Al riguardo, si sostiene che, qualora l'interpretazione adottata dall'Istituto apparisse conforme alla previsione legislativa, nella parte in cui determina l'incompatibilità della contribuzione volontaria con periodi pregressi non coperti da alcun versamento, per i soggetti attualmente iscritti ad una qualsivoglia gestione previdenziale,
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