Trib. Velletri, sentenza 08/07/2024, n. 1518
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Testo completo
N. R.G. 1307/2011
(a cui è riunito il proc. n. r.g. 4813/2014)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Alice
Buonafede, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nelle cause civili di primo grado iscritte al n. 1307 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili relativo all'anno 2011 e al n. 4813 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili relativo all'anno 2014, trattenute in decisione, ai sensi dell'art. 190
c.p.c., su conclusioni precisate all'udienza del 19.12.2023, promosse da:
GL LA (C.F. [...]), elettivamente domiciliata in Roma, alla via G. Ferrari n. 11, presso lo studio dell'avv. Aldo Portavia, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Daniele Mauro, in virtù di procura a margine dell'atto di citazione;
Attrice
e
IU LA (C.F. [...]), in proprio e in qualità di erede di IA
LL, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Sogliano n. 70, presso lo studio dell'avv. GI Ametrano, che la rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata a margine dell'atto di citazione;
Attrice
1
contro
UFFICIO CENTRALE ITALIANO (C.F. 01535380156), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Velletri, alla via Virginia Vezzi
n. 19, presso lo studio dell'avv. Luigi Calvaruso, rappresentato e difeso dall'avv.
Maurizio Romagnoli, in virtù di procura rilasciata in calce all'atto di citazione notificato;
Convenuto nonché
PP WO JAN, nato in [...] il [...];
Convenuto non costituito
Oggetto: domanda di risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione stradale;
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del giorno 19.12.2023.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. I presenti giudizi riuniti sono stati introdotti da LA OG e da LA IU, nei confronti dell'Ufficio Centrale Italiano e di AN HO OM al fine di ottenere
l'accertamento della responsabilità esclusiva di quest'ultimo nella causazione del sinistro che ha determinato la morte del proprio congiunto GI IU, nonché la condanna in solido dei convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali dalle medesime subiti in conseguenza dell'incisione del rapporto parentale con il congiunto deceduto.
Il giudizio iscritto al n. r.g. 1307/2011 è stato, nella specie, introdotto da entrambe le attrici, deducendo:
- che, in data 13.4.2007, alle ore 16.00 circa, GI IU, coniuge di LA
OG e fratello di LA IU, a bordo del proprio motoveicolo modello Yamaha T- max, mentre percorreva via Lungomare delle Sirene, provenendo da Torvaianica, direzione Ostia, all'altezza dell'intersezione con via S. Paolo, è stato coinvolto in una collisione con un furgone modello Renault Master di proprietà e condotto da AN
OM HO;
- che quest'ultimo, alla guida in stato di ebrezza alcolica, si è immesso nella
2
carreggiata eseguendo un'inversione di marcia non consentita e senza osservare la dovuta prudenza, occupando integralmente e improvvisamente la corsia su cui stava viaggiando il conducente del motoveicolo;
- che la presenza di dossi sul tratto di strada interessato dal sinistro non ha consentito al conducente del motoveicolo di avere una visione della carreggiata nella sua interezza;
- che l'urto appena descritto ha determinato il decesso di GI IU;
- che, in conseguenza della perdita del proprio congiunto, le attrici hanno subito un danno non patrimoniale quantificato in euro 256.860,00, per LA OG, e in euro
111.306,00, per LA IU, la quale agisce anche in veste di erede della madre, IA
LL, a cui sarebbe spettato, a seguito della perdita del figlio, un risarcimento di euro
205.488,00;
- che le stesse avrebbero patito anche una menomazione della propria integrità psichica tradottasi in un danno biologico, nonché un danno patrimoniale futuro derivante dal venir meno dell'apporto reddituale del proprio congiunto, in qualità di socio e legale rappresentante di diverse società, ossia la RA.COM. Impianti Arredo s.r.l., la RA.COM.
s.a.s., la Vita 1 s.r.l., la Albert Immobiliare s.r.l.;
- che il decesso di GI IU ha inciso negativamente sullo svolgimento dell'attività sociale di tutte le società menzionate, tanto da determinare un danno da perdita di chance quantificato nella complessiva somma di euro 4.720.000,00, parametrata all'utile annuo conseguibile dalle società richiamate e alla durata della vita media del titolare.
Le stesse hanno, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare
l'esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro del veicolo convenuto di proprietà del sig. HO OM AN e per l'effetto condannare in solido i convenuti tra loro al risarcimento di tutti i danni, subiti e subendi, dalle attrici in misura pari ad €
5.646.020,60, così come meglio specificato in narrativa, oltre rivalutazione monetaria dalla data del sinistro fino alla pronuncia ed interessi legali dalla pronuncia fino all'effettivo soddisfo;
in via gradata nella denegatissima ipotesi in cui venisse riconosciuta la concorsualità nella causazione del sinistro, riproporzionare l'ammontare
3 del danno così come determinato al punto precedente secondo la percentuale che Ill.mo
Tribunale adito intenderà quantificare;
comunque, condannare parte avversa al pagamento di spese, competenze ed onorari relativi al presente giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA”.
L'Ufficio Centrale Italiano, costituitosi in giudizio, ha evidenziato:
- di avere già corrisposto in sede stragiudiziale a LA OG la somma di euro
129.600,00 e a LA IU la somma di euro 33.000,00, accettate dalle medesime solo in acconto del maggior avere;
- che è stato avviato, nei confronti del conducente del veicolo, un procedimento penale per l'accertamento dei fatti per cui è causa;
- che, in relazione al sinistro in esame, sono individuabili una pluralità di danneggiati, dovendo considerarsi, a questo fine, anche la posizione di AB AN, quale terza trasportata sul motoveicolo;
- che, tenuto conto della previsione per legge di un massimale, dovrebbe integrarsi il contraddittorio nei confronti di quest'ultima;
- che le conclusioni rassegnate dall'attrice troverebbero, in ogni caso, un limite nel massimale previsto per legge;
- che nella causazione del sinistro dovrebbe riconoscersi una responsabilità concorrente del IU, il quale non ha tenuto una velocità consona allo stato dei luoghi, pur trovandosi nei pressi di un'intersezione;
- che, essendo emerso che il conducente dell'autoveicolo era in condizioni di ebrezza, è interesse dello stesso Ufficio promuovere nei suoi confronti un'azione di rivalsa per le somme che dovesse essere condannata a corrispondere;
- che, in punto di individuazione e quantificazione dei danni che si pretende siano risarciti, non vi sono i presupposti per riconoscere la risarcibilità iure hereditario di danni patiti dal congiunto deceduto e che non vi è alcuna dimostrazione della circostanza che la sofferenza patita dalle attrici si sia tradotta in una lesione della loro salute psichica;
- che, circa il danno patrimoniale lamentato, non è stata fornita prova del venir meno, per effetto del decesso del congiunto, di utilità economiche di cui le stesse attrici hanno
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goduto in passato.
Sulla scorta delle predette circostanze, l'Ufficio ha concluso chiedendo, in via pregiudiziale, di disporre la sospensione del giudizio per pregiudizialità di quello penale e di integrare il contraddittorio nei confronti di AB AN ai sensi dell'art. 140 cod. ass., nonché, nel merito, di rigettare le domande attoree o comunque di detrarre dall'importo che dovesse essere liquidato le somme già versate, nei limiti del massimale di legge, e, in via riconvenzionale, la condanna del conducente AN HO OM a rifondere qualsiasi somma corrisposta in favore delle attrici.
All'udienza del 20.7.2011, l'Ufficio convenuto ha consegnato banco iudicis, in favore di LA IU, la somma di euro 13.800,00 e, in favore di LA OG, la somma di euro 68.000,00, somme che sono state nuovamente dalle medesime accettate quali acconti sul maggiore avere.
A seguito di diversi rinvii per consentire la rinnovazione della notificazione dell'atto introduttivo nei confronti del convenuto non costituitosi, AN HO OM, sono stati assegnati alle parti i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c.
Il giudizio iscritto al n. r.g. 4813/2014 è stato, invece, introdotto unicamente da LA
OG, ribadendo la ricostruzione fattuale già operata nel giudizio di più risalente iscrizione a ruolo e formulando, unicamente nei confronti dell'Ufficio Centrale Italiano, conclusioni corrispondenti a quelle rassegnate nel precedente giudizio.
L'Ufficio Centrale Italiano, costituitosi anche nel giudizio iscritto al n. r.g. 4813/2014, ha rilevato, in via pregiudiziale, la parziale identità di oggetto rispetto al giudizio più risalente e ha reiterato le difese e le conclusioni già rassegnate nella predetta sede.
Con provvedimento del 24.3.2016, è stata disposta la riunione del procedimento iscritto al n. r.g. 4813/2014 a quello iscritto al n. r.g. 1307/2011 e, successivamente, rilevata la costituzione delle due attrici quali parti civili nel giudizio penale e la pronuncia, in quella sede, in loro favore di una sentenza di condanna generica al risarcimento dei danni subiti,
è stata disposta la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 75 c.p.p.
Dopo il passaggio in giudicato in data 15.1.2019 della sentenza penale n. 9794/2017, il presente giudizio è stato riassunto su iniziativa di LA IU.
5
Espletata una consulenza tecnica d'ufficio e mutata la persona fisica del giudice per effetto del decreto del Presidente del Tribunale n. 21 del 9.2.2023, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 19.12.2023, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. Così sinteticamente delineato l'oggetto del presente giudizio, appare opportuno ricostruire
(a cui è riunito il proc. n. r.g. 4813/2014)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Alice
Buonafede, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nelle cause civili di primo grado iscritte al n. 1307 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili relativo all'anno 2011 e al n. 4813 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili relativo all'anno 2014, trattenute in decisione, ai sensi dell'art. 190
c.p.c., su conclusioni precisate all'udienza del 19.12.2023, promosse da:
GL LA (C.F. [...]), elettivamente domiciliata in Roma, alla via G. Ferrari n. 11, presso lo studio dell'avv. Aldo Portavia, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Daniele Mauro, in virtù di procura a margine dell'atto di citazione;
Attrice
e
IU LA (C.F. [...]), in proprio e in qualità di erede di IA
LL, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Sogliano n. 70, presso lo studio dell'avv. GI Ametrano, che la rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata a margine dell'atto di citazione;
Attrice
1
contro
UFFICIO CENTRALE ITALIANO (C.F. 01535380156), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Velletri, alla via Virginia Vezzi
n. 19, presso lo studio dell'avv. Luigi Calvaruso, rappresentato e difeso dall'avv.
Maurizio Romagnoli, in virtù di procura rilasciata in calce all'atto di citazione notificato;
Convenuto nonché
PP WO JAN, nato in [...] il [...];
Convenuto non costituito
Oggetto: domanda di risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione stradale;
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del giorno 19.12.2023.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. I presenti giudizi riuniti sono stati introdotti da LA OG e da LA IU, nei confronti dell'Ufficio Centrale Italiano e di AN HO OM al fine di ottenere
l'accertamento della responsabilità esclusiva di quest'ultimo nella causazione del sinistro che ha determinato la morte del proprio congiunto GI IU, nonché la condanna in solido dei convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali dalle medesime subiti in conseguenza dell'incisione del rapporto parentale con il congiunto deceduto.
Il giudizio iscritto al n. r.g. 1307/2011 è stato, nella specie, introdotto da entrambe le attrici, deducendo:
- che, in data 13.4.2007, alle ore 16.00 circa, GI IU, coniuge di LA
OG e fratello di LA IU, a bordo del proprio motoveicolo modello Yamaha T- max, mentre percorreva via Lungomare delle Sirene, provenendo da Torvaianica, direzione Ostia, all'altezza dell'intersezione con via S. Paolo, è stato coinvolto in una collisione con un furgone modello Renault Master di proprietà e condotto da AN
OM HO;
- che quest'ultimo, alla guida in stato di ebrezza alcolica, si è immesso nella
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carreggiata eseguendo un'inversione di marcia non consentita e senza osservare la dovuta prudenza, occupando integralmente e improvvisamente la corsia su cui stava viaggiando il conducente del motoveicolo;
- che la presenza di dossi sul tratto di strada interessato dal sinistro non ha consentito al conducente del motoveicolo di avere una visione della carreggiata nella sua interezza;
- che l'urto appena descritto ha determinato il decesso di GI IU;
- che, in conseguenza della perdita del proprio congiunto, le attrici hanno subito un danno non patrimoniale quantificato in euro 256.860,00, per LA OG, e in euro
111.306,00, per LA IU, la quale agisce anche in veste di erede della madre, IA
LL, a cui sarebbe spettato, a seguito della perdita del figlio, un risarcimento di euro
205.488,00;
- che le stesse avrebbero patito anche una menomazione della propria integrità psichica tradottasi in un danno biologico, nonché un danno patrimoniale futuro derivante dal venir meno dell'apporto reddituale del proprio congiunto, in qualità di socio e legale rappresentante di diverse società, ossia la RA.COM. Impianti Arredo s.r.l., la RA.COM.
s.a.s., la Vita 1 s.r.l., la Albert Immobiliare s.r.l.;
- che il decesso di GI IU ha inciso negativamente sullo svolgimento dell'attività sociale di tutte le società menzionate, tanto da determinare un danno da perdita di chance quantificato nella complessiva somma di euro 4.720.000,00, parametrata all'utile annuo conseguibile dalle società richiamate e alla durata della vita media del titolare.
Le stesse hanno, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare
l'esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro del veicolo convenuto di proprietà del sig. HO OM AN e per l'effetto condannare in solido i convenuti tra loro al risarcimento di tutti i danni, subiti e subendi, dalle attrici in misura pari ad €
5.646.020,60, così come meglio specificato in narrativa, oltre rivalutazione monetaria dalla data del sinistro fino alla pronuncia ed interessi legali dalla pronuncia fino all'effettivo soddisfo;
in via gradata nella denegatissima ipotesi in cui venisse riconosciuta la concorsualità nella causazione del sinistro, riproporzionare l'ammontare
3 del danno così come determinato al punto precedente secondo la percentuale che Ill.mo
Tribunale adito intenderà quantificare;
comunque, condannare parte avversa al pagamento di spese, competenze ed onorari relativi al presente giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA”.
L'Ufficio Centrale Italiano, costituitosi in giudizio, ha evidenziato:
- di avere già corrisposto in sede stragiudiziale a LA OG la somma di euro
129.600,00 e a LA IU la somma di euro 33.000,00, accettate dalle medesime solo in acconto del maggior avere;
- che è stato avviato, nei confronti del conducente del veicolo, un procedimento penale per l'accertamento dei fatti per cui è causa;
- che, in relazione al sinistro in esame, sono individuabili una pluralità di danneggiati, dovendo considerarsi, a questo fine, anche la posizione di AB AN, quale terza trasportata sul motoveicolo;
- che, tenuto conto della previsione per legge di un massimale, dovrebbe integrarsi il contraddittorio nei confronti di quest'ultima;
- che le conclusioni rassegnate dall'attrice troverebbero, in ogni caso, un limite nel massimale previsto per legge;
- che nella causazione del sinistro dovrebbe riconoscersi una responsabilità concorrente del IU, il quale non ha tenuto una velocità consona allo stato dei luoghi, pur trovandosi nei pressi di un'intersezione;
- che, essendo emerso che il conducente dell'autoveicolo era in condizioni di ebrezza, è interesse dello stesso Ufficio promuovere nei suoi confronti un'azione di rivalsa per le somme che dovesse essere condannata a corrispondere;
- che, in punto di individuazione e quantificazione dei danni che si pretende siano risarciti, non vi sono i presupposti per riconoscere la risarcibilità iure hereditario di danni patiti dal congiunto deceduto e che non vi è alcuna dimostrazione della circostanza che la sofferenza patita dalle attrici si sia tradotta in una lesione della loro salute psichica;
- che, circa il danno patrimoniale lamentato, non è stata fornita prova del venir meno, per effetto del decesso del congiunto, di utilità economiche di cui le stesse attrici hanno
4
goduto in passato.
Sulla scorta delle predette circostanze, l'Ufficio ha concluso chiedendo, in via pregiudiziale, di disporre la sospensione del giudizio per pregiudizialità di quello penale e di integrare il contraddittorio nei confronti di AB AN ai sensi dell'art. 140 cod. ass., nonché, nel merito, di rigettare le domande attoree o comunque di detrarre dall'importo che dovesse essere liquidato le somme già versate, nei limiti del massimale di legge, e, in via riconvenzionale, la condanna del conducente AN HO OM a rifondere qualsiasi somma corrisposta in favore delle attrici.
All'udienza del 20.7.2011, l'Ufficio convenuto ha consegnato banco iudicis, in favore di LA IU, la somma di euro 13.800,00 e, in favore di LA OG, la somma di euro 68.000,00, somme che sono state nuovamente dalle medesime accettate quali acconti sul maggiore avere.
A seguito di diversi rinvii per consentire la rinnovazione della notificazione dell'atto introduttivo nei confronti del convenuto non costituitosi, AN HO OM, sono stati assegnati alle parti i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c.
Il giudizio iscritto al n. r.g. 4813/2014 è stato, invece, introdotto unicamente da LA
OG, ribadendo la ricostruzione fattuale già operata nel giudizio di più risalente iscrizione a ruolo e formulando, unicamente nei confronti dell'Ufficio Centrale Italiano, conclusioni corrispondenti a quelle rassegnate nel precedente giudizio.
L'Ufficio Centrale Italiano, costituitosi anche nel giudizio iscritto al n. r.g. 4813/2014, ha rilevato, in via pregiudiziale, la parziale identità di oggetto rispetto al giudizio più risalente e ha reiterato le difese e le conclusioni già rassegnate nella predetta sede.
Con provvedimento del 24.3.2016, è stata disposta la riunione del procedimento iscritto al n. r.g. 4813/2014 a quello iscritto al n. r.g. 1307/2011 e, successivamente, rilevata la costituzione delle due attrici quali parti civili nel giudizio penale e la pronuncia, in quella sede, in loro favore di una sentenza di condanna generica al risarcimento dei danni subiti,
è stata disposta la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 75 c.p.p.
Dopo il passaggio in giudicato in data 15.1.2019 della sentenza penale n. 9794/2017, il presente giudizio è stato riassunto su iniziativa di LA IU.
5
Espletata una consulenza tecnica d'ufficio e mutata la persona fisica del giudice per effetto del decreto del Presidente del Tribunale n. 21 del 9.2.2023, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 19.12.2023, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. Così sinteticamente delineato l'oggetto del presente giudizio, appare opportuno ricostruire
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