Trib. Cagliari, sentenza 04/12/2024, n. 2556

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Cagliari, sentenza 04/12/2024, n. 2556
Giurisdizione : Trib. Cagliari
Numero : 2556
Data del deposito : 4 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Così composto:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al N. 2878 del ruolo generale dell'anno 2021
TRA
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso lo Parte_1
studio dell'avv. Debora Cara, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
-RICORRENTE-
E
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso lo Controparte_1
studio dell'avv. BELLU CARLA ITRIA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
-RESISTENTE-
E
Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Cagliari
-INTERVENUTO PER LEGGE-
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: “Dichiarare la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...]
, con addebito nei confronti di quest'ultima;
CP_1

1

• Disporre l'assegnazione della casa coniugale, di esclusiva proprietà del sita in Serdiana, Pt_1
CA, Via Don Minzoni, n°15 al ricorrente il quale vi abiterà con la figlia maggiorenne, ma non ancora economicamente autosufficiente, con tutto quanto l'arreda;

• Disporre l'affido condiviso della figlia , la quale vista l'età, potrà decidere in totale Per_1
autonomia presso quale genitore stare e per quanto tempo.
• Porre a carico di , l'obbligo di versare a titolo di contributo per il mantenimento Controparte_1
del coniuge € 200,00 mensili ed € 300,00 per la figlia. da pagarsi entro il giorno 5 di ogni mese e
da aggiornare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie quali
quelle scolastiche, mediche, non coperte dal SSN , sportive, ludico-ricreative che dovessero
rendersi necessarie nel precipuo interesse della figlia previamente concordate e Per_1
documentate;

• Con vittoria di spese, competenze, onorari, oneri e accessori come per legge”.
Per la parte resistente: “ 1) pronunciare l'addebito della separazione a carico del sig.
[...]
;
Parte_1

2) confermare l'assegnazione dell'abitazione già coniugale alla che vi continuerà a dimorare CP_1
con la figlia maggiore d'età, ma non ancora economicamente autonoma;

3) porre a carico del un assegno di mantenimento commisurato alle sue possibilità Pt_1
economiche, e comunque non inferiore ad euro 200,00 mensili, a titolo di concorso nel
mantenimento della figlia, ferma la condivisione paritetica delle spese straordinarie.
Con vittoria di spese competenze”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.04.2021, ha chiesto la pronuncia della Controparte_2
separazione dalla moglie, , con addebito alla stessa. Controparte_1
A sostegno della domanda, ha dedotto: che nel corso del matrimonio aveva sempre provveduto all'accudimento di casa e famiglia anche oltre i limiti delle proprie sostanze economiche;
che nel
2017, rimasto privo di occupazione, aveva provveduto alle necessità della famiglia grazie ad un
canone percepito per la locazione di un locale commerciale di sua proprietà;
che da quel momento
la che invece aveva da qualche anno trovato una stabile
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