Trib. Taranto, sentenza 07/01/2025, n. 29

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Taranto, sentenza 07/01/2025, n. 29
Giurisdizione : Trib. Taranto
Numero : 29
Data del deposito : 7 gennaio 2025

Testo completo

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TARANTO SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Daniele Gallucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 6566 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra A.M.G. COSTRUZIONI S.R.L. (C.F. 01904010749), con il patrocinio dell'avv. GALLONE PIETRO, con elezione di domicilio presso il difensore al seguente indirizzo pec: gallone.pietro@coabrindisi.legalmail.it parte appellante

contro

AN DO (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. TRANI MICHELE, con elezione di domicilio presso il difensore al seguente indirizzo pec: trani.michele@oravta.legalmail.it
parte appellata COMUNE DI MONTEIASI (C.F. 80010770735), con il patrocinio dell'avv. CAPOZZA CARMELA ANNA RITA e dell'avv. , con elezione di domicilio digitale presso il difensore al seguente indirizzo pec: capozza.carmelaannarita@oravta.legalmail.it
parte appellata ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA (C.F. 00347000721), con il patrocinio dell'avv. ALFONSO ANTONIA ALESSANDRA, con elezione di domicilio digitale al seguente indirizzo pec: alfonso.antoniaalessandra@oravta.legalmail.it
parte appellata SARA ASSICURAZIONI SPA (C.F. 00885091009), con il patrocinio dell'avv. DE GRANDIS VERONICA, con elezione di domicilio presso il difensore al seguente indirizzo pec: degrandis.veronica@oravta.legalmail.it
parte appellata
OGGETTO: appello - risarcimento danni 2051 c.c. CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note
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scritte, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia. MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO 1. Sintesi degli atti di causa. ND TA conveniva in giudizio, davanti al giudice di pace di Grottaglie, il Comune di Monteiasi. A fondamento dell'azione intrapresa deduceva:
che era proprietario di un immobile sito in Monteiasi, alla via Lotta n. 77;

che all'interno del primo vano del proprio fabbricato e sulla sua facciata si erano generati vistosi segni di umidità, provocati dalle infiltrazioni delle acque meteroriche che precipitavano sulla strada antistante l'ingresso della sua abitazione;

che inoltre si era verificato un cedimento della pavimentazione del marciapiede;

che la causa delle infiltrazioni era riconducibile anche allo stato del marciapiede, che presentava vistose crepe e risultava allo stesso livello della strada, favorendo il deflusso dell'acqua all'interno del fabbricato. Sulla scorta di tali premesse, chiedeva la condanna del comune al risarcimento dei danni patiti, quantificati nella misura di € 4.300,00. Costituitosi in giudizio, il Comune di Monteiasi declinava ogni responsabilità per l'accaduto, asserendo che la colpa doveva attribuirsi esclusivamente all'AQ, quale custode e gestore della rete fognaria, in quanto il tratto di marciapiede e di strada antistante l'abitazione dell'attore erano stati interessati da lavori di allaccio alla rete idrica e le infiltrazioni si erano verificate a causa dell'accumulo di acqua all'interno di una pozzetta che non era stata ricoperta in modo adeguato a seguito dei predetti lavori. Inoltre, rilevava che alla produzione del danno avevano concorso la mancata impermeabilizzazione del fabbricato e il cattivo stato di manutenzione. Pertanto, concludeva chiedendo:
di essere autorizzare alla chiamata in causa dell'AQ;

di dichiarare la nullità dell'atto di citazione;

di rigettare la domanda attrice;

di condannare, in caso di accoglimento della domanda, esclusivamente l'AQ;

di riconoscere, sempre in caso di accoglimento della domanda, la responsabilità concorsuale dell'attore. Si costituiva in giudizio il terzo chiamato AQ, rilevando che il sinistro si era verificato a seguito dei lavori effettuati dall'impresa MG Costruzioni s.r.l.
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per il potenziamento e l'estensione della rete idrica nell'abitato di Monteiasi, durante i quali si era verificato un cedimento del marciapiede stradale non ripristinato a regola d'arte. Per il resto contestava la fondatezza della domanda attorea e chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa MG Costruzioni s.r.l., quale unica responsabile del danno. Insisteva per il rigetto della domanda e, in subordine, in caso di accoglimento della pretesa attorea, per la condanna di MG a tenerlo indenne da quanto sarebbe stato condannato a pagare in favore dell'attore, con condanna della stessa MG al pagamento diretto delle somme dovute in favore del danneggiato. Si costituiva in giudizio anche MG, rilevando:
il proprio difetto di legittimazione passiva, non essendosi instaurato alcun rapporto diretto tra essa società e l'attore;

che i lavori erano stati eseguiti a regola d'arte e che l'appaltante AQ e il Comune di Monteiasi non avevano mai denunciato le presunte infiltrazioni entro il termine di decadenza previsto dall'art. 1667 c.c.
che i lavori erano stati ultimati il 4 ottobre 2013, quattro anni prima delle presunte infiltrazioni, e non avevano comportato alcuna alterazione ai manufatti, anche interrati, ubicati nell'area interessata, né avevano determinato una alterazione delle pendenze e quote stradali;

che i danni erano riconducibili alla mancanza di impermeabilizzazioni, intercapedini e vespai areati nel fabbricato dell'attore. Concludeva chiedendo il rigetto della domanda e di essere autorizzata alla chiamata in causa della propria compagnia assicuratrice, al fine di essere manlevata. Si costituiva in giudizio anche la RA ON, contestando la fondatezza della domanda dell'attore ed eccependo l'inoperatività della polizza, poiché non garantiva la copertura dei danni occasionati dall'esecuzione di lavori d'acquedotto. Il giudice di pace rigettava le eccezioni di nullità dell'atto di citazione e accoglieva la domanda, condannando il comune di Monteiasi e l'AQ al pagamento della somma di € 5.000,00, oltre interessi. Condannava gli stessi enti al pagamento delle spese di lite e poneva le spese di ctu a carico dei convenuti. Accoglieva la domanda di manleva spiegata da AQ e, per l'effetto, condannava MG Costruzioni s.r.l. a tenere indenne l'AQ da quanto sarebbe stato costretto a pagare all'attore. Inoltre condannava MG alla
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refusione delle spese legali sostenuta da AQ. A sostegno della decisione, rilevava:
che dovevano ritenersi incontestati lo stato dei luoghi e le lamentate infiltrazioni;

che, come acclarato dal ctu, le infiltrazioni che avevano interessato i prospetti erano da addebitarsi, per il 50%, all'acqua che si era infiltrata dalla frana presente nel marciapiede e, per il restante 50%, allo stato del pluviale posto sotto la quota stradale e alla ridotta altezza del marciapiede rispetto alla sede stradale;

che, a differenza di quanto sostenuto da MG, i danni non potevano addebitarsi al carente stato di manutenzione dell'immobile, in quanto si trattava di circostanza priva di riscontri probatori;

che nel contratto di appalto stipulato tra AQ e MG, avente ad oggetto i lavori di potenziamento della rete idrica, l'appaltatore MG aveva assunto la responsabilità dei danni arrecati a persone o cose in conseguenza dell'esecuzione dei lavori, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità;

che la società MG doveva quindi rispondere ex artt. 2043 e 2051 c.c., mentre AQ doveva ritenersi responsabile sia per culpa in eligendo o in vigilando, sia in ragione della perdurante signoria sulle condotte idriche e fognanti, al momento dell'incidente regolarmente funzionanti;

che l'esonero di responsabilità pattuito tra AQ e MG non poteva comunque spiegare alcun effetto nei rapporti tra AQ e l'attore terzo danneggiato;

che la domanda di manleva spiegata da AQ nei confronti di MG era invece meritevole di accoglimento, in quanto l'allagamento dei locali era dipeso da un fatto riconducibile all''impresa appaltatrice, individuato, sulla base del rapporto interno dello stesso AQ, nel cedimento del marciapiede stradale non rispristinato a regola d'arte a seguito dei lavori di potenziamento della rete idrica. Infine,
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