Trib. Venezia, sentenza 19/04/2024, n. 1129

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Venezia, sentenza 19/04/2024, n. 1129
Giurisdizione : Trib. Venezia
Numero : 1129
Data del deposito : 19 aprile 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Fabio Massimo Saga, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa R.G. n. 8112/2021 promossa
da
RA TO, NI LL e NN LL, con l'Avv.
Stefano Capo;

-ATTORI-
contro
RI LU NI, con l'avv. Antonio Pasquale;

RD LL e IL LL, con l'Avv. Antonio Pasquale;

CI LL NI, con l'Avv. Lucio Spampatti;

-CONVENUTI-
Oggetto: diritti reali.
I procuratori di parti attrici e di parti convenute hanno concluso come da verbale d'udienza del
18.1.2024:
L'avv. Capo deposita atto sottoscritto dai suoi clienti di rinuncia alle domande. Rappresenta di aver depositato telematicamente l'atto di rinuncia ieri, 17.1.2024. Su richiesta di chiarimenti del Giudice, rappresenta che non chiede la compensazione delle spese di lite.
Non chiede la condanna delle controparti alle spese di lite. L'avv. Pasquale chiede la condanna degli attori alla rifusione delle spese di lite, rammentando che si chiede la distrazione delle spese di lite. L'avv. Spampatti precisa le seguenti conclusioni, dichiararsi cessata la materia del contendere in virtù della rinuncia della domande e condannarsi gli attori alla rifusione delle spese di lite vista la
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soccombenza con distrazione al difensore antistatario e chiede essere autorizzato al deposito delle note spese. L'avv. Pasquale si associa alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere. L'avv. Capo rileva come non vi sia più materia del contendere. Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I difensori si riportano a quanto dedotto sopra circa il venir meno della materia del contendere e le domande di rifusione delle spese di lite. Rinunciano ai termini ex art. 190 c.p.c.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 27.10.2021, i Sig.ri EL BU, NN LO e NN
LO, convenivano in giudizio i Sig.ri MA SA GN, DU LO, IA
LO e UC LO GN, esponendo di essere eredi del Sig. NO LO, deceduto il 21.3.2015, figlio naturale del Sig. IO LO.
Il Sig. NO LO aveva vissuto nella casa del padre IO in via del Torrion, n. 10 a Mestre
(VE) fino a quando, contratto matrimonio, si era trasferito altrove con la moglie. Alla morte di
IO LO, avvenuta il 24.11.1981, si apriva successione senza testamento e l'asse ereditario del de cuius risultava composto da: appartamento a piano terreno in Mestre, via del Torrion, n. 10, appartamento al primo piano in Mestre, via del Torrion, n. 10;
magazzino al piano terreno in
Mestre, via del Torrion, n. 10;
area urbana adibita a giardino;
tre unità a schiera in Mestre, via
Spalti, nn. 33, 35 e 37.
Sin dall'apertura della successione, l'appartamento al piano terreno di via del Torrion, n. 10, nel frattempo collegato a quello del primo piano con una scala esterna coperta, veniva abitato stabilmente dalla Sig.ra MA SA GN, moglie di IO LO, e dai suoi tre figli
Sig.ri UC LO GN, IA LO ed DU LO.
I GN-LO, dalla morte del Sig. IO LO, avevano impedito a NO LO
l'accesso all'abitazione e gli avevano notificato un atto di citazione con cui chiedevano lo scioglimento della comunione ereditaria nei suoi confronti e la legittimità della commutazione esercitata sulla quota ereditaria lui spettante. Ciò comportava la nascita di un contenzioso giudiziario conclusosi, dopo due gradi di giudizio, con la sentenza della Corte d'Appello di Venezia
n. 1377 del 2012, che attribuiva al Sig. NO LO la nuda proprietà dei beni di cui ai nn. 1), 3)
e 4) dell'asse ereditario del Sig. IO LO, gravati del diritto di uso e abitazione in favore della Sig.ra MA SA GN.
Nel 2015, alla morte del Sig. NO LO, si apriva la successione ereditaria in favore degli odierni attori. Successivamente, i GN-LO, su loro sollecitazione, manifestavano la volontà di restituire loro l'immobile, ma, viste le condizioni in cui versava lo stesso, avevano evidenziato alla controparte la necessità di compiere una verifica dei luoghi. A fronte dell'opposizione della Sig.ra MA SA GN e del Sig. UC LO GN, gli attori decidevano di agire ai sensi dell'art. 696-bis c.p.c., dando avvio al procedimento R.G. n.
2203/2020.
All'esito della suddetta procedura, le parti non addivenivano, tuttavia, ad alcuna definizione della vertenza, con la conseguente instaurazione dell'odierna procedura, preceduta da procedimento cautelare ante causam di sequestro conservativo dei beni della Sig.ra MA SA GN e del Sig. UC LO GN (R.G. n. 5939/2021).
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Tanto premesso, gli attori chiedevano accertarsi che la Sig.ra MA SA GN non ha adempiuto agli obblighi di manutenzione che le incombevano quale titolare dei diritti di uso e di abitazione sull'immobile di via del Torrion n. 10, piano terra e sue pertinenze, nonché sullo
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