Trib. Roma, sentenza 20/05/2024, n. 8453

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 20/05/2024, n. 8453
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 8453
Data del deposito : 20 maggio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I sezione civile
Il Collegio così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Giudice dott.ssa Filomena Albano
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. 45854/2023 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte 1
E
Parte_2 rappresentati e difesi dall'avv. Annafranca Coppola;
con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
visto l'accordo tra le parti di seguito indicato:




1- Consenso relativo ai rapporti personali e patrimoniali tra coniugi
I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;

2- Consenso relativo ai rapporti personali tra coniugi:
All'esito e a far data dalla sottoscrizione del processo verbale dell'udienza di comparizione delle parti ex art. 743-bis.51 comma 4 c.p.c. -se disposta in presenza, ovvero delle note di trattazione scritta -se disposta in modalità scritta stante contestuale loro espressa richiesta ex art.
473-bis.51 comma 3 c.p.c., i coniugi saranno autorizzati a vivere separati con l'obbligo di mutuo
rispetto ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 158 c.c.

3- Attribuzione Assegno di mantenimento a favore della coniuge Sig.ra NA Di NO
Tenuto conto delle disponibilità del reddito da lavoro del Sig. NE D'MA e dell'attuale stato di non occupazione lavorativa della Sig.ra NA Di NO, tale per cui si ritenga sussistere a suo favore il requisito ex art. 156 1° comma c.c. ovvero in difetto "di adeguati redditi propri", i coniugi convengono come il coniuge Sig. NE D'MA si obblighi a corrispondere alla coniuge Sig.ra NA Di NO un assegno di mantenimento mensile dell'importo di euro 200,00 (duecento/00) da versare alla medesima titolare con bonifico bancario entro e non
oltre il 05 del mese, con rivalutazione automatica secondo indici ISTAT, a decorrere da un anno
dopo la sentenza di separazione;

4- Consenso relativo all'assegnazione della casa coniugale
Ritenuto come "il godimento della casa familiare è - ex lege, art. 337-sexies c.c.- attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli", la casa familiare sita a Roma in Viale Prospero Colonna
n. 32, sarà assegnata alla coniuge Sig.ra NA DI MA tenuto conto dell'attuale sua posizione di genitore prevalentemente accudente del figlio minore;
sempre nell'interesse della prole,
l'assegnazione della casa coniugale avrà luogo con quanto in essa presente e per quanto ad essa pertinente (cantina);
il coniuge avrà cura di asportarne i soli effetti personali e di lavoro assumendone le spese di trasporto con obbligo a provvedervi entro 60 giorni dal provvedimento di omologazione delle
presenti condizioni;

- all'esito, il Sig. D'MA, ove non vi abbia già provveduto previo accordo con la moglie e dopo la sottoscrizione del presente Ricorso, si allontanerà dalla casa coniugale, con cessazione della convivenza familiare previamente autorizzata dal Tribunale, decorsi 60 giorni dalla sottoscrizione del processo verbale-trattazione scritta dell'udienza di comparizione delle parti;

- la Sig.ra DI MA, salvo accordo diverso, provvederà al pagamento di tutte le utenze di natura ordinaria afferenti la casa coniugale a decorrere dalla data dell'udienza di comparizione-trattazione scritta, nonché, entro i successivi 90 giorni, a volturare a proprio nome le eventuali utenze domestiche
intestate al marito.

5- Consenso relativo all'affidamento condiviso della minore:
- i coniugi convengono come la responsabilità genitoriale sul minore SO, sia esercitata da entrambi i genitori, congiuntamente e disgiuntamente, in regime di affidamento condiviso: disgiuntamente, ovvero separatamente da ciascun genitore, per le questioni e decisioni di ordinaria amministrazione;
congiuntamente, ovvero di comune accordo, per le questioni e decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale dello
stesso nelle modalità di cui si rinvia al Protocollo d'Intesa del Tribunale di Roma del 17 dicembre 2014.
tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle sue aspirazioni;
in caso di disaccordo, fallito il tentativo di mediazione, la decisione è rimessa in via giudiziale ex art. 337-ter/comma 3 c.c. ferma comunque la competenza giurisdizionale di vigilanza sulle modalità di esercizio della
responsabilità genitoriale ex art. 337 c.c.;

6- Consenso relativo al collocamento prevalente del figlio presso la madre:
- entrambi i coniugi convengono come il figlio minore SO sia collocato prevalentemente presso la madre, ovvero presso la casa coniugale-familiare ove conserva l'attuale residenza, domicilio, dimora salvo l'obbligo del genitore collocatario-madre di comunicare al genitore non collocatario-padre, entro il termine di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza, domicilio o dimora pena l'obbligo al risarcimento dei danni di cui
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