Trib. Forli, sentenza 02/01/2025, n. 2
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Testo completo
N. R.G. 1621/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Cecilia Branca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1621/2022 promossa da:
FALL.TO UNICANTIERI SRL (C.F. 04274440405), con il patrocinio dell'avv. RANIERI
RAFFAELE, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. RANIERI RAFFAELE
ATTORE contro
VN COSTRUZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA (C.F.
03640180364), con il patrocinio dell'avv. PIANTEDOSI ANTONIO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. PIANTEDOSI ANTONIO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Forlì, contrariis rejectis:
I I. In via principale – nel merito:
a. accertare la sussistenza di tutti i presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria fallimentare ai sensi dell'art. 67 comma I n. 2) L. Fall., per le causali esposte in narrativa;
b. accertare che il pagamento oggetto di azione revocatoria fallimentare, ai sensi dell'art. 67 comma I n. 2) L.Fall., è avvenuto nel c.d. “periodo sospetto”, per tutte le causali esposte in narrativa;
pagina 1 di 5 c. accertare la deminutio patrimoniale patita dal Fallimento UNICANTIERI s.r.l. in conseguenza del pagamento preferenziale e della correlata distrazione di tale importo dalla sua destinazione alla massa dei creditori, per le causali esposte nella narrativa;
d. per l'effetto, dichiarare l'inefficacia, ex art. 67 comma I n. 2) L. Fall. nei confronti del
Fallimento UNICANTIERI s.r.l. del pagamento eseguito in data 18/03/2019 per euro 3.562,50 in linea capitale in favore della VN COSTRUZIONI s.r.l.s. per le ragioni espresse in narrativa;
e. per l'effetto, condannare la VN COSTRUZIONI s.r.l.s. al pagamento in favore del Fallimento
UNICANTIERI s.r.l. della somma di euro 3.562,50 in linea capitale o quella somma maggiore o minore riconosciuta giusta e provata, oltre interessi al saggio legale dal 18/03/2019 alla restituzione, ed oltre ad interessi legali ex art. 1284 cod. civ. dalla data della domanda giudiziale come per legge.
a. nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda svolta in via principale sub n. I) che precede, con riserva di gravame, accertare la sussistenza dei presupposti per
l'esercizio dell'azione revocatoria fallimentare, ai sensi dell'art. 67 comma II L.Fall., per tutte le causali esposte in narrativa;
b. accertare che il pagamento oggetto di azione revocatoria fallimentare, ai sensi dell'art. 67 comma II L.Fall., è avvenuto nei sei mesi antecedenti alla dichiarazione di fallimento, per tutte le causali esposte in narrativa;
I II. In via subordinata - nel merito - con riserva di gravame:
c. accertare comunque che lo stato di decozione della UNICANTIERI s.r.l. era noto o in ogni caso conoscibile per la VN COSTRUZIONI s.r.l.s., per tutte le causali esposte in narrativa;
d. accertare la deminutio patrimoniale patita dal Fallimento UNICANTIERI s.r.l. in conseguenza del pagamento preferenziale e della correlata distrazione di tale importo dalla sua destinazione alla massa dei creditori;
e. per l'effetto, dichiarare l'inefficacia ex art. 67 comma II L.Fall. nei confronti del Fallimento
UNICANTIERI s.r.l. del pagamento eseguito in data 18/03/2019 per euro 3.562,50 in linea capitale in favore della VN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Cecilia Branca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1621/2022 promossa da:
FALL.TO UNICANTIERI SRL (C.F. 04274440405), con il patrocinio dell'avv. RANIERI
RAFFAELE, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. RANIERI RAFFAELE
ATTORE contro
VN COSTRUZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA (C.F.
03640180364), con il patrocinio dell'avv. PIANTEDOSI ANTONIO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. PIANTEDOSI ANTONIO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Forlì, contrariis rejectis:
I I. In via principale – nel merito:
a. accertare la sussistenza di tutti i presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria fallimentare ai sensi dell'art. 67 comma I n. 2) L. Fall., per le causali esposte in narrativa;
b. accertare che il pagamento oggetto di azione revocatoria fallimentare, ai sensi dell'art. 67 comma I n. 2) L.Fall., è avvenuto nel c.d. “periodo sospetto”, per tutte le causali esposte in narrativa;
pagina 1 di 5 c. accertare la deminutio patrimoniale patita dal Fallimento UNICANTIERI s.r.l. in conseguenza del pagamento preferenziale e della correlata distrazione di tale importo dalla sua destinazione alla massa dei creditori, per le causali esposte nella narrativa;
d. per l'effetto, dichiarare l'inefficacia, ex art. 67 comma I n. 2) L. Fall. nei confronti del
Fallimento UNICANTIERI s.r.l. del pagamento eseguito in data 18/03/2019 per euro 3.562,50 in linea capitale in favore della VN COSTRUZIONI s.r.l.s. per le ragioni espresse in narrativa;
e. per l'effetto, condannare la VN COSTRUZIONI s.r.l.s. al pagamento in favore del Fallimento
UNICANTIERI s.r.l. della somma di euro 3.562,50 in linea capitale o quella somma maggiore o minore riconosciuta giusta e provata, oltre interessi al saggio legale dal 18/03/2019 alla restituzione, ed oltre ad interessi legali ex art. 1284 cod. civ. dalla data della domanda giudiziale come per legge.
a. nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda svolta in via principale sub n. I) che precede, con riserva di gravame, accertare la sussistenza dei presupposti per
l'esercizio dell'azione revocatoria fallimentare, ai sensi dell'art. 67 comma II L.Fall., per tutte le causali esposte in narrativa;
b. accertare che il pagamento oggetto di azione revocatoria fallimentare, ai sensi dell'art. 67 comma II L.Fall., è avvenuto nei sei mesi antecedenti alla dichiarazione di fallimento, per tutte le causali esposte in narrativa;
I II. In via subordinata - nel merito - con riserva di gravame:
c. accertare comunque che lo stato di decozione della UNICANTIERI s.r.l. era noto o in ogni caso conoscibile per la VN COSTRUZIONI s.r.l.s., per tutte le causali esposte in narrativa;
d. accertare la deminutio patrimoniale patita dal Fallimento UNICANTIERI s.r.l. in conseguenza del pagamento preferenziale e della correlata distrazione di tale importo dalla sua destinazione alla massa dei creditori;
e. per l'effetto, dichiarare l'inefficacia ex art. 67 comma II L.Fall. nei confronti del Fallimento
UNICANTIERI s.r.l. del pagamento eseguito in data 18/03/2019 per euro 3.562,50 in linea capitale in favore della VN
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