Trib. Modena, sentenza 05/12/2024, n. 651

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Modena, sentenza 05/12/2024, n. 651
Giurisdizione : Trib. Modena
Numero : 651
Data del deposito : 5 dicembre 2024

Testo completo

N. R.G. 2766/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Susanna Zavaglia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2766/2024 promossa da:
(C.F. , con avv.ti RUGGIERI STEFANO e BERNI Parte_1 C.F._1
SILVIA
e
UR GI (C.F. , con avv. BARTOLOZZI BIANCA MARIA C.F._2
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
FATTO
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 21/06/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto
di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: “


1. I coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto, liberi di fissare la propria residenza ove riterranno
più opportuno con l'unico obbligo di comunicarsi senza ritardo ogni variazione della stessa.
2. Avendo il Signor in comune accordo con la moglie, già trasferito da tempo la propria Pt_1
residenza in Pavullo nel Frignano (MO), Via Annetta Silingardi n. 1, nella casa coniugale - di
proprietà esclusiva della Signora - continuerà ad abitare quest'ultima, unitamente alla figlia Pt_1
maggiorenn e alla minor . Per_1 Per_2
3. Quanto ai beni mobili e alle suppellettili che ne costituiscono l'arredo, i coniugi si danno atto di aver
già raggiunto, in separata sede, un accordo per la loro suddivisione con reciproca soddisfazione.
4. Per quanto concerne i figli della coppia: a di anni 22 è economicamente autosufficiente;
b) Per_3
di anni 19, in cerca di occupazione e non economicamente autosufficiente, risiederà presso Per_1
la madre;
c , di anni 7, verrà affidata congiuntamente a entrambi i genitori con collocazione Per_2
prevalente presso la madre, presso la quale avrà stabile residenza.
5. I coniugi si impegnano a collaborare in modo aperto e leale alla gestione della minor avendo Per_2
a mente le esigenze di ciascuno, i reciproci impegni contingenti e le preminenti esigenze della
bambina.
Entrambi i genitori saranno quindi onerati di provvedere ai bisogni di cura, educazione, istruzione,
assistenza e mantenimento della minore, organizzandosi secondo necessità, assumendo di comune
accordo le decisioni di maggior interesse per la minore (relative all'educazione, all'istruzione e alla
salute) e, disgiuntamente le decisioni relative all'ordinaria conduzione di vita nei rispettivi periodi di
permanenza della figlia presso ciascuno di loro.
La minore, attualmente frequenta la 1° elementare presso la Scuola Primaria “E. De Amicis” sita in
Pavullo n/F (MO), Viale Martiri n. 61, usufruendo del servizio di pre-scuola secondo i seguenti orari:
entrata ad ore 7,30 e uscita ad ore 16,00.
Frequente, altresì, un corso di danza presso l'Associazione Culturale “Le Muse”, con sede in Pavullo
n/F (MO);
Via Serra di Porto n. 19, nella giornata del martedì dalle ore 17,15 alle ore 18,15.
Al termine della scuola, è solita frequentare un Centro Estivo.
Nel periodo estivo è solita trascorrere un periodo di vacanza, generalmente nel mese di agosto, in
località marittima.
Circa la ripartizione dei periodi di responsabilità genitoriale, posto che le mansioni lavorative della
Sig.ra ST UR prevedono una turnazione variabile, anche implicante lavoro notturno,
domenicale e in giornate festive, le parti convengono che detti periodi vengano determinati in
accordo con i turni di lavoro volta a volta determinati per la madre, la quale si impegna a comunicare
tempestivamente al marito, mese per mese, solamente gli impegni lavorativi conseguenti ai turni che
le verranno assegnati, così che le parti possano accordarsi sulla conseguente ripartizione della
responsabilità genitoriale, anche in considerazione degli impegni lavorativi del Signo Pt_1
Le parti si danno atto che i turni della Signora ST potranno subire variazioni e che, in tali ipotesi,
sarà cura della moglie darne pronta comunicazione al marito.
La determinazione della ripartizione dei rispettivi periodi di responsabilità genitoriale dovrà
comunque tendere a far si che il Sig enga presso di s , almeno un fine settimana ogni Pt_1 Per_2
due dal venerdì sera sino alla domenica, nonché uno/due giorni infrasettimanali, da concordare
preventivamente, comprensivi di
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