Trib. Milano, sentenza 07/06/2024, n. 5850
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Testo completo
N. R.G. 44767/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa M L A Presidente rel.
Dott.ssa V M G
Dott.ssa V D P G
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex art. 316/337 ter e ss. codice civile, ed ex art. 437 bis
47 c.p.c. iscritto a ruolo il 20.12.2023 da
1) Parte_1 nata a Milano il 21.08.1979 cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in Milano, Via Lampugnano n. 177 con l'Avv. M M, C.F. con studio in Milano, Via Podgora n. 9, PEC C.F._2
Email_1 presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a Sesto San Giovanni (MI) il 06.07.1971 cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._3 residente in Milano, Via Lampugnano n. 177 con l'Avv. C S S, C.F. con studio in Gorgonzola (MI), C.F._4
Viale J. F. Kennedy n. 22/A, PEC Email_2 presso il quale ha eletto domicilio telematico
con il figlio , C.F. nato a Milano il 22.09.2018, cittadinanza Controparte_1 C.F._5 italiana.
pagina 1 di 5 FATTO
La Signora con ricorso ex art. 316/337 ter e ss. codice civile, ed ex art. 437 bis 47 Parte_1
c.p.c., iscritto a ruolo il 20.12.2023, contenente l'indicazione della propria condizione reddituale, patrimoniale e degli oneri a carico, ha chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio , nato fuori dal matrimonio, alle Controparte_1 condizioni indicate nel ricorso.
Il Tribunale di Milano, Sezione Nona Civile, in persona del Giudice Delegato Dott.ssa Maria Laura
Amato, fissava, con decreto del giorno 8 gennaio 2024, l'udienza di prima comparizione per il giorno 4 giugno 2024, e assegnava termine a parte attrice sino al 4 marzo 2024 per la notifica a Parte_1 parte convenuta del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, con obbligo di versare in atti la prova del corretto perfezionamento della notificazione entro la data del termine di costituzione del convenuto
. Pt_2
Nel medesimo decreto assegnava termine a parte convenuta sino al 8 aprile 2024 per costituirsi in giudizio secondo le modalità di cui all'art. 473 bis.16 c.p.c., nel rispetto di quanto previsto e richiesto dall'art. 473 bis.12, secondo, terzo e quarto comma c.p.c. e con l'avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implicava le decadenze di cui agli articoli 38 e 167 c.p.c.;
ricordava alle parti le informazioni in merito all'assistenza tecnica obbligatoria e alla possibilità di instare per l'ammissione al patrocinio dello Stato, sussistendone i presupposti;
richiamava alle parti gli ulteriori termini per articolare le proprie difese;
invitava i difensori a redigere gli atti secondo le indicazioni operative approvate in data 27.7.2023 dalla Corte d'Appello di Milano, dal Tribunale per i minorenni di Milano, dal Tribunale di Milano, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano e dell'Osservatorio della giustizia civile di Milano, oltre che dalla e ad osservando in particolare il CP_2 CP_3 principio di sinteticità degli atti;
ordinava alle parti di produrre in giudizio le "Informazioni sulle condizioni economiche ex art. 473 bis. 18 c.p.c." sottoscritte dalle parti personalmente di cui alle suddette Indicazioni Operative: quanto all'attore entro il termine previsto per la notifica al convenuto del ricorso introduttivo e quanto al convenuto entro il termine previsto per la sua costituzione;
informava entrambe le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare fermo il divieto di cui all'articolo 473-bis.43 c.p.c.;
comunicava alle parti le informazioni in merito alle modalità di accesso alla mediazione familiare;
invitava le parti a valutare il ricorso a strumenti alternativi al procedimento giudiziale, oggi previsti dalla legge 162/2014;
disponeva la trasmissione degli atti al
Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c..;
mandava alla cancelleria per gli adempimenti di legge e per la trasmissione del fascicolo al Giudice Delegato alla scadenza del termine assegnato alla parte
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa M L A Presidente rel.
Dott.ssa V M G
Dott.ssa V D P G
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex art. 316/337 ter e ss. codice civile, ed ex art. 437 bis
47 c.p.c. iscritto a ruolo il 20.12.2023 da
1) Parte_1 nata a Milano il 21.08.1979 cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in Milano, Via Lampugnano n. 177 con l'Avv. M M, C.F. con studio in Milano, Via Podgora n. 9, PEC C.F._2
Email_1 presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a Sesto San Giovanni (MI) il 06.07.1971 cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._3 residente in Milano, Via Lampugnano n. 177 con l'Avv. C S S, C.F. con studio in Gorgonzola (MI), C.F._4
Viale J. F. Kennedy n. 22/A, PEC Email_2 presso il quale ha eletto domicilio telematico
con il figlio , C.F. nato a Milano il 22.09.2018, cittadinanza Controparte_1 C.F._5 italiana.
pagina 1 di 5 FATTO
La Signora con ricorso ex art. 316/337 ter e ss. codice civile, ed ex art. 437 bis 47 Parte_1
c.p.c., iscritto a ruolo il 20.12.2023, contenente l'indicazione della propria condizione reddituale, patrimoniale e degli oneri a carico, ha chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio , nato fuori dal matrimonio, alle Controparte_1 condizioni indicate nel ricorso.
Il Tribunale di Milano, Sezione Nona Civile, in persona del Giudice Delegato Dott.ssa Maria Laura
Amato, fissava, con decreto del giorno 8 gennaio 2024, l'udienza di prima comparizione per il giorno 4 giugno 2024, e assegnava termine a parte attrice sino al 4 marzo 2024 per la notifica a Parte_1 parte convenuta del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, con obbligo di versare in atti la prova del corretto perfezionamento della notificazione entro la data del termine di costituzione del convenuto
. Pt_2
Nel medesimo decreto assegnava termine a parte convenuta sino al 8 aprile 2024 per costituirsi in giudizio secondo le modalità di cui all'art. 473 bis.16 c.p.c., nel rispetto di quanto previsto e richiesto dall'art. 473 bis.12, secondo, terzo e quarto comma c.p.c. e con l'avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implicava le decadenze di cui agli articoli 38 e 167 c.p.c.;
ricordava alle parti le informazioni in merito all'assistenza tecnica obbligatoria e alla possibilità di instare per l'ammissione al patrocinio dello Stato, sussistendone i presupposti;
richiamava alle parti gli ulteriori termini per articolare le proprie difese;
invitava i difensori a redigere gli atti secondo le indicazioni operative approvate in data 27.7.2023 dalla Corte d'Appello di Milano, dal Tribunale per i minorenni di Milano, dal Tribunale di Milano, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano e dell'Osservatorio della giustizia civile di Milano, oltre che dalla e ad osservando in particolare il CP_2 CP_3 principio di sinteticità degli atti;
ordinava alle parti di produrre in giudizio le "Informazioni sulle condizioni economiche ex art. 473 bis. 18 c.p.c." sottoscritte dalle parti personalmente di cui alle suddette Indicazioni Operative: quanto all'attore entro il termine previsto per la notifica al convenuto del ricorso introduttivo e quanto al convenuto entro il termine previsto per la sua costituzione;
informava entrambe le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare fermo il divieto di cui all'articolo 473-bis.43 c.p.c.;
comunicava alle parti le informazioni in merito alle modalità di accesso alla mediazione familiare;
invitava le parti a valutare il ricorso a strumenti alternativi al procedimento giudiziale, oggi previsti dalla legge 162/2014;
disponeva la trasmissione degli atti al
Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c..;
mandava alla cancelleria per gli adempimenti di legge e per la trasmissione del fascicolo al Giudice Delegato alla scadenza del termine assegnato alla parte
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