Trib. Civitavecchia, sentenza 07/11/2024, n. 451
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Irene Abrusci ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1350 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2021 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma Via Ennio Quirino Visconti n. 20, nello Parte_1 studio degli Avv.ti Maurizio Riommi e Daniele Verduchi, che la rappresentano e difendono in virtù di procura alle liti
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dai propri Controparte_1 funzionari, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura
Generale dello Stato, in Roma, via dei Portoghesi n. 12
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 14.09.2021 , assumendo di aver lavorato Parte_1 per il convenuto, con mansioni di docente fin dal 1997 in virtù di plurimi contratti di CP_1 lavoro a tempo determinato prima dell'assunzione a tempo indeterminato avvenuta a far data dal
01.09.2007, si doleva della circostanza che al compimento del 18° anno di servizio (ovvero alla data del 1.09.2020), il Ministero datore non ha riconosciuto l'intera anzianità di servizio
“economica” di anni 1 temporizzata nel decreto di ricostruzione della carriera, disattendendo
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
quanto espressamente previsto ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.P.R. 399/88 richiamato dall'art.
66 comma 6 del CCNL, provvedendo invece a riconoscere alla ricorrente solamente 1 anno di anzianità. Pertanto, la ricorrente chiedeva al Tribunale di:
- accertare e dichiarare l'illegittimità del mancato riconoscimento per intero del servizio di pre-ruolo prestato dalla parte ricorrente quale insegnante con contratti di lavoro a tempo determinato al compimento del 18° anno di servizio alla data del 01.09.2020 o alla diversa data ritenuta di giustizia, in applicazione del 3° comma dell'art. 4 del D.P.R. n. 399 del 1988:
- per l'effetto, condannare il al riconoscimento integrale, ai fini Controparte_1 della ricostruzione di carriera, al compimento del 18° anno di servizio alla data del 01.09.2020, ovvero dalla diversa data di giustizia, del servizio prestato dalla ricorrente quale insegnante con contratti di lavoro a tempo determinato pari a complessivi anni 7, con la conseguente collocazione nel successivo gradone stipendiale da anni 21 ad anni 27 a partire dalla data del
01.09.2022 o dalla diversa data ritenuta di giustizia ed in ogni caso antecedente alla data del
01.09.2023 indicata dal datore;
CP_1
- con vittoria delle spese e del compenso professionale dovuto maggiorato del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis del D.M. n. 55/2014 come introdotto dall'art. 1 comma 1 lett. b del D.M.
n. 37 del 2018 stante la
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Irene Abrusci ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1350 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2021 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma Via Ennio Quirino Visconti n. 20, nello Parte_1 studio degli Avv.ti Maurizio Riommi e Daniele Verduchi, che la rappresentano e difendono in virtù di procura alle liti
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dai propri Controparte_1 funzionari, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura
Generale dello Stato, in Roma, via dei Portoghesi n. 12
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 14.09.2021 , assumendo di aver lavorato Parte_1 per il convenuto, con mansioni di docente fin dal 1997 in virtù di plurimi contratti di CP_1 lavoro a tempo determinato prima dell'assunzione a tempo indeterminato avvenuta a far data dal
01.09.2007, si doleva della circostanza che al compimento del 18° anno di servizio (ovvero alla data del 1.09.2020), il Ministero datore non ha riconosciuto l'intera anzianità di servizio
“economica” di anni 1 temporizzata nel decreto di ricostruzione della carriera, disattendendo
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
quanto espressamente previsto ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.P.R. 399/88 richiamato dall'art.
66 comma 6 del CCNL, provvedendo invece a riconoscere alla ricorrente solamente 1 anno di anzianità. Pertanto, la ricorrente chiedeva al Tribunale di:
- accertare e dichiarare l'illegittimità del mancato riconoscimento per intero del servizio di pre-ruolo prestato dalla parte ricorrente quale insegnante con contratti di lavoro a tempo determinato al compimento del 18° anno di servizio alla data del 01.09.2020 o alla diversa data ritenuta di giustizia, in applicazione del 3° comma dell'art. 4 del D.P.R. n. 399 del 1988:
- per l'effetto, condannare il al riconoscimento integrale, ai fini Controparte_1 della ricostruzione di carriera, al compimento del 18° anno di servizio alla data del 01.09.2020, ovvero dalla diversa data di giustizia, del servizio prestato dalla ricorrente quale insegnante con contratti di lavoro a tempo determinato pari a complessivi anni 7, con la conseguente collocazione nel successivo gradone stipendiale da anni 21 ad anni 27 a partire dalla data del
01.09.2022 o dalla diversa data ritenuta di giustizia ed in ogni caso antecedente alla data del
01.09.2023 indicata dal datore;
CP_1
- con vittoria delle spese e del compenso professionale dovuto maggiorato del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis del D.M. n. 55/2014 come introdotto dall'art. 1 comma 1 lett. b del D.M.
n. 37 del 2018 stante la
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi