Trib. Palermo, sentenza 27/02/2024, n. 1174
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. F M Presidente dott.ssa G G Giudice rel. ed est. dott.ssa S M Gdice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12128/2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a Palermo il 16/7/1979 (c.f.: ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso l'avv. V D P, rappresentante e difensore
– ricorrente –
E
nata a Palermo il 19/4/1983 (c.f.: ), elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliata presso l'avv. L S, rappresentante e difensore
– resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: la resistente concludeva con note scritte depositate il 13/10/2023, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato l'8/10/2020, , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario con il 21/9/2007 a Palermo e che da tale unione CP_1 erano nati i figli , il 20/6/2009, e Sara, il 27/10/2010, deduceva che dalla comparizione Per_1
1
dinanzi al Presidente del Tribunale di Termini Imerese nell'ambito del procedimento di separazione consensuale definito con decreto di omologa del 24/4-23/5/2017, non si erano più riconciliati.
Deduceva che le condizioni di separazione prevedevano l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso la madre e diritto di visita paterno, nonché l'assegnazione della casa coniugale in favore di quest'ultima e
l'obbligo a suo carico di corrispondere alla stessa un assegno mensile di € 650,00, di cui €
150,00 a titolo di mantenimento personale ed € 500,00 a titolo di mantenimento indiretto dei figli minori.
Aggiungeva che, dopo la separazione, la propria situazione economica era peggiorata;
che, in particolare, all'epoca della separazione lavorava per la ditta “ Organizzazione_1
per uno stipendio medio di € 1.500,00, ma che successivamente l'azienda aveva
[...]
progressivamente ridotto lo stipendio corrispondendo nel 2018 un importo medio mensile di € 1.250,00 circa, fino ad arrivare negli anni 2019/2020 a corrispondere uno stipendio medio mensile di circa € 900,00;
che la casa coniugale di proprietà dei suoi genitori era rimasta assegnata alla resistente;
di essersi trasferito, all'epoca della separazione, in un immobile condotto in locazione per un canone di € 300,00 mensili;
di avere successivamente instaurato una nuova relazione sentimentale e una convivenza dalla quale, il 13/1/2017, era nata la figlia ;
di essersi, pertanto, trasferito in un immobile più idoneo e di sostenere Per_2 attualmente un canone di locazione di € 450,00 mensili;
di avere contratto un finanziamento dell'importo di € 15.913,50, per l'acquisto dell'arredamento, della durata di 5 anni e con una rata di € 299,00 mensili;
di avere corrisposto quanto dovuto a titolo di mantenimento finché ne aveva avuto la possibilità;
che la resistente , avendo 37 anni, ben potrebbe CP_1
svolgere attività lavorativa ed essere economicamente indipendente.
Concludeva, pertanto, chiedendo la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
l'obbligo a suo carico di corrispondere in favore di , entro il giorno CP_1
5 di ogni mese, un assegno di € 300,00 a titolo di mantenimento indiretto dei figli minori (€ Org_ 150,00 ciascuno), annualmente rivalutabili secondo gli indici oltre al 50% delle spese straordinarie relative agli stessi.
Si costituiva in giudizio la resistente aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma contestando il ricorso quanto al resto. Deduceva, in particolare,
2
che il ricorrente non si era attenuto a quanto stabilito negli accordi di Parte_1
separazione consensuale e non le aveva corrisposto l'intera somma dovuta;
che, risultati vani i tentativi di ottenere quanto stabilito, aveva depositato innanzi al Tribunale di Termini
Imerese ricorso per pagamento diretto delle somme dovute dal datore di lavoro al coniuge ex art. 156 comma VI c.c.;
che il Tribunale di Termini Imerese, con decreto emesso in data
7/11/2018 nel procedimento iscritto al n. 2763/2017 R.G., aveva ordinato al datore di lavoro del ( la corresponsione diretta in favore della moglie Parte_1 Organizzazione_1
dell'assegno di mantenimento di € 650,00 mensili;
che il ricorrente non aveva mai esercitato il suo diritto di visita con i figli nei termini stabiliti negli accordi di separazione consensuale;
che lo stesso, infatti, aveva sempre tenuto i figli solo una volta a settimana ed esclusivamente per un'oretta e non aveva mai trascorso periodi di vacanze estive con loro, sebbene lei non avesse mai ostacolato il rapporto padre-figli;
di essere priva di occupazione e di altre fonti di reddito, essendosi da sempre occupata da sola della crescita dei figli, e di non essere riuscita ad inserirsi nel mondo del lavoro, vista anche l'attuale crisi economica;
che il ricorrente abitava con la compagna e la figlia avuta da quest'ultima in una casa in campagna di proprietà dei propri genitori, concessa gratuitamente;
che la figlia del ricorrente era nata il 13/1/2017 e che, malgrado ciò, all'udienza presidenziale del giudizio di separazione, svoltasi in data 23/3/2017, il aveva confermato le condizioni di separazione Parte_1
consensuale di cui sopra.
Concludeva, pertanto, chiedendo: la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
l'affidamento condiviso dei figli minori e Sara, con domicilio prevalente presso di sé;
Per_1
l'assegnazione della casa coniugale;
l'obbligo a carico di di Parte_1 corrisponderle un assegno divorzile non inferiore ad € 150,00 mensili, nonché un assegno a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori non inferiore ad € 500,00 mensili, rivalutabili come per legge, oltre al pagamento di tutte le spese straordinarie mediche e scolastiche ed oltre agli assegni familiari percepiti per i figli.
Sentite le parti all'udienza presidenziale dell'8/9/2021, preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, il Presidente rinviava la causa per l'acquisizione di ulteriore documentazione reddituale, e, all'esito dell'udienza del 21/11/2021, svoltasi mediante trattazione scritta, rimetteva le parti dinanzi al G.I. previa emanazione dei seguenti provvedimenti provvisori: autorizzazione dei coniugi a continuare a vivere separati;
3
affidamento congiunto dei figli minori della coppia, con domicilio prevalente presso la madre e regolamentazione del diritto di visita paterno;
assegnazione della casa coniugale in favore di ;
obbligo a carico di di versare a , entro CP_1 Parte_1 CP_1 il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 500,00, di cui € 100,00 per il mantenimento della resistente ed € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori della
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. F M Presidente dott.ssa G G Giudice rel. ed est. dott.ssa S M Gdice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12128/2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a Palermo il 16/7/1979 (c.f.: ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso l'avv. V D P, rappresentante e difensore
– ricorrente –
E
nata a Palermo il 19/4/1983 (c.f.: ), elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliata presso l'avv. L S, rappresentante e difensore
– resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: la resistente concludeva con note scritte depositate il 13/10/2023, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato l'8/10/2020, , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario con il 21/9/2007 a Palermo e che da tale unione CP_1 erano nati i figli , il 20/6/2009, e Sara, il 27/10/2010, deduceva che dalla comparizione Per_1
1
dinanzi al Presidente del Tribunale di Termini Imerese nell'ambito del procedimento di separazione consensuale definito con decreto di omologa del 24/4-23/5/2017, non si erano più riconciliati.
Deduceva che le condizioni di separazione prevedevano l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso la madre e diritto di visita paterno, nonché l'assegnazione della casa coniugale in favore di quest'ultima e
l'obbligo a suo carico di corrispondere alla stessa un assegno mensile di € 650,00, di cui €
150,00 a titolo di mantenimento personale ed € 500,00 a titolo di mantenimento indiretto dei figli minori.
Aggiungeva che, dopo la separazione, la propria situazione economica era peggiorata;
che, in particolare, all'epoca della separazione lavorava per la ditta “ Organizzazione_1
per uno stipendio medio di € 1.500,00, ma che successivamente l'azienda aveva
[...]
progressivamente ridotto lo stipendio corrispondendo nel 2018 un importo medio mensile di € 1.250,00 circa, fino ad arrivare negli anni 2019/2020 a corrispondere uno stipendio medio mensile di circa € 900,00;
che la casa coniugale di proprietà dei suoi genitori era rimasta assegnata alla resistente;
di essersi trasferito, all'epoca della separazione, in un immobile condotto in locazione per un canone di € 300,00 mensili;
di avere successivamente instaurato una nuova relazione sentimentale e una convivenza dalla quale, il 13/1/2017, era nata la figlia ;
di essersi, pertanto, trasferito in un immobile più idoneo e di sostenere Per_2 attualmente un canone di locazione di € 450,00 mensili;
di avere contratto un finanziamento dell'importo di € 15.913,50, per l'acquisto dell'arredamento, della durata di 5 anni e con una rata di € 299,00 mensili;
di avere corrisposto quanto dovuto a titolo di mantenimento finché ne aveva avuto la possibilità;
che la resistente , avendo 37 anni, ben potrebbe CP_1
svolgere attività lavorativa ed essere economicamente indipendente.
Concludeva, pertanto, chiedendo la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
l'obbligo a suo carico di corrispondere in favore di , entro il giorno CP_1
5 di ogni mese, un assegno di € 300,00 a titolo di mantenimento indiretto dei figli minori (€ Org_ 150,00 ciascuno), annualmente rivalutabili secondo gli indici oltre al 50% delle spese straordinarie relative agli stessi.
Si costituiva in giudizio la resistente aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma contestando il ricorso quanto al resto. Deduceva, in particolare,
2
che il ricorrente non si era attenuto a quanto stabilito negli accordi di Parte_1
separazione consensuale e non le aveva corrisposto l'intera somma dovuta;
che, risultati vani i tentativi di ottenere quanto stabilito, aveva depositato innanzi al Tribunale di Termini
Imerese ricorso per pagamento diretto delle somme dovute dal datore di lavoro al coniuge ex art. 156 comma VI c.c.;
che il Tribunale di Termini Imerese, con decreto emesso in data
7/11/2018 nel procedimento iscritto al n. 2763/2017 R.G., aveva ordinato al datore di lavoro del ( la corresponsione diretta in favore della moglie Parte_1 Organizzazione_1
dell'assegno di mantenimento di € 650,00 mensili;
che il ricorrente non aveva mai esercitato il suo diritto di visita con i figli nei termini stabiliti negli accordi di separazione consensuale;
che lo stesso, infatti, aveva sempre tenuto i figli solo una volta a settimana ed esclusivamente per un'oretta e non aveva mai trascorso periodi di vacanze estive con loro, sebbene lei non avesse mai ostacolato il rapporto padre-figli;
di essere priva di occupazione e di altre fonti di reddito, essendosi da sempre occupata da sola della crescita dei figli, e di non essere riuscita ad inserirsi nel mondo del lavoro, vista anche l'attuale crisi economica;
che il ricorrente abitava con la compagna e la figlia avuta da quest'ultima in una casa in campagna di proprietà dei propri genitori, concessa gratuitamente;
che la figlia del ricorrente era nata il 13/1/2017 e che, malgrado ciò, all'udienza presidenziale del giudizio di separazione, svoltasi in data 23/3/2017, il aveva confermato le condizioni di separazione Parte_1
consensuale di cui sopra.
Concludeva, pertanto, chiedendo: la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
l'affidamento condiviso dei figli minori e Sara, con domicilio prevalente presso di sé;
Per_1
l'assegnazione della casa coniugale;
l'obbligo a carico di di Parte_1 corrisponderle un assegno divorzile non inferiore ad € 150,00 mensili, nonché un assegno a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori non inferiore ad € 500,00 mensili, rivalutabili come per legge, oltre al pagamento di tutte le spese straordinarie mediche e scolastiche ed oltre agli assegni familiari percepiti per i figli.
Sentite le parti all'udienza presidenziale dell'8/9/2021, preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, il Presidente rinviava la causa per l'acquisizione di ulteriore documentazione reddituale, e, all'esito dell'udienza del 21/11/2021, svoltasi mediante trattazione scritta, rimetteva le parti dinanzi al G.I. previa emanazione dei seguenti provvedimenti provvisori: autorizzazione dei coniugi a continuare a vivere separati;
3
affidamento congiunto dei figli minori della coppia, con domicilio prevalente presso la madre e regolamentazione del diritto di visita paterno;
assegnazione della casa coniugale in favore di ;
obbligo a carico di di versare a , entro CP_1 Parte_1 CP_1 il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 500,00, di cui € 100,00 per il mantenimento della resistente ed € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori della
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