Trib. Marsala, sentenza 11/12/2024, n. 957
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Testo completo
Tribunale Ordinario di Marsala
Sezione Lavoro
Proc. N. 1672 /2024
Il Giudice del lavoro dott. Marcello Bellomo
Provvedendo con riferimento all'udienza del 11/12/2024 sostituito dallo scambio di note scritte ai sensi dell'art 127 ter cpc
Rilevato che nel termine perentorio assegnato dette note sono state depositate
- per parte ricorrente dall'Avv. CONTICELLI SALVATORE il quale ha insistito nell'accoglimento del ricorso
- per parte resistente dal procuratore costituito Avv. RIZZO ANTONINO il quale ha reiterato le conclusioni di cui alla memoria di costituzione
Visti gli atti del fascicolo, decide la causa come da sentenza di seguito redatta che completa di motivazione contestualmente deposita
Il Giudice del Lavoro
Dott. Marcello Bellomo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del Giudice Onorario della Sezione Lavoro dott. Marcello Bellomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1672 /2024 R.G.L. oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria vertente tra
ZZ MD, nato in [...] il [...] CF [...], in giudizio con l'avv. CONTICELLI SALVATORE e con l'avv. PELLEGRINO GIUSEPPE, giusta procura in atti, ricorrente nei confronti di
INPS, CF 80078750587, rappresentato e difeso dall'avv. RIZZO ANTONINO , giusta procura in atti, resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza odierna la causa è stata trattenuta per la decisione come da verbale che precede.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente ha chiesto nel merito
“annullare, dichiarare nullo il provvedimento dell'Inps del 24.10.2023 di reiezione del riconoscimento dell'assegno sociale per titolari di carta di soggiorno. Per gli effetti Riconoscere in favore del ricorrente l'assegno sociale per titolare di carta di soggiorno, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda del 6/09/2023..”
Premetteva a dette domande di avere presentato in data 6.9.2023 domande di concessione dell'assegno sociale per titolari di permesso di soggiorno e che l'INPS aveva rigettato detta domanda stante che “dalla consultazione del timbri di entrata ed uscita presenti sul passaporto non risulta soddisfatto il requisito della residenza effettiva, stabile e continuativa per almeno 10
anni sul territorio italiano. Inoltre lo stato civile indicato in domanda risulta essere incongruente con quanto emerso dalla consultazione degli archivi ANPR”. Ed eccependo l'illegittimità di tale reiezione rilevava di essere titolare di permesso soggiorno di lungo periodo dal rinnovo del quale poter desumere la permanenza continuativa in Italia per almeno dieci anni
Allegando la sussistenza di tutti i presupposti per il riconoscimento della prestazione de qua incardinava il presente giudizio.
Si costituiva l'INPS il quale contestava quanto