Trib. Bologna, sentenza 18/11/2024, n. 586

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bologna, sentenza 18/11/2024, n. 586
Giurisdizione : Trib. Bologna
Numero : 586
Data del deposito : 18 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
N.V.G. 8914/2024
Il Tribunale di Bologna, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott. Bruno Perla Presidente
Dott.ssa Francesca Neri Componente
Dott.ssa Arianna D'Addabbo Relatore nella causa iscritta al n.v.g. 8914/2024 promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
GHETTI FEDERICA
e da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avvocato Parte_2 C.F._2
BREVEGLIERI BARBARA con l'intervento del Pubblico Ministero in sede riunito nella camera di consiglio del 30.10.2024 visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., comma 4, c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso congiunto depositato il 19.07.2024 e davano Parte_1 Parte_2
atto di aver avuto una relazione sentimentale dalla quale, in data 29.09.20217, nasceva Per_1
I ricorrenti proseguivano narrando che la loro relazione sentimentale si era progressivamente deteriorata, interrompendosi la convivenza nel dicembre 2023, quando la sig.ra Parte_1
decideva di trasferirsi.
pagina 1 di 4
Ciò posto, i ricorrenti chiedevano congiuntamente al Tribunale adìto di recepire gli accordi sulle modalità di affido della prole e sugli altri aspetti, anche economici, relativi alla gestione dei minori, accordi esplicitati in atti.
Del procedimento veniva ritualmente notiziato il Pubblico Ministero.
Considerata la congiunta richiesta delle parti di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, era assegnato un termine perentorio per il relativo adempimento con invito alle parti ad integrare la produzione documentale con i documenti di cui all'art. 473bis.12, comma 3, c.p.c.
Alla scadenza del predetto termine, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
§
Questo Collegio prende atto della inequivoca volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Ciò posto, nel merito, ritiene che quanto previsto dalle parti nelle conclusioni congiunte precisate in atti non presenti profili di contrarietà
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi