Trib. Velletri, sentenza 11/03/2024, n. 448

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Velletri, sentenza 11/03/2024, n. 448
Giurisdizione : Trib. Velletri
Numero : 448
Data del deposito : 11 marzo 2024

Testo completo

N. R.G. 784/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Raffaella Falcione quale Giudice del lavoro, preso atto del “Deposito di note scritte” di cui all'art. 127 ter del D.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 7/03/2024, ha emesso la seguente

SENTENZA COMPLETA DI DISPOSITIVO E DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 127 Ter e 429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 784/2023 R.G.A.L. e vertente tra

MO EF Opponente
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Riccardo De Sanctis

E

CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI in persona del Presidente e l.r.p.t. Opposta
Rappresentata e difesa dall'Avv.to Harald Bonura
Oggetto: Opposizione a Decreto Ingiuntivo.


P.Q.M

.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione

1. Rigetta l'opposizione.

2. Condanna l'opponente a rimborsare alla CA convenuta le spese processuali che
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liquida in complessivi € 3.500,00 oltre IVA CPA e spese generali come per legge.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Il geometra TI NO propone opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
567/2022, provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Velletri -Sezione
Lavoro- in data 30.12.2022, con cui gli viene ingiunto il pagamento in favore della
CA Italiana di Previdenza e Assistenza Geometri Liberi Professionisti della somma di
€ 33.418,43 asseritamente dovuta a titolo di contributi obbligatori (interessi, maggiorazioni e sanzioni) per gli anni d'imposta dal 2013 al 2019, oltre € 1.700,00 di spese della procedura monitoria. Eccepisce l'illegittimità della richiesta di versamento dei contributi avanzata dalla CA sull'assunto che l'iscrizione alla CA medesima è obbligatoria solo per i geometri che esercitano la libera professione con carattere di continuità e se non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, con conseguente esclusione di coloro che esercitano la professione in maniera occasionale anche se non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria. Sostiene, quindi, che l'attuale art. 5 dello Statuto, che consentirebbe alla CA di esigere il versamento dei contributi per il solo fatto dell'iscrizione all'Albo professionale, si pone in contrasto con la fonte di rango primario rappresentata dalla L. n. 773/1982 artt. 22 comma 1 (modificata dall'art. 1 della L. n. 236/1990) che stabilisce quale presupposto dell'obbligo di iscrizione alla CA Geometri l'esercizio continuativo della professione. Ponendosi in contrasto con una norma di legge l'art. 5 va, quindi, disapplicato. A sostegno di tale ricostruzione richiama, in particolare le sentenze n. 5375/2019 e n. 28101/2019 della
S.C. di SS in cui si afferma che l'autonomia delle Casse privatizzate incontra un limite fondamentale imposto dalla stessa disposizione che la prevede (D.lgs. n.
509/1991 art. 2), che definisce espressamente i tipi di provvedimento che possono essere adottati identificati in base al loro contenuto. In altri termini, secondo i giudici di legittimità, la CA Geometri non ha il potere di modificare, eliminandoli, i presupposti per l'obbligo contributivo previsti dalla L. n. 773 citata. Conclude, quindi, che, poiché è attualmente titolare sia di pensione di Vecchiaia Commercianti (per la omonima ditta individuale) sia di pensione Vecchiaia Parasubordinati (per la Monte
Artemisio S.r.l.), e la CA non ha dimostrato l'esercizio continuativo della professione di geometra, la pretesa creditoria azionata dalla CA Geometri monitorio è insussistente. Eccepisce, in ogni caso, la prescrizione quinquennale del credito contributivo, ex art. 3 L. 335/1995, con riferimento agli anni dal 2013 al 2015, e la non debenza per l'annualità 2019 in quanto ha chiesto la cancellazione dall'Albo con decorrenza 20.12.2018. Allega documentazione.
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La CA Italiana di Previdenza e Assistenza Geometri Liberi Professionisti si costituisce in giudizio e chiede il rigetto dell'opposizione per la sua infondatezza in fatto e in diritto richiamando la più recente giurisprudenza della S.C. di SS (sent. n.
28188/2022) secondo cui la scelta discrezionale iscriversi, e di conservare l'iscrizione, all'Albo professionale, determina, ai sensi degli artt. 1 e 5 dello Statuto, l'automatica iscrizione alla previdenza di categoria e l'obbligo di versare la contribuzione minima.
Evidenzia, ancora, con riferimento ai contributi per gli anni 2013-2015, che l'ADER negli anni 2017 e 2018 ha notificato al geometra TI n. 3 cartelle di pagamento non opposte nei termini di cui all'art. 24 del D.lgs. 46/1999, per cui la pretesa contributiva è divenuta definitiva e incontrovertibile. Pertanto, premesso che non è preclusa la possibilità al creditore munito di un titolo esecutivo di procurarsene un secondo, ne consegue che il TI, a fronte della decadenza maturata ai sensi dell'art. 24 citato, non può proporre alcuna doglianza con riferimento alle annualità contributive 2013,
2014 e 2015. Allega documentazione.
La causa veniva istruita con la prova documentale offerta dalle parti e con
l'acquisizione degli atti del procedimento monitorio n. 5817/2022. All'esito del deposito di note di udienza, ex art. 127 ter c.p.c., il giudice decideva la causa con sentenza completa di dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Così riassunti i fatti di causa appare utile premettere che la CA di previdenza dei
Geometri liberi professionisti (CIPAG), a seguito della trasformazione in ente di diritto privato operata con il D.lgs. n. 509/1994, ha acquisito una propria autonomia gestionale che le consente di definire i principi ai quali orientare il proprio operato, nel rispetto del perseguimento dei fini pubblicistici. Ne deriva che la CA può disciplinare in autonomia le proprie previsioni statutarie e regolamentari, previa approvazione dei
Ministeri vigilanti.
La res controversa nel presente giudizio riguarda proprio i limiti dell'autonomia gestionale della CA, in particolare la possibilità di modificare i presupposti dell'obbligo contributivo, essendo indubbio che, nel limite dell'interesse pubblico, che
è quello di assicurare l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in favore degli iscritti (tenendo conto del vincolo del rispetto dell'equilibrio di bilancio) può adottare ed introdurre ogni strumento per garantire il raggiungimento dei fini pubblicistici, quali gli interventi di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento
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pensionistico.
Con specifico riferimento ai presupposti dell'obbligo contributivo, l'art. 3 del
Regolamento della CA e l'art. 5 dello Statuto prevedono l'obbligo di iscrizione
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