Trib. Napoli, sentenza 10/10/2024, n. 6489

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 10/10/2024, n. 6489
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 6489
Data del deposito : 10 ottobre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO IL GIUDICE dott.ssa M. Fontana quale giudice del lavoro
letto l'art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte in sostituzione di udienza depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia di previdenza e assistenza obbligatorie iscritta al n. 17706/'23 del Ruolo Generale Affari Contenziosi
TRA
BO NZ, rapp.ta e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Antonio Laudando, presso il cui studio in Acerra, alla Via Santolo Riemma n. 4, elett.te domicilia
E
INPS, in persona del leg. rapp.te p.t. elettivamente domiciliato in Napoli, alla via A. De Gasperi n. 55, rappresentato e difeso dall'avv. A. di Stefano, giusta procura generale alle liti conferita per atto notarile
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 5.10.2023, la ricorrente in epigrafe esponeva: di avere, in data 25.1.2023, tramite il patronato SENAS, inoltrato all'INPS di Napoli domanda di disoccupazione, rappresentando di essere disoccupata involontaria dal 17.01.2023, di aver lavorato con la qualifica di impiegata amministrativa per la Società PAKI SHOES di Nani Pasquale e di poter far valere 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione;
di avere, in data 27.1.2023, aperto partita iva n.
1


10213921215;
di avere, in data 22.3.2023, comunicato i redditi da lavoro autonomo 2023, pari a zero;
che l'istituto aveva provveduto a corrispondere la prestazione per un solo giorno (26.1.2023), in luoo dei 305 dovuti. Rassegnava le seguenti conclusioni: “a) accogliere il presente ricorso e per l'effetto condannare l'Istituto convenuto a pagare in favore della ricorrente tutte le somme dovute per la NASPI oltre interessi e rivalutazione monetaria, come per legge;
b) condannare l'Istituto convenuto al risarcimento del danno sofferto dalla ricorrente , da valutarsi in via equitativa;
c) condannare L'inps convenuta a pagare le spese, diritti ed onorari del giudizio, con attribuzione al sottoscritto
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi