Trib. Napoli, sentenza 17/04/2024, n. 4133
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
RG 26900/23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Carla Hubler - Presidente-
Dott. Valeria Rosetti - Giudice -
Dott. Giulia d'Alessandro - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 26900 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2023, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158
c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
rappresentata e difesa, giusta procura a margine del C.F._1 ricorso, dall'avv. FEDERICA PEZZELLA presso il quale elettivamente domicilia;
E
nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. GIUSEPPE
GIORDANO presso il quale elettivamente domicilia;
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per
l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22.12.2023, e Parte_1 Controparte_1
esponevano di aver contratto matrimonio concordatario in Giugliano in Campania
(Na) in data 02.09.2000 (Atto n. 66, p. II, s. B, sez. X), optando per il regime patrimoniale della separazione legale dei beni;
che dalla unione coniugale erano nati
1
RG 26900/23
tre figli, , di anni 20 maggiorenne ed autosufficiente economicamente, Per_1
di anni 18, maggiorenne non economicamente autosufficiente ed Per_2 Per_3
di anni 16, minorenne;
che i coniugi avevano deciso di porre fine alla loro convivenza
e pertanto rappresentavano la volontà di separarsi.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc
e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“…i coniugi vivranno