Trib. Taranto, sentenza 29/06/2024, n. 1915

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Taranto, sentenza 29/06/2024, n. 1915
Giurisdizione : Trib. Taranto
Numero : 1915
Data del deposito : 29 giugno 2024

Testo completo

N. 2163/2023 R.G.TRIB.;

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Taranto - Seconda Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del giudice
dott.Alberto Munno, pronunciando all'esito dell'udienza tenutasi il 10 maggio 2024 con modalità
telematico-cartolare ex art. 127ter comma 3 cpc mediante la sola consultazione telematica degli
atti accessibili ex latere iudicis e senza la preventiva materiale acquisizione del fascicolo cartaceo
che non deve così essere restituito, ha emesso la presente
S E N T E N Z A E X A R T 281 T E R D E C I E S
Nella causa civile iscritta il 07 aprile 2023 sul ruolo generale dell'anno 2023 col numero 2163 e
vertente
T R A
DA TO (c.f. [...]) , elettivamente domiciliato in Via Dario Lupo n. 67 a
Taranto presso lo studio dell'Avv. Ivan Zaccaria (c.f. [...]) dal quale è rappresentato
e difeso come da documentazione in atti;

Ricorrente
C O N T R O
Ministero della Giustizia corrente in Via Arenula n. 70 a Roma in persona del Ministro protempore,
domiciliato ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce;

Convenuto contumace
_______________ 1 Dr.Alberto Munno


Ove all'udienza del 10 maggio 2024, tenutasi con modalità telematico-cartolare ex art. 127ter
comma 3 cpc, la causa era riservata ex lege per la decisione.
Fatto e diritto
I.- Con l'atto introduttivo DA TO insorge avverso il decreto emesso il 20 marzo 2023 col
quale il G.U.P. presso il Tribunale di Taranto, nell'ambito del procedimento n. 605/2023 R.G.N.R. e
N. 94/2023 Gip Mod. 27 ha rigettato l'istanza di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio
motivandola, sostiene il ricorrente, con generico riferimento a valutazioni presuntive
assertivamente prive della necessaria concretezza.
II.- Colui il quale fa istanza di ammissione è tenuto ad allegare e provare la sussistenza delle
condizioni di reddito che danno diritto al conseguimento del beneficio, come si desume
inequivocabilmente non solo dai principi generali informatori dell'intero ordinamento giuridico (
onus probandi incumbit ei qui dicit, art. 2697 cc), ma anche dal combinato disposto degli artt. 78
dpr 115/2002 (“L'interessato che si trova nelle condizioni indicate dall'articolo 76 può chiedere di
essere ammesso al patrocinio in ogni stato e grado del processo.”), 79 commi 1 e 2 del dpr 115/2002
(“L'istanza è redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilità, contiene:….- omissis -…..c) una
dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato ai sensi dell'articolo 46 comma 1
lett. O) del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 attestante la sussistenza
delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito
complessivo valutabile a tali fini determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76;
d)

l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di
reddito verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno
dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione).
Chi deve provare di trovarsi “nelle condizioni indicate dal'articolo 76” ?
Secondo il tenore letterale dell'art. 79 dpr 115/2002 l'istante (“L'istanza è redatta in carta semplice
e, a pena di inammissibilità, contiene:….- omissis -…..c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione
da parte dell'interessato ai sensi dell'articolo 46 comma 1 lett. O) del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per
_______________ 2 Dr.Alberto Munno l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76);

Secondo la regola generale di cui all'art. 2697 cc l'istante.
Secondo i principi informatori del sistema l'istante, chiedendo questi una prestazione patrimoniale
destinata a gravare sul bilancio dello Stato e sui contribuenti tutti, assimilabile ai procedimenti
concessori con i quali l'Amministrazione dispone del danaro pubblico in favore di persone che
dimostrino di versare nelle condizioni previste dalla legge.
Nel dpr 115/2002 non sembrano esistere disposizioni derogatorie.
Vero è che l'art.79 richiede una “c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte
dell'interessato ai sensi dell'articolo 46 comma 1 lett. O) del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000 n. 445 attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per
l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini determinato
secondo le modalità indicate nell'articolo 76;”
Tuttavia tale richiesta avviene “a pena di inammissibilità” ovverosia “in limine iudicii” soggiunge
l'art. 79, il che evidenzia come sia fatta salva la valutazione del merito della istanza, ovverosia della
sua fondatezza, diversamente il Legislatore non avrebbe effettuato tale rilevante specificazione.
L'art. 76 del dpr 115/2002, sotto la rubrica “condizioni per l'ammissione”, così dispone:
“1.-Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta
personale sul reddito risultante dall'ultima dichiarazione non superiore a euro 11.493,82. 2.- Salvo
quanto previsto dall'articolo 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito
è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della
famiglia, compreso l'istante. 3.- Ai fini della determinazione dei limiti di reddito si tiene conto anche
dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche o che sono soggetti
a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.”
L'art. 76 delinea così il cd “merito” del beneficio.
Ne consegue che per chiaro dettato normativo sono rilevanti ai fini dell' ammissione:
_______________ 3 Dr.Alberto Munno
1) I redditi assoggettati a IRPEF ma occultati (c.d redditi in nero);

2) i redditi esenti dall'IRPEF, o soggetti a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva ( comma 3);

3) i redditi degli altri familiari conviventi che vanno sommati a quello dell'istante ( comma 2) e
confrontati nel loro complessivo ammontare con il limite normativo segnato dal cd cumulo giuridico
disposto dall'art. 92.
Di particolare rilievo ai fini del presente giudizio appare il comma 3 dell'art. 76 dpr 115/2002:
“3.- Ai fini della determinazione dei limiti di reddito si tiene conto anche dei redditi che per legge
sono esenti dall'imposta sul reddito delle
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