Trib. Cosenza, sentenza 28/10/2024, n. 2051
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di COSENZA – II Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Germana Maffei ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al 253/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2024 avente ad
OGGETTO: INTIMAZIONE DI SFRATTO PER MOROSITA'
TRA
AMBRA COSTRUZIONI S.A.S., in persona del legale rappresentante pro tempore
PP LI, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Alessio, per mandato in atti;
ricorrente
E
PA AR, rappresentata e difesa dall'Avv. Carmelo Fiore, per mandato in atti;
resistente
CONCLUSIONI
Come in atti e verbali di causa.
Decisa all'udienza del 28.10.2024 ex art. 429, c.1, c.p.c. con lettura del dispositivo in pubblica udienza, all'esito della camera di consiglio e contestuale deposito della relativa motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'odierno giudizio trae origine dallo sfratto per morosità notificato il 31.10.2023 dall'AMBRA COSTRUZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti di CC ME, per la mancata corresponsione dei ratei locatizi dovuti per la detenzione dall'appartamento in Rogliano (CS) Via Tien An Men, 1/bis, piano terra Int. 1
in catasto al foglio 5, p.lla 902 sub 2, condotto in locazione in forza di regolare contratto stipulato l'11.11.2019, con condanna al pagamento delle mensilità da gennaio ad ottobre
2023, pari ad € 3.300,00 oltre interessi legali oltre agli oneri condominiali rimasti insoluti.
Nel costituirsi, la resistente ha eccepito il difetto di legittimazione attiva in capo alla società intimante, per essere l'immobile condotto dalla ME CC gravato da pignoramento immobiliare, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 1/2023
R.G.E.I. pendente dinanzi al Tribunale di Cosenza, deducendo che dopo il pignoramento il proprietario debitore del bene perderebbe la legittimazione a richiedere al conduttore il pagamento dei canoni ed accettarli. Ha, quindi, documentato le precedenti richieste di corresponsione dei ratei insoluti inviatele da parte del custode già nominato dal Tribunale.
Nel merito, non ha contestato il mancato pagamento dei canoni di cui all'atto di intimazione.
Con ordinanza del 24.1.2024 è stata rigettata la richiesta di provvisorio rilascio e disposto, quindi, il mutamento del rito, previo espletamento della mediazione, effettuata con esito negativo.
L'istante ha integrato l'atto introduttivo, depositando memoria integrativa con la quale ha documentato che in data 15.03.2024 il Giudice dell'esecuzione aveva sostituito il custode giudiziario, nominando LI PP, legale rappresentante della parte intimante, in sostituzione del dott. De Santis. Ha, quindi, insistito nella domanda di rilascio, ritenendo che l'acquisizione del suddetto status in capo a LI PP sanasse l'eccepita carenza di legittimazione attiva in capo alla Ditta Ambra S.a.s.
La resistente ha insistito per il rigetto della domanda.
Così sintetizzate le rispettive posizioni processuali, e dovendo trattare con priorità la questione della legittimazione attiva in capo alla odierna ricorrente, preme evidenziare quanto segue.
In linea generale, va premesso che i canoni di locazione fanno certamente parte del compendio pignorato a norma del combinato disposto degli artt. 820 comma terzo, e 2912
c.c., e contribuiscono a formare l'attivo suscettibile di riparto tra i creditori, a mente dell'art. 509 c.p.c..
In relazione alla legittimazione a recupero delle somme dovute dal conduttore, quante volte il soggetto tenuto ometta sua sponte il pagamento, deve evidenziarsi che Cass. 16 febbraio 1996, n. 1193 ha ritenuto che, dopo il pignoramento, il proprietario-locatore del
bene pignorato, il quale non può più continuare a riscuotere il corrispettivo della locazione del bene stesso in virtù del disposto di cui agli artt. 2912 c.c., 65 e 560 c.p.c., è legittimato ad agire per conseguire il credito costituito dai canoni rimasti in tutto o in parte non pagati fino alla data del pignoramento. Infatti, a tali canoni - che, ancorché afferenti al bene, non costituiscono frutti del bene, bensì crediti del locatore pignorato - non può applicarsi il disposto dell'art. 2912 c.c. sull'estensione del pignoramento.
Successivamente, si è anche precisato che il proprietario-locatore di un immobile pignorato, che ne sia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di COSENZA – II Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Germana Maffei ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al 253/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2024 avente ad
OGGETTO: INTIMAZIONE DI SFRATTO PER MOROSITA'
TRA
AMBRA COSTRUZIONI S.A.S., in persona del legale rappresentante pro tempore
PP LI, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Alessio, per mandato in atti;
ricorrente
E
PA AR, rappresentata e difesa dall'Avv. Carmelo Fiore, per mandato in atti;
resistente
CONCLUSIONI
Come in atti e verbali di causa.
Decisa all'udienza del 28.10.2024 ex art. 429, c.1, c.p.c. con lettura del dispositivo in pubblica udienza, all'esito della camera di consiglio e contestuale deposito della relativa motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'odierno giudizio trae origine dallo sfratto per morosità notificato il 31.10.2023 dall'AMBRA COSTRUZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti di CC ME, per la mancata corresponsione dei ratei locatizi dovuti per la detenzione dall'appartamento in Rogliano (CS) Via Tien An Men, 1/bis, piano terra Int. 1
in catasto al foglio 5, p.lla 902 sub 2, condotto in locazione in forza di regolare contratto stipulato l'11.11.2019, con condanna al pagamento delle mensilità da gennaio ad ottobre
2023, pari ad € 3.300,00 oltre interessi legali oltre agli oneri condominiali rimasti insoluti.
Nel costituirsi, la resistente ha eccepito il difetto di legittimazione attiva in capo alla società intimante, per essere l'immobile condotto dalla ME CC gravato da pignoramento immobiliare, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 1/2023
R.G.E.I. pendente dinanzi al Tribunale di Cosenza, deducendo che dopo il pignoramento il proprietario debitore del bene perderebbe la legittimazione a richiedere al conduttore il pagamento dei canoni ed accettarli. Ha, quindi, documentato le precedenti richieste di corresponsione dei ratei insoluti inviatele da parte del custode già nominato dal Tribunale.
Nel merito, non ha contestato il mancato pagamento dei canoni di cui all'atto di intimazione.
Con ordinanza del 24.1.2024 è stata rigettata la richiesta di provvisorio rilascio e disposto, quindi, il mutamento del rito, previo espletamento della mediazione, effettuata con esito negativo.
L'istante ha integrato l'atto introduttivo, depositando memoria integrativa con la quale ha documentato che in data 15.03.2024 il Giudice dell'esecuzione aveva sostituito il custode giudiziario, nominando LI PP, legale rappresentante della parte intimante, in sostituzione del dott. De Santis. Ha, quindi, insistito nella domanda di rilascio, ritenendo che l'acquisizione del suddetto status in capo a LI PP sanasse l'eccepita carenza di legittimazione attiva in capo alla Ditta Ambra S.a.s.
La resistente ha insistito per il rigetto della domanda.
Così sintetizzate le rispettive posizioni processuali, e dovendo trattare con priorità la questione della legittimazione attiva in capo alla odierna ricorrente, preme evidenziare quanto segue.
In linea generale, va premesso che i canoni di locazione fanno certamente parte del compendio pignorato a norma del combinato disposto degli artt. 820 comma terzo, e 2912
c.c., e contribuiscono a formare l'attivo suscettibile di riparto tra i creditori, a mente dell'art. 509 c.p.c..
In relazione alla legittimazione a recupero delle somme dovute dal conduttore, quante volte il soggetto tenuto ometta sua sponte il pagamento, deve evidenziarsi che Cass. 16 febbraio 1996, n. 1193 ha ritenuto che, dopo il pignoramento, il proprietario-locatore del
bene pignorato, il quale non può più continuare a riscuotere il corrispettivo della locazione del bene stesso in virtù del disposto di cui agli artt. 2912 c.c., 65 e 560 c.p.c., è legittimato ad agire per conseguire il credito costituito dai canoni rimasti in tutto o in parte non pagati fino alla data del pignoramento. Infatti, a tali canoni - che, ancorché afferenti al bene, non costituiscono frutti del bene, bensì crediti del locatore pignorato - non può applicarsi il disposto dell'art. 2912 c.c. sull'estensione del pignoramento.
Successivamente, si è anche precisato che il proprietario-locatore di un immobile pignorato, che ne sia
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