Trib. Nola, sentenza 01/02/2024, n. 387
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
SETTORE FAMIGLIE, STATO e CAPACITA'
CONTENZIOSO
IL TRIBUNALE
in composizione collegiale nella persona dei magistrati
Dott. B VENZA Presidente est.
Dott FEDERICA GIRFATTI Giudice
Dott. L TRIGLIONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella proc. n.4367/2023 rgac
Vertente tra
nato a Ottaviano (NA) il 02.08.1973, c.f.: Parte_1
, ivi residente alla Via Prisco di Prisco, 64, rappresentato e C.F._1
difeso dall'Avv. M R A del Foro di Nola
(…………………………………………………….…….…ricorrente
E
nata a Ottaviano il 07.01.1978, Parte_2
res.te in Somma Vesuviana alla via Cupa di Nola n. 42 C.F._2
rapp.tata difesa dall'Avv. M
A…………….………………………………..…………………….resistente
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti introduttivi
RAGIONI in FATTO ed in DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.7.2023 premesso che le parti in giudizio hanno contratto matrimonio con rito concordatario, in data 24.06.2009, nel comune di
Ottaviano con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Ottaviano al n.
22, anno 2009, parte 2, serie A, che dal matrimonio sono nate due figlie e, precisamente: , nata ad Avellino il 17.06.2010 e , CP_1 Controparte_2
nata ad Avellino il 02.10.2012, che tra le parti è intervenuta dapprima pronuncia di separazione, giusta sentenza n. 1010/2021 resa dal Tribunale di Nola nel procedimento
R.G. n. 3033/2016, poi è altresì intervenuta sentenza di divorzio n. 2002/2021 resa dal
Tribunale di Nola in seno al procedimento R.G. n. 5001/2021, tanto premesso il ricorrente lamentava una condotta escludente e condizionante da parte della sig. Pt_2
tanto che la m in punto di fatto da circa un anno rifiuta di stare con il CP_2
padre. Pertanto la parte concludeva chiedendo : 1. Ammonire la sig.ra
[...]
genitore inadempiente;Parte_2
2. Individuare ai sensi dell'articolo 614-bis la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
3. Modificare i provvedimenti relativi al collocamento della prole in quanto l'attuale collocazione presso la madre sta creando profondo disagio psicologico alle minori in considerazione dei reiterati comportamenti ostruzionistici e menzogneri della madre;
4. Autorizzarsi immediatamente la m a un percorso psicologico e, CP_2
qualora lo si ritenga opportuno, procedersi alla nomina di CTU psicologica;
5. Condannare la resistente al risarcimento del danno, da determinarsi in via equitativa, nei confronti delle figlie minori, disponendo che la relativa somma sia versata su libretto bancario intestato alle minori, con amministrazione regolata come per legge.
6. Condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa
Si costituiva la resistente che chiedeva il rigetto del ricorso con condanna di controparte alle spese di lite .
Alla udienza del 22.11.2023 ex art. 473 bis 21 e bis 22 venivano sentite le pari innanzi ai loro difensori.
Il Presidente Relatore esperiva infruttuosamente il tentativo di conciliazione.
Alla udienza del 10 gennaio 2023 veniva sentita la m CP_2
Le parti non articolavano richieste istruttorie
Il Presidente Relatore esaminati gli atti, ritenuta la causa matura per la decisione , visto
l'art. 473 bis 22 IV c rimetteva la causa al Collegio per la decisione
Pqm
In punto di diritto il Tribunale osserva che la disposizione invocata da parte ricorrente ex art. 473 bis 39 cpc, che richiama nei contenuti normativi l'abrogato art. 709 ter II comma cpc , ha per oggetto l' intervento del giudice con la particolare finalità attuativa come deterrente per la precisa osservanza e rispetto della statuizione vigente
La norma de qua infatti prevede che in caso di “inadempienze o di atti che arrechino pregiudizio alla prole” il Giudice oltre ad avere il potere di modificare il provvedimento , anche di ufficio , se reputato nell'interesse del m, può contestualmente :
- a) ammonire il genitore inadempiente;
- b) applicare la sanzione ex art. 614 cpc
- c) condannare l'inadempiente al pagamento di sanzione amm.va a favore della
Controparte_3
Il presupposto delle gravi inadempienze è discrezionalmente valutato dal Giudice considerando una serie di fattori comprese le componenti socioculturali, le abitudini di vita delle parti , gli standard comportamentali.
Esso dovrebbe attenere sia il profilo relativo all'affidamento dei minori sia alle inadempienze patrimoniali.
Le situazioni di “gravi inadempienze” devono essere rigorosamente individuate dalla parte richiedente nella loro componente di fatto ed operativa , quindi valutate dal
Giudice sotto il profilo della gravità
In effetti la finalità perseguita non è privatistica , bensì pubblicistica , cioè tutela di soggetti deboli e giusta attuazione di statuizioni giurisdizionali.
Ebbene nel caso di specie il ricorrente lamenta che una condotta condizionante , oppositiva e provocatoria della che ha determinata nella m un Pt_2 CP_2
vero e proprio conflitto di lealtà quindi rifiuto del padre , impedendo alla m di andare dal genitore con conseguente sofferenza per la m , più fragile , per CP_1
ragioni clinìche , sicuramente provata dal contegno riluttante della sorella.
La resistente a sua volta contesta al ricorrente una carenza di comunicativa per l'alta conflittualità e comune una incapacità di empatia con la figlia.
il padre non vede la figlia da giugno e che la madre apporrebbe atteggiamenti ostativi
Ebbene nella fattispecie che ci occupa parte ricorrente per avvalorare il proprio assunto in particolare produce messaggi scritti ed audio di whatshapp tra il ricorrente e la m di anni 11- CP_2
Sul punto il Tribunale osserva che la giurisprudenza di legittimità sostiene il princìpio di diritto secondo il quale che la registrazione audio/video può costituire fonte di prova,
a norma dell'art. 2712 c.c. sempre che non si tratti di conversazione svoltasi tra soggetti estranei alla lite :è necessario cioè che almeno una delle parti tra le quali la
conversazione stessa si svolge sia parte in causa, a tal riguardo cfr. Cass., sez. VI, 1 marzo 2017, n. 5259, e sempre se colui contro il quale la registrazione è prodotta non contesti che la conversazione sia realmente avvenuta e che abbia avuto il tenore risultante dal nastro (c.d. disconoscimento).
Più precisamente nel nostro sistema giudiziario la registrazione , sia audio che video,
è da reputarsi lecita a prescindere dal consenso degli altri interlocutori e così anche il suo uso a fini difensivi in ragione dell'imprescindibile necessità di bilanciare le contrapposte istanze della riservatezza da una parte e della tutela giurisdizionale del diritto dall'altra e pertanto di contemperare la norma sul consenso al trattamento dei dati con le formalità previste dal codice di procedura civile per la tutela dei diritti in giudizio
Tuttavia nel processo civile, ai sensi dell'art. 116 c.p.c. "il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti".
Sussistono quindi i principi dell'atipicità dei mezzi di prova con l'ammissibilità di prove anche non previste specificamente dalla legge e della loro valutazione da parte del giudice secondo criteri di argomentazione logica convincente il cui percorso viene esplicitato nella motivazione.
Nel caso in esame , così come evidenziato da parte resistente , la genuinità del dialogo registrato presenta due significativi “vulnera” : la mancata contestualizzazione del dialogo che non risulta chiaro come , quando e rispetto a quale contesto è stato raccolto, il che pone dubbi sulla obiettiva genuinità , ma soprattutto il dialogo ha per soggetto una m , il che può gravemente porre dubbi sulla legittimità di una prova acquisita su un soggetto da reputarsi in “ minorazione psichica” in quanto appunto m e quindi condizionabile emotivamente molto facilmente . Per dirla breve anche un semplice , banale diniego , potrebbe provocare una crisi di pianto inconsolabile che evidentemente , estrapolata , tout court, fuori contesto potrebbe non essere interpretabile come tale.
Pertanto per questo Tribunale è risultato dirimente ed illuminante l'esito della audizione della m.
Sul punto è d'uopo precisare che l'ascolto del m è finalizzato a recepirne nel processo opinione, vissuto, istanze ed esigenze. Non è mezzo istruttorio, in quanto non
è volto alla verifica di un fatto posto dalla parte alla base delle domande di parte. Non
è assimilabile alla testimonianza in quanto non è diretta a recepire fatti dei quali una persona possa riferire: anzi è il suo esatto contrario, in quanto nella testimonianza sono da escludere le valutazioni e le opinioni, mentre nell'ascolto il m è chiamato a manifestare la sua opinione. Nemmeno è assimilabile all'interrogatorio formale: la prospettiva di confessione della parte di circostanze alla stessa sfavorevoli è evidentemente estranea all'audizione del m.
Poiché secondo plurime pronunce sia della Corte Costituzionale sia della Cassazione al m va attribuita la qualità di parte in senso sostanziale ( in questo senso, univocamente: la Convenzione sull'esercizio dei diritti dei minori cit. (l. 77/2003), la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo che costituisce fonte interposta sub costituzionale in base a molteplici pronunce della Consulta, le
Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of Europe on child friendly justice, adottate dal Consiglio dei ministri del Consiglio d'Europa il 17 novembre
2010,) l'audizione è volta a dare alla parte la possibilità di spiegare al giudice le proprie ragioni. Pertanto dell'audizione va evidenziata la estraneità al sistema delle prove e specificità in ragione della sua funzione di recepire nel processo l'opinione del soggetto vulnerabile nel cui preminente interesse il provvedimento è assunto.
L'audizione del m, pur non essendo atto istruttorio, è però certamente un atto processuale che si caratterizza, cioè, per la sua qualità di costituire elemento del processo di realizzazione della tutela giurisdizionale in quanto atto coordinato all'esercizio della giurisdizione in materia di diritti dei minori.
La m n. 2.10.2012 , in sede di libera audizione con un eloquio CP_2
particolarmente concitato , manifestava una grande necessità di esprimere il proprio
pensiero . La m ha delineato in modo chiaro il suo personale rapporto con il padre
, come era prima , sereno e continuativo , per poi cambiare denotando un personale disagio emotivo in detto rapporto con la figura paterna di cui non sente più la esclusività.
La m nel racconto svolto con dovizia di particolari, ricordando date ed ora dei vari episodi, si palesa come una fanciulla che è in attesa ogni volta di un riscontro di affetto e complicità dal “suo papà” , ( gli ho dato ancora una occasione … ) , riscontro che ogni volta, dal suo punto di vista, tarda ad arrivare o se arriva è distratto e molto modesto e mediocre , per le sue aspettative .
La m appare sicuramente abituata ad un contesto affettivo molto ovattato e protettivo da parte di entrambe le figure genitoriali, ha mostrato di saper “usare” la sua oppositività per calamitare l'attenzione del padre e cercare di ottenerne più credito
e calore . Tutto questo però le è mancato , un po' perché il padre ha una nuova relazione sentimentale, sentita dalla ragazza come una “invadenza interiore” nel suo relazionarsi al padre , un po' perché nella particolare fase evolutiva adolescenziale cambiano le aspettative e le esigenze affettive specie verso le figure genitoriali, spesso in modalità anche contraddittoria , spesso ingigantendo e/o alterando situazioni e sensazioni
L'atteggiamento posturale della ragazza denotava un contegno di chiusura a mo' di autoprotezione, il che avvalora la sua personale condizione di fragilità emotiva .
Sicuramente sia nell'eloquio che nel contegno la m manifesta un disagio radicato nel suo personale convincimento, motivo per cui non si coglie alcuna situazione di condizionamento esterno: infatti la figura materna viene “accennata” dalla ragazza ( il racconto ha come protagonisti lei ed il padre) , solo per evidenziare che la madre la incoraggia ad andare dal padre, anche con insistenza se del caso, e questo, anzi, ha creato ulteriore fastidio nella giovane in quanto è come se constatasse che anche la madre non ha colto questo bisogno di “affetto esclusivo “ da parte del padre.
Sicuramente queste dinamiche affettive vanno seguite e controllate dai genitori onde evitare che diventino ogni volta attraverso la oppositività strumento per raggiungere obiettivi. Inoltre i genitori hanno il dovere di “tradurre” i bisogni emotivi della m cercandone la giusta empatia e la adeguata corrispondenza di comunicazione
Per la fattispecie giudiziaria che ci occupa il Tribunale dà atto che le argomentazioni di parte ricorrente addebitate alla resistente non trovano alcun riscontro.
La statuizione vigente va confermata tenuto conto che lo stesso ricorrente in sede di libera audizione non ha chiesto alcuna modifica
Sussistono equi motivi per compensare le spese di lite
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