Trib. Messina, sentenza 14/01/2025, n. 66

TRIB Messina
Sentenza
14 gennaio 2025
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TRIB Messina
Sentenza
14 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Messina, sentenza 14/01/2025, n. 66
Giurisdizione : Trib. Messina
Numero : 66
Data del deposito : 14 gennaio 2025

Testo completo


TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 13 gennaio 2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4298/2023 r.g. e vertente
TRA
CO RA (c.f. [...]), ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo La
Spina e Assunta Lombardo;

CONTRO
INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente rappresentato e difeso dall'avv.
Oliviero Atzeni. oggetto: assegno di invalidità civile.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato in data 03.08.2023 IC RA esponeva:
- di aver presentato in data 17.06.2020, domanda per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile e/o in subordine dell'invalidità civile nella misura del 67% per l'esenzione del ticket ai sensi delle leggi 118/71 e 18/80 e successive modificazioni ed integrazioni;

- che la Commissione Medica dell'INPS di Messina la aveva riconosciuta invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa (L. 509/88, L. 118/71) con una percentuale pari al 67%;

- che avverso tale conclusione aveva presentato l'istanza di ATP (giudizio n. 5383/2022) per l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per usufruire della detta prestazione assistenziale ma che il Ctu riconosceva al ricorrente l'invalidità civile nella misura del 70%;

- che in data 02.08.2023 era stata depositata dichiarazione di dissenso.
Chiedeva, pertanto, previa rinnovazione della Ctu medico legale, attesa l'erroneità delle conclusioni del perito, che questo Tribunale volesse dichiarare il proprio diritto al riconoscimento dell'invalidità civile nella misura del 75% e confermare il 70% utile per l'esenzione del ticket, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa, ai sensi delle leggi 118/71 e
18/80 e successive modificazioni ed integrazioni e, per l'effetto, condannare l'INPS alla liquidazione e al pagamento dell'assegno di invalidità civile, nella misura di legge e con decorrenza dal primo giorno
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